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Legge

L.R. TAA 8/2016

Disposizioni urgenti in materia di enti locali (Supplemento n. 4 al B.U. n. 40/I-II del 04/10/2016)

Normativa regionaleL.R. TAA 8/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Trentino-Alto Adige 28 settembre 2016, n. 8 interviene in materia di enti locali e personale. Proroga al 31 dicembre 2018 la validità di alcune graduatorie concorsuali dei comuni della provincia di Trento e chiarisce l’applicazione della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali per personale e amministratori comunali ai soli procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 31/2015. Le modifiche alla normativa sul personale sono state poi abrogate nel 2018.

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

La legge regionale interviene su profili organizzativi e del personale degli enti locali, con particolare attenzione ai comuni della provincia di Trento. Alcune norme hanno natura transitoria e sono riferite a termini ormai scaduti; una parte dell’atto è stata successivamente abrogata.

Proroga delle graduatorie concorsuali nei comuni della provincia di Trento

Per i comuni della provincia di Trento, in considerazione delle limitazioni alle assunzioni previste dalla normativa provinciale, l’efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato è stata prorogata al 31 dicembre 2018. La proroga riguardava:

  • le graduatorie ancora valide alla data di entrata in vigore della legge regionale;
  • le graduatorie scadute nel corso del 2016.

Si tratta quindi di una disciplina con efficacia limitata nel tempo, ormai esaurita.

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali

La legge precisa che la nuova disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali a favore del personale e degli amministratori comunali si applica soltanto ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31. La norma ha quindi effetto retroattivo escluso per i procedimenti già pendenti prima di tale data.

Modifiche alla normativa sul personale e testo unico

L’atto conteneva anche modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e la previsione di un testo unico delle norme in materia di personale, da predisporre a cura del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta. Tale parte dell’articolato è stata successivamente abrogata e non ha più rilevanza applicativa autonoma.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per l’uso pratico attuale, il provvedimento è in larga parte privo di interesse operativo perché le misure transitorie sono scadute e una delle disposizioni centrali è stata abrogata successivamente.

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