Circolare numero 266 del 18-11-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’ordinanza n. 2307 del 4 novembre 1992 per i soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Toscana nell’ottobre 1992. Vengono precisati i termini sospesi per contributi, adempimenti, prescrizioni, procedure e versamenti volontari, nonché i soggetti beneficiari, le modalità di domanda, i criteri di recupero e le istruzioni contabili. Sono inoltre elencati i Comuni interessati e istituito un conto specifico per la rilevazione dei crediti da contributi sospesi.
Provvidenze e sospensione dei termini per soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Toscana (ordinanza n. 2307/1992)
Provvidenze per gli eventi alluvionali in Toscana dell’ottobre 1992
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’ordinanza n. 2307 del 4 novembre 1992, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992, in favore dei soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Toscana nell’ottobre 1992. Il documento chiarisce l’ambito delle sospensioni, i soggetti interessati, gli adempimenti contributivi e amministrativi sospesi, le modalità di domanda e le regole di recupero dei contributi.
Ambito delle sospensioni
L’art. 6, comma 1, dell’ordinanza dispone la sospensione, per il periodo 31 ottobre 1992 - 31 dicembre 1992, dei termini di scadenza di:
- vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva;
- termini di prescrizione;
- termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione.
La sospensione riguarda anche i processi esecutivi mobiliari e immobiliari. Per i procedimenti amministrativi, la sospensione deve intendersi riferita sia al contenzioso amministrativo sia ai termini comunque concessi per la trattazione delle pratiche.
La circolare precisa che l’Istituto, non essendo beneficiario delle disposizioni, non può avvalersene in relazione alle proprie azioni legali e deve quindi osservare i normali termini di prescrizione e decadenza. Le sedi interessate devono comunque astenersi, per il solo periodo di sospensione, dall’iniziare o proseguire atti legali verso persone fisiche residenti nei Comuni dell’allegato A e verso persone giuridiche aventi sede in tali Comuni.
Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A, sono sospesi dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993 i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale.
La sospensione opera anche sui termini per la presentazione della modulistica collegata al versamento contributivo. Non sono tuttavia previsti rimborsi o restituzioni delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di contributi.
Soggetti beneficiari
L’ordinanza identifica i beneficiari nei seguenti soggetti:
- persone fisiche residenti, da data anteriore al 31 ottobre 1992, nei Comuni indicati nell’art. 1, punto 2;
- persone fisiche e giuridiche che svolgono nei medesimi Comuni attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica o della pesca, anche se residenti o aventi sede legale altrove, limitatamente alle obbligazioni connesse a tali attività.
I Comuni interessati sono quelli elencati nell’allegato A della circolare, integrato dall’avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 263 del 7 novembre 1992.
Datori di lavoro: adempimenti e compilazione DM 10
Per i datori di lavoro la sospensione riguarda sia i termini di versamento dei contributi sia quelli per la presentazione della modulistica. In concreto, vengono interessati gli adempimenti con scadenza legale tra il 31/10/1992 e il 30/4/1993, quindi i rendiconti DM 10 con scadenza dal 20/11/1992 al 20/4/1993.
Le denunce DM 10 devono essere presentate improrogabilmente entro il 2 maggio 1993. La circolare estende la sospensione anche alle denunce annuali mod. 01/M e 03/M di competenza 1991, ma solo per le aziende che si avvalgono di supporti magnetici, per le quali il termine di presentazione è fissato al 2 maggio 1993.
Per la compilazione dei modelli DM 10/1 e DM 10/2 la circolare indica, in sintesi, che il datore di lavoro deve:
- compilare i quadri B e C del DM 10/2 con le modalità ordinarie, riportando il TOTALE A nel corrispondente campo del DM 10/1;
- compilare il quadro D con le modalità ordinarie senza sommare il TOTALE B;
- determinare l’importo complessivo dei contributi sospesi dovuti all’Istituto, comprensivo della quota a carico dei lavoratori;
- sottrarre eventuali importi esposti nel quadro D per fiscalizzazione degli oneri sociali o altre agevolazioni contributive;
- indicare la differenza, quale importo da rateizzare, in uno dei righi liberi del quadro D, preceduta dal codice N925 e dalla dicitura "CONTR. SOSP. ORD.2307/FPC";
- effettuare la sommatoria delle partite del quadro D e riportarla nel rigo 57 (TOTALE B) e nel corrispondente campo del DM 10/1;
- calcolare l’eventuale differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 e riportarla nel relativo riquadro e nel DM 10/1;
- presentare alla Sede competente la denuncia con saldo a credito oppure a zero.
