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Circolare

Circolare numero 263 del 14-11-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge n. 359/1992, che ha convertito il D.L. n. 333/1992, disponendo un aumento dello 0,60% dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti e di 1 punto percentuale per alcune gestioni autonome. In conseguenza, vengono aggiornate le tabelle dei contributi volontari per diverse categorie di assicurati con decorrenza 1° luglio 1992, con indicazione dei nuovi importi minimi e dei coefficienti di calcolo. Sono inoltre precisate le categorie escluse dall’aumento, le tabelle sostitutive rispetto alla precedente circolare n. 143/1992 e le modalità di recupero dei conguagli per i coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.

Aumento dell'aliquota contributiva e aggiornamento delle tabelle dei contributi volontari dal 1° luglio 1992

Aumento dell'aliquota contributiva e aggiornamento delle tabelle dei contributi volontari dal 1° luglio 1992

La circolare disciplina gli effetti della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, con particolare riguardo all'aumento delle aliquote contributive e alla conseguente revisione delle tabelle dei contributi volontari. Le nuove disposizioni decorrono, in linea generale, dall'1 luglio 1992 e incidono su più categorie di assicurati.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L'art. 6, comma 1, della legge n. 359/1992 ha disposto un incremento dello 0,60% dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. La circolare precisa che l'aumento riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti, inclusi:

  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • pescatori della piccola pesca.

Resta invece esclusa la categoria dei disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, la cui tutela previdenziale e assistenziale è regolata dalla legge 6 agosto 1975, n. 418. Per tali soggetti viene nuovamente allegata la relativa tabella di contribuzione.

Aggiornamento delle tabelle di contribuzione

A seguito delle variazioni normative, sono state predisposte nuove tabelle di contribuzione, che sostituiscono dal 1° luglio 1992 quelle allegate alla circolare n. 143 del 27 maggio 1992. La circolare precisa che, rispetto a tali tabelle, restano invariati:

  • le classi di retribuzione;
  • le retribuzioni medie imponibili.

Prosecuzione volontaria dei lavoratori dipendenti e degli addetti ai servizi domestici e familiari

Per i prosecutori volontari autorizzati con qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la nuova misura dell'aliquota contributiva comporta, dall'1 luglio 1992, una contribuzione minima settimanale pari a L. 26.734, di cui L. 309 a titolo di quota base.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per effetto dell'aumento dello 0,60% del contributo al FPLD, anche gli importi dei contributi volontari settimanali per l'assicurazione IVS dei lavoratori agricoli dipendenti variano dal 1° luglio 1992. La nuova contribuzione volontaria minima settimanale è fissata in L. 34.986, mentre i dettagli aggiornati sono riportati nella tabella dell'allegato n. 5.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella gestione speciale

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, dall'1 luglio 1992 l'aliquota contributiva IVS dovuta dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aumenta di 1 punto percentuale. Di conseguenza, vengono modificati gli importi dei contributi settimanali per la prosecuzione volontaria, riportati nell'allegato n. 6.

La circolare evidenzia inoltre che, per i CD/CM assegnati alle prime tre classi di contribuzione, il contributo volontario minimo sale a L. 60.826, poiché non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.

Per i mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O., la circolare scioglie la riserva contenuta nella precedente circolare n. 143 del 27 maggio 1992 e indica negli allegati 7 e 8 gli importi dei contributi volontari dovuti:

  • per il periodo 1 gennaio 1992 - 30 giugno 1992;
  • per il periodo 1 luglio 1992 - 31 dicembre 1992.

Ai fini del recupero delle maggiori somme dovute dagli autorizzati alla prosecuzione volontaria come coloni/mezzadri reinseriti nell'A.G.O., la circolare stabilisce che le S.A.P. riceveranno entro il 30 novembre successivo una lista dei soggetti tenuti al versamento dei conguagli. Tali conguagli dovranno essere calcolati direttamente in loco, tenuto conto del numero limitato degli interessati.

Artigiani ed esercenti attività commerciali

L'art. 6, comma 1, prevede anche un aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva dovuta dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti. L'aumento decorre dall'1 luglio 1992 e determina la variazione degli importi mensili dei contributi volontari, indicati nell'allegato n. 9.

Coefficienti di calcolo e ripartizione dei contributi

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile viene aggiornato, dall'1 luglio 1992, a 0,118975.

Inoltre, per i contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), vengono determinati nuovi coefficienti di ripartizione tra le varie gestioni assicurative, riportati negli allegati 10, 11 e 12.

La circolare conferma infine i conti di imputazione contabile già indicati nelle tabelle 9 e 10 della circolare n. 143 del 27 maggio 1992.

Punti principali

Aumento dell'aliquota per i lavoratori dipendenti

L'art. 6, comma 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, ha elevato dello 0,60% l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. La variazione riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca. Restano esclusi i disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, per i quali continua ad applicarsi la disciplina della legge n. 418/1975.

Nuove tabelle di contribuzione e decorrenza

In conseguenza dell'aumento contributivo sono state predisposte nuove tabelle di contribuzione che sostituiscono, dall'1 luglio 1992, quelle allegate alla circolare n. 143 del 27 maggio 1992. Rimangono invariati, rispetto alle precedenti tabelle, le classi di retribuzione e le retribuzioni medie imponibili.

Prosecutori volontari addetti ai servizi domestici e familiari

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la retribuzione minima di riferimento determina, dall'1 luglio 1992, una contribuzione minima settimanale di L. 26.734, di cui L. 309 a titolo di quota base.

Lavoratori agricoli dipendenti

L'aumento dello 0,60% del contributo dovuto al FPLD comporta, per i lavoratori agricoli dipendenti, la variazione degli importi dei contributi volontari settimanali per l'assicurazione IVS con decorrenza 1 luglio 1992. La contribuzione volontaria minima settimanale è fissata in L. 34.986.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per effetto dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 333/1992, convertito dalla legge n. 359/1992, l'aliquota contributiva IVS dovuta dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella gestione speciale aumenta di 1 punto percentuale dall'1 luglio 1992. Di conseguenza variano gli importi dei contributi settimanali per la prosecuzione volontaria; per i CD/CM assegnati alle prime tre classi di contribuzione, il contributo volontario minimo sale a L. 60.826.

Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.

Per i mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. sono indicati, negli allegati 7 e 8, gli importi dei contributi volontari dovuti per i periodi 1 gennaio-30 giugno 1992 e 1 luglio-31 dicembre 1992. La circolare prevede inoltre il recupero delle maggiori somme dovute dagli autorizzati alla prosecuzione volontaria come C/M reinseriti nell'A.G.O., con predisposizione entro il 30 novembre di una lista dei soggetti tenuti ai versamenti dei conguagli da parte delle S.A.P., che dovranno essere calcolati direttamente in loco.

Artigiani e commercianti

L'art. 6, comma 1, dispone anche l'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva dovuta dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con decorrenza dall'1 luglio 1992. Da tale data risultano quindi variati gli importi mensili dei contributi volontari riportati nell'allegato n. 9.

Coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile e coefficienti di ripartizione

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile è variato dall'1 luglio 1992 e viene fissato in 0,118975. Inoltre, per i contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), sono stati determinati nuovi coefficienti di ripartizione fra le varie gestioni assicurative, indicati negli allegati 10, 11 e 12. Restano confermati i conti di imputazione contabile già indicati nelle tabelle 9 e 10 della circolare n. 143/1992.

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