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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02398/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare il riconoscimento, da parte del Giudice dell'udienza preliminare in sede di rinvio, della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 (collaborazione nell'ambito di immigrazione clandestina). Il P.M. lamentava carenza e contraddittorietà della motivazione del G.U.P.: le dichiarazioni etero-accusatorie iniziali, fornite dall'imputato (nomi e numeri di telefono dei presunti correi), erano state poi ritrattate o rese inutilizzabili per la prosecuzione delle indagini (l'imputato si avvalse del silenzio e successivamente sconfessò le prime dichiarazioni), e i presunti correi risultavano già stati fermati e respinti alla frontiera molte ore prima, rendendo dubbia l'utilità e la determinatività della collaborazione per l'accertamento dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 12 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica. La Corte ha rilevato che il G.U.P. non ha adeguatamente motivato la sussistenza della collaborazione: mancava dimostrazione della effettività e dell'univocità della scelta collaborativa, della reale utilità delle dichiarazioni per l'identificazione dei correi e per il prosieguo delle indagini, e non è stato valutato in modo congruo il comportamento ondivago dell'imputato (ritrattazioni, silenzio, successivo sconfessamento).

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 286/1998, art. 12 comma 3-quinquies

    La disposizione richiede, per il riconoscimento della circostanza attenuante, una collaborazione reale e utile alle indagini tale da contribuire in modo decisivo all'accertamento dei fatti e alla punizione degli autori; la valutazione deve considerare l'effettività e l'univocità della scelta collaborativa e l'utilità concreta delle dichiarazioni rese dall'imputato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 2203/2017, Balde)

    Conferma che l'attenuante richiede contributo decisivo e utile alle indagini, non una generica ammissione di responsabilità o resipiscenza.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 6296/2009, Lin)

    L'attenuante può essere esclusa quando il contributo intervenuto in presenza di quadro probatorio già risolutivo non risulti determinante per la decisione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 48646/2015)

    Occorre prescindere dalla mera spontaneità della ritrattazione, ma è imprescindibile che l'agente si dissoci concretamente dalla condotta illecita e fornisca elementi utili per evitare ulteriori conseguenze e identificare correi.

Massime di principio

  • Per riconoscere la circostanza attenuante della collaborazione (art.12, comma 3-quinquies d.lgs.286/1998) è necessario che la dichiarazione dell'imputato costituisca un contributo concreto, utile e determinante alle indagini; non basta una confessione generica o informazioni di secondaria importanza.
  • La valutazione giudiziale deve accertare l'effettività e l'univocità della scelta collaborativa: ritrattazioni, comportamenti ondivaghi o silenzi successivi riducono la probabilità che la collaborazione sia effettiva e quindi il beneficio va negato o approfondito.
  • Le dichiarazioni rese in fase di indagine (spontanee o rese alla polizia giudiziaria) hanno valore ai fini dell'attenuante solo se effettivamente hanno consentito sviluppi investigativi reali (identificazione di correi, acquisizione di elementi ulteriori, prosecuzione delle indagini); se i terzi indicati erano già noti o irrilevanti, l'utilità è scarsa.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico come le dichiarazioni dell'imputato abbiano inciso sulle indagini: indicare quali accertamenti sono stati avviati o quali elementi nuovi sono emersi grazie alla collaborazione.
  • In presenza di collaborazione iniziale seguita da ritrattazione, il giudice dovrebbe valutare se esistono elementi di riscontro (corroborazioni) che sostengono la veridicità delle dichiarazioni originarie; in mancanza, il beneficio è da considerare non provato.
  • Per il difensore: documentare e produrre elementi che attestino l'utilità e la corrispondenza delle dichiarazioni (contatti investigativi, verifiche compiute, riscontri) e la dissociazione effettiva del cliente dalla condotta illecita.
  • Per il pubblico ministero: quando si sostiene il riconoscimento della collaborazione, illustrare chiaramente gli esiti investigativi prodotti dalle dichiarazioni dell'imputato e contrastare profili di contraddittorietà o ritrattazione.

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