Se la denuncia presenta un saldo a credito INPS, il datore di lavoro deve versare il saldo con le modalità ordinarie. Eventuali somme anticipate per prestazioni in favore dei lavoratori, quali assegni familiari, indennità di malattia e maternità o integrazioni salariali, possono essere oggetto di rimborso tramite DM 10 con saldo a credito oppure essere portate in detrazione dall’importo da rateizzare.
Modalità per i datori di lavoro e prova della spettanza
Per usufruire della sospensione, gli interessati devono presentare domanda all’Istituto entro il 2 maggio 1993. Alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a provare il diritto al beneficio:
- per i soggetti residenti nei Comuni interessati, un certificato di residenza con attestazione del Comune, da cui risulti la residenza in area comunale da data anteriore al 31 ottobre 1992;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, un certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o del tribunale competente;
- per le amministrazioni pubbliche, documentazione idonea a dimostrare la sede nei Comuni alluvionati anteriormente alla data indicata;
- per i datori di lavoro residenti altrove ma operanti nei Comuni interessati, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti lo svolgimento dell’attività nelle zone colpite e che le obbligazioni da differire afferiscano esclusivamente a tale attività.
La domanda può essere redatta anche sul retro delle certificazioni o dichiarazioni allegate. La sua presentazione è considerata elemento essenziale per accedere al beneficio.
Artigiani e commercianti
Per artigiani e commercianti la sospensione spetta ai soggetti residenti, da data anteriore al 31/10/1992, nei Comuni interessati e a coloro che vi esercitano l’attività artigiana o commerciale, anche se residenti o aventi sede altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti da tale attività.
Sono sospesi:
- i bollettini in scadenza il 20 gennaio 1993, relativi alla quarta rata dei contributi IVS sul minimale per il 1992;
- i bollettini in scadenza il 20 aprile 1993, relativi alla prima rata dei contributi IVS sul minimale per il 1993;
- i versamenti volontari relativi al terzo trimestre 1992, in scadenza il 31 dicembre 1992;
- i versamenti volontari relativi al quarto trimestre 1992, in scadenza il 31 marzo 1993.
Anche in questo caso la domanda deve essere presentata entro il 2 maggio 1993 con la documentazione prevista. La circolare avverte che, per artigiani e commercianti, i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al loro integrale versamento, perché non opera il principio di automaticità delle prestazioni.
Dipendenti e pensionati con altri redditi
La sospensione si applica anche al termine del 31 ottobre 1992 per il versamento dei contributi al Servizio Sanitario Nazionale dovuti dai lavoratori dipendenti e dai pensionati con altri redditi per l’anno 1992, ai sensi dell’art. 31, comma 8, della legge n. 41/1986 e successive modificazioni.
I beneficiari sono i soggetti residenti, da data anteriore al 31 ottobre 1992, nei Comuni indicati nel provvedimento. Anche per tali soggetti la domanda deve essere corredata della documentazione richiesta e la circolare rinvia a successive istruzioni per il recupero dei contributi sospesi.
Versamenti volontari e lavoro domestico
La sospensione prevista dall’art. 2 si estende anche ai versamenti volontari, con riferimento ai pagamenti in scadenza tra il 31/10/1992 e il 30/4/1993, cioè al terzo e al quarto trimestre 1992.
È inoltre interessato il settore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per il quale restano sospesi i termini di versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 1992 e al primo trimestre 1993.
Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili
Il recupero dei contributi sospesi avverrà, per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, in 12 rate mensili a decorrere dal 1° giugno 1993; per le riscossioni mediante ruoli, in 5 rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1993. Il tutto senza interessi o altri oneri.
