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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14791 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero dell'IVA detratta per la costruzione di due porcilaie. Sosteneva, da un lato, che la CTR avesse motivato insufficientemente la decisione, omettendo di considerare la sua attività di coltivatore agricolo; dall'altro, denunciava la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, affermando che il diritto alla detrazione spettasse anche in ragione della sua qualità di soggetto IVA, della veste di soccidario, dell'inerenza delle spese e del fatto che la quota di utili gli fosse stata corrisposta in denaro. Nel rapporto di soccida, tuttavia, tutti gli animali erano stati venduti e fatturati esclusivamente dal soccidante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva formulato il necessario momento di sintesi, ossia l'indicazione chiara e autonoma del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza della motivazione. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendolo infondato: il soccidario non può detrarre l'IVA relativa alle spese sostenute per l'attività associativa quando non pone in essere proprie operazioni imponibili e la commercializzazione del bestiame è effettuata esclusivamente dal soccidante. La corresponsione in denaro della quota spettante al soccidario è stata qualificata come ripartizione di utili o frutti dell'attività associativa, non come cessione imponibile di denaro. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione non si è difesa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione non può essere esercitato in relazione ad operazioni esenti o ad operazioni comunque non soggette ad imposta.

    La detrazione dell'IVA sugli acquisti presuppone un collegamento con operazioni imponibili poste in essere dal soggetto che esercita la detrazione. Il soccidario non può detrarre l'IVA sulle spese dell'attività associativa se non effettua direttamente operazioni imponibili a valle.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 3

    L'eccezione relativa alle cessioni aventi ad oggetto denaro non si applica alla somma corrisposta al soccidario, perché tale pagamento rappresenta una ripartizione degli utili derivanti dal rapporto associativo e non una cessione imponibile di denaro.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a)

    La corresponsione della quota monetizzata spettante al soccidario non costituisce una cessione di denaro rilevante ai fini IVA, ma una distribuzione del risultato economico del rapporto di soccida.

  • Codice civile, art. 2178

    La quota di accrescimento spettante al soccidario in base al contratto di soccida, anche se liquidata in denaro, mantiene natura di partecipazione ai frutti o agli utili dell'attività comune e non diventa per ciò solo un'operazione imponibile IVA.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La censura per vizio di motivazione deve individuare specificamente il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria.

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis

    La Corte richiama i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e, in particolare, la necessità che le censure siano formulate in modo chiaro, autonomo e immediatamente valutabile.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA non dipende soltanto dalla qualifica formale di soggetto IVA o dall'inerenza astratta della spesa, ma richiede che l'acquisto sia collegato a operazioni imponibili effettivamente realizzate dal soggetto che pretende la detrazione.
  • Nei rapporti associativi o di soccida, occorre individuare chi effettua concretamente le vendite e fattura le operazioni a valle. Se la commercializzazione è svolta esclusivamente da un partecipante, l'altro partecipante non può automaticamente detrarre l'IVA sulle spese comuni o strumentali.
  • La liquidazione in denaro della quota spettante a un partecipante non trasforma necessariamente tale pagamento in una cessione imponibile ai fini IVA: può trattarsi della semplice distribuzione di utili o frutti dell'attività associativa.
  • La contemporanea svolgimento di un'altra attività imponibile non consente di detrarre automaticamente l'IVA relativa a beni destinati a un diverso rapporto o settore nel quale il contribuente non effettua operazioni imponibili; deve essere dimostrato il collegamento concreto tra spesa e operazioni imponibili.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione deve contenere una precisa indicazione del fatto controverso e del nesso tra il vizio denunciato e l'esito della causa. La mancanza di tale sintesi comporta l'inammissibilità del motivo senza esame nel merito.

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