Circolare numero 22 del 03-03-2026
Con la presente circolare, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si forniscono chiarimenti e indicazioni operative in ordine agli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita in quanto impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina vigente introdotta dalla legge n.125/2014 relativa ai lavoratori impiegati all'estero in attività di cooperazione: individua i soggetti coinvolti, specifica gli obblighi previdenziali e assicurativi (anche per dipendenti pubblici in aspettativa senza assegni), definisce la determinazione della base imponibile tramite compensi convenzionali, fornisce istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens (incluse codifiche e modalità per Gestione separata) e disciplina la regolarizzazione dei periodi pregressi in caso di versamenti effettuati in modo difforme.
Chiarimenti su obblighi contributivi e modalità dichiarative per dipendenti in aspettativa per attività di cooperazione internazionale (L.125/2014)
Punti principali
Premessa
Abrogazione legge n.49/1987 e introduzione della riforma della cooperazione (L.125/2014); scopo della circolare: chiarire obblighi contributivi e dichiarativi per lavoratori in aspettativa non retribuita impiegati all'estero, con focus sui dipendenti pubblici (art.28, comma 3).
Quadro normativo e soggetti interessati
Elenco dei soggetti ammessi al sistema della cooperazione (ONG, ETS, organizzazioni di commercio equo, associazioni immigrati, cooperative/sociali, fondazioni, ecc.) ai sensi artt.23 e 26 L.125/2014; iscrizione nell'elenco dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Aspettativa per dipendenti pubblici
Art.28 comma 3: diritto all'aspettativa senza assegni fino a 4 anni (rinnovabile) con mantenimento della qualifica; riconoscimento del periodo ai fini di anzianità, carriera e trattamento di quiescenza in relazione alle contribuzioni versate (comma 5).
Riflessi contributivi generali
Onere contributivo a carico delle organizzazioni di cui all'art.26 (art.28 comma 7). Principio di unicità della posizione assicurativa: per rapporti subordinati la contribuzione va versata alle gestioni di appartenenza del dipendente al momento dell'aspettativa; obblighi anche per le 'contribuzioni minori'.
Determinazione della base imponibile
Art.28 comma 9 stabilisce compensi convenzionali annuali determinati da decreto interministeriale; decreto 16/12/2015: compenso mensile per personale art.28, comma1 = 1.519,67 euro; per volontari comma2 = 849,40 euro; meccanismo di aggiornamento e riproporzionamento per invii/rientri.
Istruzioni operative Uniemens - apertura posizione e codifiche
Le organizzazioni devono richiedere l'apertura di posizione contributiva alla Gestione pubblica per versare alle gestioni del dipendente (secondo messaggio n.3698/2023) allegando atto di aspettativa e contratto; in Uniemens il codice cessazione "41" per ultimo periodo di servizio e Tipo Servizio "57" per attività di cooperazione.
Valorizzazioni specifiche nel flusso Uniemens (5.1 e 5.2)
Datori di lavoro (organizzazioni) devono denunciare i cooperanti sulla posizione con il codice "CP"; codici elementari per identificare tipologie di contribuzione: "00" (IVS FPLD 33% + minori), "21" (IVS alle Gestioni pubbliche + minori), "22" (IVS Gestioni pubbliche + ex INADEL/ENPAS, minori escluse Fondo garanzia). Datori che concedono aspettativa devono valorizzare elemento "3" (Sospensione) e al rientro "3" (Rientro Sospensione).
Gestione separata
Per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con obbligo alla Gestione separata (art.2 comma 26 L.335/1995) le organizzazioni devono inviare entro il mese successivo al pagamento il flusso Uniemens indicando tipo rapporto codice "21" (collaborazione coordinata e continuativa - attività di cooperazione).
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Applicazione art.116 comma 20 L.388/2000: pagamenti effettuati in buona fede a ente diverso hanno effetto liberatorio e l'ente ricevente deve trasferire le somme. Procedure per istanza di trasferimento; verifica preventiva che i contributi non siano già utilizzati per prestazioni o trasferimenti; datori di lavoro devono inviare flussi VIG per versamenti omessi o rettifiche entro termini prescrizionali con possibilità di interessi legali ridotti se regolarizzazione entro 60+30 giorni dalla circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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