Circolare numero 20 del 25-02-2026
Con la presente circolare si forniscono indicazioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente all’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza n. 94/2025 dichiara l'illegittimità dell'esclusione dell'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo dalla disciplina di integrazione al trattamento minimo. Di conseguenza gli assegni contributivi (inclusi i casi di opzione e la Gestione separata) possono essere integrati al minimo secondo la normativa vigente; la decisione produce effetti dal 10 luglio 2025 e le integrazioni sono riconosciute con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, previa comunicazione dei redditi rilevanti. Sono fornite indicazioni su trasformazione in pensione di vecchiaia, gestione delle domande e ricadute contabili.
Applicazione sentenza Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94 - integrazione al trattamento minimo per assegno ordinario di invalidità liquidato con sistema contributivo
Punti principali
Premessa
La Corte Costituzionale (sent. 3 luglio 2025, n. 94) ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 1, comma 16, L. 335/1995 che escludeva dall'integrazione al minimo l'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo; la disposizione cessa di produrre effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.
Ambito di applicazione
L'estensione riguarda l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, liquidato in regime nazionale e internazionale con il sistema contributivo, incluse le opzioni per il sistema contributivo e i casi a carico della Gestione separata.
Normativa sull'integrazione al trattamento minimo
L'integrazione si applica secondo gli artt. 1, commi 3-5, L. 222/1984: se l'assegno è inferiore al minimo è integrato fino al limite del trattamento minimo; non è prevista integrazione parziale né cristallizzazione, e il superamento dei limiti reddituali esclude il diritto all'integrazione.
Effetti temporali
La sentenza produce effetti dal 10 luglio 2025; l'integrazione per gli assegni contributivi è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025. Il riconoscimento richiede la comunicazione dei redditi rilevanti (anche in via presuntiva) o la richiesta di ricostituzione reddituale.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
L'assegno si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia al venir meno dei presupposti e al raggiungimento dei requisiti: in generale 67 anni con almeno 20 anni di contribuzione (biennio 2025-2026) o alternativamente 71 anni con 5 anni di contribuzione; per chi ha optato per il contributivo valgono specifiche regole. La pensione di vecchiaia contributiva non è integrabile al trattamento minimo; il confronto tra importi considera l'assegno a calcolo senza integrazione.
Gestione delle domande e dei ricorsi
Le richieste di integrazione presentate o giacenti alla data di pubblicazione (9 luglio 2025) devono essere esaminate secondo i nuovi criteri; le decisioni già assunte possono essere riesaminate su richiesta, salvo sentenza passata in giudicato. Le indicazioni si applicano anche ai ricorsi pendenti.
Istruzioni contabili
L'onere per le integrazioni riconosciute agli assegni contributivi va contabilizzato ai conti GAS30028 e GAS30012 nell'ambito della Gestione Assistenziale e di Sostegno (GA) - contabilità separata GAS. In caso di trasformazione in pensione di vecchiaia contributiva gli oneri sono rilevati nelle procedure contabili ordinarie delle singole gestioni; non è prevista separata evidenza per integrazione sulla pensione contributiva, essendo questa non integrabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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