Sentenza del 12/01/2016 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Diritto al rimborso - Competenza Giustizia Tributaria - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso del contributo unificato pagato in occasione della riassunzione di un procedimento trasferito da un tribunale a un altro per ragioni di competenza. La questione riguardava sia la natura tributaria del contributo unificato, con conseguente competenza del giudice tributario, sia l'eventuale debenza di un ulteriore contributo quando il trasferimento avviene all'interno dello stesso grado di giudizio.
La decisione
La pretesa di rimborso è stata accolta. Il contributo unificato ha natura tributaria e le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Poiché il trasferimento del processo per motivi di competenza non determina il passaggio a un diverso grado di giudizio, il procedimento resta nel medesimo grado e non nasce una nuova obbligazione tributaria. Di conseguenza, il contributo versato in occasione della riassunzione deve essere rimborsato.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
Il contributo unificato è qualificato come tributo dovuto in relazione ai singoli gradi di giudizio.
Norme sulla giurisdizione tributaria
Le controversie relative all'applicazione, alla debenza e al rimborso del contributo unificato, in quanto tributo, spettano al giudice tributario.
Massime di principio
- Quando un prelievo è qualificato come tributo, le controversie sulla sua debenza e sul relativo rimborso appartengono, in linea generale, alla giurisdizione tributaria.
- Il contributo unificato si considera dovuto per ciascun grado di giudizio, non necessariamente per ogni trasferimento o riassunzione del procedimento.
- Il trasferimento della causa da un ufficio giudiziario a un altro per ragioni di competenza, se non comporta il passaggio a un diverso grado, non fa sorgere una nuova obbligazione per il contributo unificato.
- Se il contribuente paga un ulteriore contributo unificato non dovuto in occasione della riassunzione nello stesso grado, può richiederne il rimborso.
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