Circolare numero 17 del 19-02-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (LI) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCircolare che sintetizza la convenzione sottoscritta il 20/01/2026 tra INPS e il Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (LI) per la riscossione tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee di contribuzioni associative (validità sino al 31/12/2027). Sono specificati i soggetti abilitati a rilasciare delega, le modalità telematiche di rilascio, presentazione e revoca, le percentuali di contributo, la fornitura dati tramite l'applicazione istituzionale, gli aspetti finanziari e le spese, le garanzie di responsabilità, le cause e procedure di recesso/risoluzione/sospensione, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili relative alle rilevazioni e rimesse.
Convenzione INPS per la riscossione dei contributi sindacali con Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (LI) - validità fino al 31/12/2027
Punti principali
Premessa e validità
Convenzione sottoscritta il 20/01/2026 con il Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (LI), basata sulla deliberazione CdA n.198/03.12.2025, valida fino al 31/12/2027; recesso possibile da parte dell'Organizzazione sindacale tramite PEC.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono rilasciare delega i beneficiari di trattamenti come mobilità in corso, NASpI, DIS-COLL, ALAS, trattamenti ordinari/straordinari di integrazione salariale, disoccupazione speciale e sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio della delega
La delega va trasmessa telematicamente con il modulo INPS previsto, sottoscritta e corredata dagli estremi di un documento d'identità; contiene la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dati personali conformi al D.lgs. n.196/2003 e n.101/2018.
Presentazione e conservazione della delega
La delega è contenuta nel modello INPS di richiesta prestazione; per prestazioni >1 anno può essere inviata successivamente. L'Organizzazione sindacale deve conservare gli originali della delega e copia del documento secondo normativa di conservazione sostitutiva. In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro comunica i dati e conserva la documentazione.
Contestazioni e restituzione somme
Se un lavoratore contesta di non aver rilasciato la delega, l'INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire i contributi trattenuti ai lavoratori interessati.
Revoca e nuove deleghe
L'associato può revocare la delega comunicando all'INPS; una nuova delega vale solo se preceduta dalla revoca della precedente. Devono essere trasmessi digitalmente delega e revoca e conservati gli originali; in caso di revoca o annullamento della prestazione l'Organizzazione deve restituire le somme già ricevute.
Misura del contributo
Il contributo è pari al 3% dell'importo lordo della prestazione per ALAS, NASpI, DIS-COLL, CIG e per gli altri trattamenti indicati (indennità di mobilità, trattamenti speciali, sussidi per lavori socialmente utili).
Fornitura dati e comunicazioni
L'INPS mette a disposizione nell'applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig" gli elenchi dei trattenuti, dati anagrafici, importi, pagamenti telematici e invia fatture e comunicazioni; l'accesso e l'uso devono rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 e la normativa nazionale sulla privacy.
Rapporti finanziari, corrispettivi e rimesse
Rimesse trimestrali ad aprile, luglio, ottobre e dicembre; oneri a carico dell'Organizzazione: una tantum €5.400 per attivazione, €1.400 annui per costi fissi e €0,56 per gestione delega per ogni prestazione; ulteriori oneri a carico dell'Organizzazione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L'INPS è estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità verso terzi; l'Organizzazione esonera e rimborsa l'INPS per spese e responsabilità derivanti da controversie sulla validità delle deleghe o da azioni giudiziarie connesse.
Recesso, risoluzione e sospensione
L'INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti o per esigenze normative/operative; procedura con comunicazione motivata e 30 giorni per osservazioni. Sono elencate le cause che comportano risoluzione (perdita requisiti, conflitti di interesse, misure inibitorie, violazioni privacy, ecc.). Possibile sospensione se l'Organizzazione è sottoposta ad indagini. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Codice INPS assegnato: 10 59. Conti istituiti per le rilevazioni: GPA29400 (imputazione trattenute), GPA39400 (accreditamento all'Organizzazione), GPA18400 (debito verso Organizzazione); spese di esazione imputate a GPA24228. Rimesse con procedure di pagamento accentrato; allegato n.2 descrive variazioni al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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