Cassazione Penale, Ordinanza n. 22825/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso straordinario proposto contro la precedente decisione della Settima Sezione penale che aveva dichiarato inammissibile una richiesta di rimessione del processo, condannando la parte istante al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente chiedeva la revoca o la correzione dell'ordinanza limitatamente alla statuizione economica, sostenendo in sostanza che, in caso di inammissibilità o rigetto della richiesta di rimessione, non potessero essere poste a suo carico le spese processuali e che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non fosse corretta. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che la mancata condanna alle spese è corretta, ma che l'art. 48 c.p.p. consente espressamente, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta della parte privata, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; quindi non vi era alcun errore di fatto o percettivo nella precedente ordinanza. Il procedimento è stato definito senza formalità ex art. 625, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha confermato la precedente statuizione che aveva condannato l'istante al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo legittima la previsione applicata ai sensi dell'art. 48 c.p.p. e insussistente ogni errore emendabile con il rimedio straordinario. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme dell'art. 127 c.p.p., quando la richiesta della parte privata è rigettata o dichiarata inammissibile, la stessa parte può essere condannata, con la medesima ordinanza, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende da 1.000 a 5.000 euro, aumentabile fino al doppio in relazione alla causa di inammissibilità.
Richiamato come forma procedurale del procedimento davanti alla Corte di cassazione per la richiesta oggetto della decisione.
Consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura nel caso esaminato.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità o il rigetto di una richiesta di rimessione del processo non comportano automaticamente la condanna della parte istante alle spese processuali; tale conseguenza deve distinguersi dalla distinta sanzione pecuniaria prevista dall'art. 48 c.p.p.
- Quando la richiesta della parte privata è rigettata o dichiarata inammissibile, l'art. 48 c.p.p. consente espressamente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, entro i limiti edittali previsti, anche in assenza di condanna alle spese.
- Il ricorso straordinario è inammissibile quando tende a correggere una statuizione che trova diretta base in una previsione normativa espressa e non è affetta da errore di fatto o percettivo emendabile con tale rimedio.
- Nel procedimento ex art. 625, comma 4, c.p.p., la Corte può definire la questione senza formalità quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
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