Sentenza del 24/06/2015 n. 5778 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Pertinenza abitazione principale - Identico complesso immobiliare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell’ICI sul box, sostenendo che dovesse essere considerato pertinenza dell’abitazione principale e quindi beneficiare del relativo regime fiscale agevolato, nonostante fosse situato al di fuori del complesso immobiliare dell’abitazione. La questione riguardava la legittimità del regolamento comunale che riconosceva come pertinenze soltanto le unità immobiliari ubicate nel medesimo complesso immobiliare dell’abitazione principale.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. L’art. 59 del d.lgs. 446/1997 attribuisce ai comuni il potere di disciplinare autonomamente, mediante regolamento, il trattamento ICI delle pertinenze dell’abitazione principale. È quindi valido il regolamento del Comune di Milano che limita tale qualifica alle unità immobiliari situate nello stesso complesso immobiliare dell’abitazione principale. Poiché il box si trovava in un complesso diverso, non poteva beneficiare dell’agevolazione prevista per la pertinenza e l’ICI risultava dovuta.
Norme richiamate
Art. 59 del d.lgs. 446/1997
Conferisce ai comuni la potestà regolamentare utile a disciplinare autonomamente il regime ICI delle unità immobiliari pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
La norma consente al comune di stabilire, attraverso il proprio regolamento, quali immobili possano essere considerati pertinenze dell’abitazione principale ai fini ICI, anche introducendo requisiti specifici come l’ubicazione nel medesimo complesso immobiliare.
Art. 3 del regolamento ICI del Comune di Milano
Considera pertinenza dell’abitazione principale solo l’unità abitativa ubicata nel medesimo complesso immobiliare della stessa abitazione.
Il box situato in un complesso immobiliare distinto dall’abitazione principale non beneficia del regime agevolato riservato alle pertinenze; di conseguenza, l’ICI è dovuta.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali sulle pertinenze, non è sufficiente che l’immobile sia destinato di fatto al servizio dell’abitazione principale: occorre verificare anche i requisiti stabiliti dalla normativa e dal regolamento comunale applicabile.
- I comuni possono disciplinare il regime delle pertinenze ICI entro i limiti della potestà regolamentare attribuita dalla legge, prevedendo condizioni più specifiche sull’ubicazione e sul collegamento con l’abitazione principale.
- Un box o altro immobile situato in un complesso immobiliare diverso da quello dell’abitazione principale può essere escluso dall’agevolazione, se il regolamento comunale richiede l’appartenenza al medesimo complesso immobiliare.
- Prima di contestare un’imposta sulle pertinenze è necessario esaminare il regolamento comunale vigente nell’anno d’imposta interessato, poiché la disciplina può variare da comune a comune.
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