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Circolare

Circolare numero 267 del 19-11-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare segnala casi di dichiarazioni di correntezza contributiva risultate contraffatte e utilizzate per partecipare a gare di appalto o per ottenere il pagamento del conto finale dei lavori. Per evitare abusi, dispone che la materia sia affidata a un solo funzionario, che i modelli siano custoditi con particolare cautela e che ogni dichiarazione sia firmata dal Direttore di Sede o da un dirigente delegato con timbro della sede. L'originale deve essere inviato direttamente all'ente appaltante, mentre una copia va trasmessa alla ditta, senza mai consegnare l'originale all'impresa. Si richiede inoltre di informare le ditte e gli enti pubblici sulle corrette modalità procedurali e di riportare gli estremi della gara nell'attestazione quando si tratti di partecipazione a gare.

Prevenzione dell'uso fraudolento delle dichiarazioni di correntezza contributiva per appalti pubblici

Uso fraudolento delle dichiarazioni di correntezza contributiva

La circolare interviene per contrastare il fenomeno delle dichiarazioni di correntezza contributiva contraffatte, emerso in sede di accertamenti ispettivi. Tali attestazioni erano utilizzate sia per la partecipazione a gare di appalto di lavori pubblici sia per il pagamento del conto finale dei lavori. L'obiettivo è rafforzare i controlli interni e uniformare la gestione delle richieste, riducendo il rischio di uso improprio della modulistica e delle certificazioni.

Ambito del fenomeno segnalato

La circolare richiama due fattispecie già considerate in precedenti disposizioni:

  • le dichiarazioni rilasciate alle ditte per partecipare a gare di appalto di lavori pubblici, richiamando la circolare n. 194 del 4 settembre 1989;
  • le dichiarazioni richieste per il pagamento del conto finale dei medesimi lavori, richiamando la circolare n. 27 del 30 gennaio 1992.

In entrambi i casi, l'uso fraudolento riguarda documenti risultati contraffatti, circostanza che impone una gestione più rigorosa delle pratiche e della modulistica connessa.

Presidi organizzativi interni

Per prevenire abusi, la materia deve essere affidata, con apposito ordine di servizio, a un solo funzionario. A quest'ultimo deve essere affidata anche la custodia dei modelli impiegati per la dichiarazione liberatoria.

La circolare raccomanda che la custodia sia particolarmente rigorosa, così da impedire a terzi:

  • l'accesso alla modulistica;
  • la conoscenza o la disponibilità di elementi identificativi della certificazione;
  • la possibilità di riprodurre o utilizzare indebitamente criteri identificativi, come la numerazione progressiva, che deve essere riportata solo sull'originale.

Sottoscrizione e validazione delle dichiarazioni

Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta dal Direttore della Sede oppure da un dirigente da lui delegato. Inoltre, deve essere apposto il timbro della Sede, in conformità con le disposizioni richiamate dalla circolare n. 1574 O. del 5 febbraio 1963.

Questi requisiti formali sono indicati come necessari per garantire l'autenticità del documento e prevenire alterazioni o utilizzi abusivi.

Trasmissione dell'originale e della copia

La circolare stabilisce una procedura precisa di inoltro:

  • l'originale della dichiarazione deve essere trasmesso direttamente all'ente appaltante interessato;
  • una copia deve essere inviata, per conoscenza, alla ditta appaltatrice;
  • in nessun caso l'originale può essere consegnato direttamente alla ditta.

Si tratta di un passaggio centrale per evitare che il documento autentico venga sottratto al controllo dell'ente emittente o utilizzato impropriamente dall'impresa.

Comunicazione alle ditte e indicazione degli estremi di gara

Le regole sulla trasmissione devono essere diffuse alle ditte attraverso i normali mezzi di comunicazione. In caso di certificazioni richieste per la partecipazione a gare di appalto, le ditte devono indicare gli estremi identificativi della gara; tali riferimenti devono essere riportati nell'oggetto dell'attestazione.

Questa indicazione serve a collegare la dichiarazione alla specifica procedura di gara, rendendo più agevole il controllo e la tracciabilità del documento.

Rapporti con i Ministeri e con gli enti appaltanti

La Direzione Generale comunica che informerà i Ministeri interessati per ottenere la necessaria collaborazione anche verso gli enti pubblici appaltanti. L'informazione dovrà riguardare sia il fenomeno delle dichiarazioni contraffatte sia l'iter procedurale adottato per il rilascio e la trasmissione delle attestazioni.

Revisione della modulistica e obbligo di osservanza

La circolare preannuncia una revisione della modulistica da utilizzare per queste dichiarazioni. Nel frattempo, viene raccomandata la scrupolosa osservanza sia delle istruzioni contenute nella presente circolare sia di quelle già impartite con i precedenti provvedimenti richiamati.

Punti principali

Fenomeno segnalato: dichiarazioni contraffatte

Nel corso di accertamenti ispettivi è emerso l'uso fraudolento di dichiarazioni di correntezza contributiva, rilasciate per la partecipazione a gare di appalto di lavori pubblici o per il pagamento del conto finale dei medesimi lavori. Le dichiarazioni sono risultate contraffatte, con conseguente necessità di rafforzare i controlli sulle pratiche.

Gestione centralizzata e custodia della modulistica

La materia deve essere assegnata, con ordine di servizio, a un unico funzionario, che deve anche custodire i modelli utilizzati per la dichiarazione liberatoria. La custodia richiede ogni cautela per impedire che terzi possano accedere alla modulistica o ai criteri identificativi della certificazione, ad esempio evitando che la numerazione progressiva sia conosciuta o riprodotta su copie non autorizzate.

Sottoscrizione, timbro e modalità di trasmissione

Ogni dichiarazione deve essere firmata dal Direttore della Sede o da altro dirigente da lui delegato e deve recare il timbro della Sede, nel rispetto delle disposizioni già richiamate dalla circolare n. 1574 O. del 5 febbraio 1963. L'originale deve essere trasmesso direttamente all'ente appaltante interessato, mentre una copia va inviata, per conoscenza, alla ditta appaltatrice. In nessun caso l'originale può essere consegnato direttamente alla ditta.

Informazione alle ditte e indicazioni da riportare

Le disposizioni relative alla trasmissione devono essere portate a conoscenza delle ditte con i normali mezzi di diffusione. Per le certificazioni destinate alla partecipazione a gare di appalto, le ditte devono indicare gli estremi identificativi della gara, che dovranno essere riportati nell'oggetto dell'attestazione.

Coinvolgimento degli enti pubblici e revisione della modulistica

La Direzione Generale informa che darà notizia della questione ai Ministeri interessati per ottenere la collaborazione necessaria anche presso gli enti pubblici appaltanti, comunicando sia il fenomeno riscontrato sia l'iter procedurale adottato. È inoltre annunciata una futura revisione della modulistica da utilizzare per queste dichiarazioni.

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