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Circolare

Circolare numero 264 del 14-11-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina gli effetti previdenziali della trasformazione degli istituti di credito di diritto pubblico in società per azioni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla costituzione della nuova società. Le sedi devono aggiornare l’inquadramento dei soggetti interessati, trasferendoli dalla categoria degli istituti di credito di diritto pubblico a quella delle altre aziende di credito, con applicazione della contribuzione propria delle aziende di credito private. Sono inoltre indicati gli adempimenti per il mantenimento dell’esonero dalla contribuzione per disoccupazione involontaria, il regime delle prestazioni di maternità, l’uso dei codici autorizzazione e le modalità di gestione dei casi in cui dalla trasformazione derivino più società o enti.

Trasformazione degli istituti di credito pubblico in società per azioni e aggiornamento dell'inquadramento previdenziale

Trasformazione degli istituti di credito pubblico in società per azioni

La circolare riguarda gli effetti previdenziali derivanti dalla trasformazione degli istituti di credito di diritto pubblico in società per azioni, operazione prevista dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e soggetta ad approvazione con decreto del Ministro del Tesoro. L’attenzione è rivolta all’aggiornamento dell’inquadramento contributivo e alla gestione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati.

Decorrenza dell’aggiornamento della posizione previdenziale

La revisione della posizione previdenziale degli organismi interessati deve essere effettuata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di costituzione in società per azioni. La circolare precisa quindi che gli effetti contributivi non coincidono con la data della trasformazione, ma decorrono dal mese successivo.

Nuovo inquadramento nel settore credito

Le sedi, ricevuta la comunicazione della trasformazione, devono procedere anzitutto alla variazione dell’inquadramento degli istituti. Gli enti devono rimanere nel settore "Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati", ma essere spostati dalla categoria "Istituti di credito di diritto pubblico" (c.s.c. 6.01.02.) alla categoria "Altre aziende di credito" (c.s.c. 6.01.01.).

Da tale decorrenza, le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale devono essere applicate secondo la disciplina propria delle aziende di credito private.

Esonero dalla contribuzione per disoccupazione involontaria

Per gli istituti di credito pubblico che già usufruivano dell’esonero dalla contribuzione relativa all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per il personale con stabilità d’impiego, la circolare richiede un adempimento specifico. Per continuare a godere dell’esonero, gli istituti devono presentare istanza al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, al fine di ottenere il provvedimento dichiarativo della stabilità d’impiego conseguente alla nuova natura giuridica dell’ente.

Maternità e contributo di maternità

Il passaggio al nuovo regime assicurativo comporta anche effetti in materia di maternità. Per le lavoratrici interessate devono essere erogate le indennità economiche di maternità e le retribuzioni devono essere assoggettate al relativo contributo di maternità.

Codifica delle posizioni contributive e modello DM10

Le posizioni contributive delle società costituite dagli enti creditizi pubblici richiamati in premessa, appartenenti al gruppo creditizio di cui all’art. 5, comma 1, della legge delega 30 luglio 1990, n. 218, devono essere identificate con i codici autorizzazione indicati al punto 4 della circolare n. 6 dell’8 gennaio 1991. La circolare rinvia a tale atto anche per le modalità di compilazione del modello DM10.

Ipotesi di costituzione di una pluralità di società o enti

Qualora dalle operazioni di trasformazione previste dall’art. 1 della legge n. 218/1990 risulti una pluralità di società ed enti, comprese la società finanziaria o l’ente creditizio capogruppo di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 356/1990, le sedi devono inquadrare tutti i soggetti nel settore "credito". Inoltre, devono segnalare la circostanza alla Direzione Generale per le opportune operazioni di codifica.

Punti principali

Trasformazione degli istituti di credito pubblico

Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 prevede la possibilità per gli istituti di credito di diritto pubblico di trasformarsi in società per azioni, previa approvazione con decreto del Ministro del Tesoro. La revisione della posizione previdenziale degli organismi interessati deve avvenire a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di costituzione in società per azioni.

Variazione di inquadramento contributivo

Le sedi, in presenza della trasformazione, devono procedere alla variazione dell’inquadramento degli istituti interessati. Pur restando nel settore "Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati", i soggetti devono essere trasferiti dalla categoria "Istituti di credito di diritto pubblico" (c.s.c. 6.01.02.) alla categoria "Altre aziende di credito" (c.s.c. 6.01.01.). Da tale data le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale sono dovute secondo le regole proprie delle aziende di credito private.

Esonero dalla contribuzione per disoccupazione involontaria

Gli istituti di credito pubblico che erano esonerati dalla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per il personale con stabilità d’impiego, per continuare a beneficiare dell’esonero devono presentare istanza al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. L’istanza è necessaria per ottenere il provvedimento dichiarativo della stabilità d’impiego a seguito della mutata situazione giuridica dell’ente.

Prestazioni economiche di maternità

Il passaggio al nuovo regime assicurativo comporta l’erogazione delle indennità economiche di maternità alle lavoratrici interessate e l’assoggettamento delle retribuzioni al relativo contributo di maternità.

Codici autorizzazione e compilazione DM10

Le posizioni contributive delle società costituite dagli enti creditizi pubblici di cui all’art. 1, lettera a), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, componenti il gruppo creditizio di cui all’art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, devono essere contraddistinte dai codici autorizzazione indicati al punto 4 della circolare n. 6 dell’8 gennaio 1991. Per le modalità di compilazione del modello DM10 la circolare rinvia alla medesima istruzione.

Costituzione di più società o enti

Qualora dalle operazioni di trasformazione previste dall’art. 1 della legge n. 218/1990 risulti costituita una pluralità di società ed enti, comprese la società finanziaria o l’ente creditizio capogruppo di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 356/1990, le sedi devono inquadrare tutti i soggetti nel settore "credito" e segnalare la circostanza alla Direzione Generale per le necessarie operazioni di codifica.

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