Cassazione Civile, Ordinanza n. 00444/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda volta al ripristino di un trattamento pensionistico di reversibilità che era stato in passato erogato per circa tredici anni e poi sospeso. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva respinto il ricorso contro il diniego del diritto, ritenendo non dimostrati i requisiti della vivenza a carico del genitore e dell’inidoneità a proficuo lavoro del figlio al momento del decesso del dante causa, anche perché il figlio risultava titolare di una pensione e di redditi da attività lavorativa. Contro tale ordinanza è stata proposta revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo un errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe male percepito i dati di causa, perché la domanda originaria non mirava ad accertare ex novo i requisiti della pensione, ma il ripristino di un trattamento già riconosciuto; inoltre avrebbe erroneamente ritenuto il reddito del beneficiario non irrisorio, nonostante la documentazione attestasse entrate minime. L’INPS ha resistito sostenendo che si trattava in realtà di una censura valutativa, non di un errore revocatorio, poiché la doglianza investiva la valutazione dei presupposti del diritto e non una svista materiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze della ricorrente non denunciassero un errore di percezione immediatamente rilevabile e decisivo, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei presupposti del diritto alla reversibilità, già esaminati e decisi nel giudizio di legittimità. In particolare, la questione della vivenza a carico e della rilevanza del reddito non era una mera svista materiale, ma un punto controverso su cui la Corte si era già pronunciata; pertanto non rientrava nel perimetro dell’art. 395 n. 4 c.p.c. È stata inoltre data atto della statuizione sul contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese per l’esonero dichiarato in ricorso.
Norme richiamate
la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei soli casi previsti, tra cui l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.
l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti, decisiva, obiettivamente rilevabile, e non su un punto controverso o su una valutazione del giudice
art. 22, comma 9, L. 903/1965
richiamato dalla parte ricorrente come base normativa del diritto alla pensione di reversibilità del superstite inabile
richiamato dalla parte ricorrente quale norma relativa ai requisiti per la pensione di reversibilità
richiamato per l’esonero dalle spese di lite
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediatamente desumibile dagli atti, e non quando la censura investa la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- Non ricorre errore revocatorio se il fatto dedotto è stato già oggetto di contraddittorio e di pronuncia, poiché in tal caso la doglianza riguarda un punto controverso e non una mera svista materiale.
- La richiesta di rivalutare la sussistenza o permanenza dei requisiti di un diritto previdenziale, quando tali requisiti siano stati esaminati nei precedenti gradi e in cassazione, non può essere veicolata tramite revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
- Ai fini della pensione di reversibilità in favore del figlio inabile, la vivenza a carico del genitore deve essere provata con particolare rigore, attraverso l’accertamento che il genitore provvedesse in via continuativa e prevalente al mantenimento del figlio.
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