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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20432/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato e, in via subordinata, la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna per truffa aggravata. La difesa deduceva violazione dell'art. 156 c.p.p. e censurava la motivazione dell'ordinanza sul punto della presunta illegittima dichiarazione di assenza all'udienza preliminare. In particolare si sosteneva che: 1) la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare era stata effettuata nella forma della compiuta giacenza presso il domicilio indicato (via Monte del Lavatore n.10, Formello) mentre, essendo l'imputato sottoposto ad arresti domiciliari lì, la notifica avrebbe dovuto seguire le modalità previste per il detenuto (art. 156 c.p.p.); 2) la nomina di un difensore di fiducia era viziata/inesistente (errore di compilazione del verbale; il presunto difensore di fiducia dichiarava di non aver avuto contatti con Gallo); 3) l'imputato, per effetto del divieto di comunicazione e della misura degli arresti domiciliari, non poteva materialmente ricevere o ritirare la corrispondenza e quindi non poteva conoscere la fissazione dell'udienza. Da ciò la richiesta di annullamento della dichiarazione di assenza e della condanna per celebrazione del processo in sua irreperibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Dal fascicolo è emersa la sequenza processuale che dimostrava la conoscenza del procedimento da parte di Gallo: in data 29/02/2022 era stato personalmente notificato a Gallo l'avviso di conclusione delle indagini presso la stessa residenza in cui era poi notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; nello stesso atto Gallo aveva dichiarato domicilio in quel luogo e nominato l'avv. Samuele De Luca quale difensore di fiducia. Il decreto di fissazione era stato notificato tramite UNEP con compiuta giacenza al domicilio indicato e l'imputato risultava assente all'udienza preliminare del 29/03/2023, dove il difensore di fiducia era comunque comparso. La Corte d'appello aveva quindi logicamente ritenuto sussistenti entrambi gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420-bis, comma 2 c.p.p. (elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia) e la giurisprudenza consolidata considera la nomina di un difensore di fiducia indizio di effettiva conoscenza, salvo prova di circostanze fattuali che dimostrino l'ignoranza incolpevole. Anche la richiesta di restituzione nel termine fu respinta: il ricorrente non provò di non avere avuto conoscenza del giudizio o di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla celebrazione con contraddittorio scritto senza presenza delle parti: indica la disciplina della trattazione orale richiesta; qui viene richiamato per documentare la modalità di svolgimento del giudizio in Cassazione

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Rilevante rispetto alle regole di notifica agli imputati sottoposti a misure restrittive: la difesa sosteneva che le notifiche dovevano avvenire con le modalità previste per il detenuto; la Corte ha ritenuto corrette le notifiche effettuate presso il domicilio dichiarato e la precedente ricezione a mani dell'avviso di conclusione indagini, escludendo invalidità

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma chiave interpretata come fonte degli "indici di conoscenza": elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia costituiscono indici che legittimano la celebrazione in assenza dell'imputato, salvo prova contraria dell'ignoranza incolpevole

  • art. 175, comma 2 (o 2.1) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la restituzione in termine per proporre impugnazione: può essere concessa se il condannato prova di non aver avuto conoscenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito tale prova

  • art. 6 CEDU (diritto a un processo equo)

    Richiamata in ordine al principio dell'ignoranza incolpevole: la massima giurisprudenza indica che l'ignoranza incolpevole rileva solo se non sussistono indici obiettivi di conoscenza del procedimento (elezione di domicilio, nomina del difensore, misure restrittive etc.)

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia, anche se poi seguita da rinuncia, costituisce di norma un indice di effettiva conoscenza del procedimento e legittima la celebrazione in assenza dell'imputato salvo prova di circostanze fattuali che dimostrino l'ignoranza incolpevole
  • La dichiarazione di domicilio presso il luogo in cui l'imputato è ristretto e la precedente ricezione di atti (es. avviso di conclusione indagini) rafforzano l'evidenza della conoscenza del procedimento e legittimano le notifiche eseguite in quel domicilio
  • La notifica tramite compiuta giacenza è valida se eseguita presso il domicilio eletto e se permangono indici obiettivi di conoscenza; l'impossibilità materiale del detenuto di ritirare la posta va provata in modo concreto per interrompere l'operatività degli indici di conoscenza
  • Per ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione è necessario provare l'ignoranza incolpevole: è onere dell'imputato allegare fatti concreti che dimostrino di non aver avuto conoscenza del giudizio e di non aver potuto esercitare i rimedi senza sua colpa
  • La giurisprudenza di legittimità privilegia un approccio sistematico: singoli atti processuali (elezione di domicilio, nomina del difensore, misura cautelare) creano un onere di diligenza per l'imputato nel mantenere contatti con il proprio difensore; l'assenza di tali contatti non è di per sé sufficiente a provare l'ignoranza incolpevole

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