Sentenza n. 6821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 5363/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione da una gara per lavori di ammodernamento di gallerie autostradali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio stabile SAC impugnava l’esclusione dal Lotto n. 5 di una gara indetta per lavori di ammodernamento di gallerie autostradali. La consorziata indicata come esecutrice, Car Segnaletica Stradale, aveva dichiarato in offerta di applicare il CCNL Metalmeccanica e di garantire tutele equivalenti al CCNL Edilizia-Aziende Industriali (F012), previsto dalla lex specialis. In sede di soccorso istruttorio, la stazione appaltante aveva rilevato differenze relative, tra l’altro, alle maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario, alla bilateralità, al lavoro a tempo parziale, agli obblighi di denuncia agli enti e alla retribuzione globale annua. Il Consorzio aveva quindi sostenuto che la consorziata fosse una mera fornitrice, non soggetta all’obbligo di applicare il CCNL edilizio, e aveva prospettato l’applicazione successiva del CCNL Edilizia, nonché l’introduzione di trattamenti economici individuali compensativi. Con l’appello ha dedotto: erronea esclusione della possibilità di qualificare la consorziata come mera fornitrice e di estrometterla in riduzione; violazione degli artt. 68, commi 17 e 18, e 97 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio del risultato; erronea applicazione dell’art. 11 del Codice dei contratti, sostenendo che il CCNL Metalmeccanica fosse connesso all’attività produttiva della consorziata e che dovesse essere valutata la prevalenza delle lavorazioni; erroneità e difetto di istruttoria nel giudizio di non equivalenza tra i CCNL; violazione degli artt. 39 e 41 Cost. e dell’art. 49 l. n. 88/1989.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la consorziata fosse stata indicata nell’offerta come impresa esecutrice dei lavori e non come mera fornitrice; la diversa qualificazione, introdotta soltanto nei chiarimenti, costituiva una modifica sostanziale dell’offerta. Anche l’impegno successivo ad applicare il CCNL Edilizia e la proposta di riconoscere trattamenti individuali compensativi modificavano il contenuto economico dell’offerta, incidendo sui costi della manodopera, e non potevano essere utilizzati per superare le contestazioni emerse nel soccorso istruttorio. Il CCNL concretamente applicato è stato qualificato come elemento essenziale dell’offerta, poiché incide sulla sua struttura economica. Il soccorso istruttorio consente di regolarizzare carenze formali o documentali, ma non di correggere o rimodulare ex post l’offerta, neppure quando originariamente imprecisa, perché ciò violerebbe i principi di immodificabilità, chiarezza dell’offerta e parità di trattamento. L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 consente di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante oppure un diverso CCNL, purché l’operatore dimostri in sede di offerta l’equivalenza delle tutele; non è sufficiente invocare la pertinenza del contratto all’attività produttiva, secondo l’impostazione formatasi sotto il previgente d.lgs. n. 50/2016. La verifica di equivalenza deve riguardare oggettivamente e complessivamente le tutele economiche e normative dei due CCNL e non può essere sostituita da impegni individuali o aziendali successivi. La stazione appaltante aveva svolto un’istruttoria adeguata, anche con l’ausilio di un giuslavorista, e il giudizio di non equivalenza non risultava manifestamente illogico, irragionevole, arbitrario o viziato da travisamento. Non era applicabile la modifica in riduzione della compagine esecutiva, poiché essa avrebbe eluso un requisito di partecipazione e inciso sulla struttura economica dell’offerta. Il richiamo al principio del risultato è stato ritenuto inconferente, poiché tale principio non impone di selezionare un operatore che abbia modificato progressivamente la propria offerta per superare le contestazioni della stazione appaltante. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 36/2023
L’operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché assicuri ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante, mediante dichiarazione di equivalenza.
Il concorrente deve scegliere in sede di offerta se applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o un diverso CCNL, dimostrando in quest’ultimo caso l’equivalenza oggettiva delle tutele; non può modificare successivamente il contratto applicato per superare la verifica di equivalenza.
art. 68, commi 17 e 18, d.lgs. n. 36/2023
Le disposizioni sulla modifica della compagine esecutiva non consentono l’estromissione della consorziata quando la modifica sia finalizzata a eludere un requisito di partecipazione o alteri sostanzialmente l’offerta economica.
art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
La modifica soggettiva della compagine esecutiva non è ammissibile quando l’applicazione di un diverso CCNL da parte del soggetto subentrante altera i termini economici dell’offerta originaria.
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
Il soccorso istruttorio è diretto alla regolarizzazione di carenze formali e documentali, ma non consente la modifica sostanziale dei requisiti o dell’offerta economica.
art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023
La verifica dell’equivalenza deve fondarsi sul confronto oggettivo e complessivo delle tutele economiche e normative dei CCNL e non può essere sostituita da trattamenti individuali o impegni aziendali successivi.
art. 16-quater d.l. n. 76/2020
È richiamato quale disposizione relativa al codice alfanumerico unico del contratto collettivo dichiarato dall’operatore economico.
art. 39 Cost.
Il richiamo alla libertà sindacale e alla contrattazione collettiva è stato ritenuto generico e non idoneo a superare la disciplina dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023.
art. 41 Cost.
Il richiamo alla libertà di iniziativa economica è stato ritenuto generico e non idoneo a escludere l’obbligo di dimostrare l’equivalenza del CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis.
art. 2070 c.c.
La prospettazione secondo cui il CCNL avrebbe dovuto essere individuato esclusivamente in base all’attività esercitata è stata disattesa alla luce della disciplina specifica dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023.
Massime di principio
- Il contratto collettivo concretamente applicato costituisce un elemento essenziale dell’offerta di gara quando incide sulla determinazione dei costi della manodopera; la sua sostituzione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte integra una modifica sostanziale dell’offerta economica.
- Il concorrente che intenda applicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante deve dichiararlo in sede di offerta e dimostrare, secondo parametri oggettivi e verificabili, l’equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative; non può superare il giudizio di non equivalenza mediante successivi impegni aziendali, trattamenti ad personam o accordi individuali.
- Il soccorso istruttorio consente di sanare carenze formali o documentali e meri errori materiali, ma non permette di correggere, rettificare o rimodulare ex post l’offerta economica o la qualificazione del ruolo dell’impresa indicata per l’esecuzione.
- La qualificazione di una consorziata come mera fornitrice, se contraddice l’indicazione contenuta nell’offerta secondo cui essa è impresa consorziata esecutrice, costituisce una modifica sostanziale non ammissibile dopo la scadenza del termine di gara.
- La modifica in riduzione della compagine esecutiva non è consentita quando sia diretta a eludere un requisito di partecipazione o a neutralizzare le conseguenze dell’indicazione di un CCNL non equivalente, poiché altera la struttura economica dell’offerta e viola la par condicio.
- Il giudizio della stazione appaltante sull’equivalenza tra CCNL è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; la verifica deve considerare nel complesso le tutele economiche e normative dei contratti comparati.
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