Ai fini contabili è istituito il conto GPA 06/53, da utilizzare per la rilevazione dei contributi sospesi contraddistinti dal codice N925. Il conto deve essere assistito da apposito partitario, e la procedura DM predisporrà una lista di analisi delle posizioni aziendali da trasmettere all’ufficio competente per la contabilità.
La circolare conclude chiedendo alle sedi di diffondere il contenuto del provvedimento ai destinatari, anche con il supporto delle organizzazioni di categoria, dei patronati e dei consulenti del lavoro.
Punti principali
Ambito della sospensione dei termini
Per il periodo 31 ottobre 1992 - 31 dicembre 1992 sono sospesi i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi forza esecutiva, nonché i termini di prescrizione e i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali. La sospensione riguarda anche i processi esecutivi mobiliari e immobiliari e i termini dei procedimenti amministrativi. Per i contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti e i contributi al Servizio Sanitario Nazionale, la sospensione decorre dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle sospensioni i soggetti residenti, da data anteriore al 31 ottobre 1992, nei Comuni indicati nell’allegato A, nonché le persone fisiche e giuridiche che esercitano in tali Comuni attività industriali, commerciali, artigiane, agricole, turistiche o della pesca, limitatamente alle obbligazioni connesse a tali attività. Per i datori di lavoro rileva la posizione del datore di lavoro e il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, non la residenza dei singoli dipendenti.
Datori di lavoro: adempimenti sospesi e istruzioni DM 10
La sospensione incide sia sui versamenti sia sulla presentazione della modulistica collegata, con riferimento agli adempimenti aventi scadenza legale tra il 31/10/1992 e il 30/4/1993. Le denunce DM 10 con scadenza dal 20/11/1992 al 20/4/1993 devono essere presentate entro il 2 maggio 1993. La circolare indica le modalità di compilazione dei modelli DM 10/1 e DM 10/2, compreso l’uso del codice N925 e della dicitura "CONTR. SOSP. ORD.2307/FPC" per l’importo dei contributi oggetto di rateizzazione. Non sono previsti rimborsi o restituzioni di somme già versate a titolo di contributi, salvo la gestione dei crediti da prestazioni anticipate dal datore di lavoro.
Recupero dei contributi sospesi
Il recupero dei contributi sospesi avverrà, ai sensi dell’art. 4, comma 1, in 12 rate mensili a decorrere dal 1° giugno 1993; per le riscossioni mediante ruoli, in 5 rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1993. Il recupero dovrà avvenire senza interessi o altri oneri. Per le modalità operative del recupero la circolare rinvia a successive istruzioni.
Artigiani, commercianti e lavoratori autonomi
Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda i bollettini in scadenza il 20 gennaio 1993 e il 20 aprile 1993, nonché i versamenti volontari relativi al terzo trimestre 1992 (scadenza 31/12/1992) e al quarto trimestre 1992 (scadenza 31/3/1993). La domanda di sospensione va presentata entro il 2 maggio 1993 con la documentazione prevista. I contributi non versati per effetto della sospensione non sono utilizzabili fino al completo pagamento, in quanto per tali soggetti non opera il principio di automaticità delle prestazioni.
Dipendenti, pensionati con altri redditi e versamenti volontari
La sospensione si applica anche ai contributi al Servizio Sanitario Nazionale dovuti da lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi per l’anno 1992, con riferimento al termine del 31 ottobre 1992. Sono sospesi anche i termini per i versamenti volontari ricadenti nel periodo 31/10/1992 - 30/4/1993, cioè il terzo e il quarto trimestre 1992. La circolare rinvia a successive istruzioni per il recupero delle somme sospese.
Lavoro domestico e familiare e istruzioni contabili
La sospensione riguarda anche i contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, con riferimento al quarto trimestre 1992 e al primo trimestre 1993. Sul piano contabile, per i contributi sospesi contraddistinti dal codice N925 è istituito il conto GPA 06/53, da gestire con partitario. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM produrrà una lista di analisi delle posizioni aziendali da trasmettere all’ufficio competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 nov 1992Circolare numero 267 del 19-11-1992
- Circolare · 16 nov 1992Circolare numero 265 del 16-11-1992
- Circolare · 14 nov 1992Circolare numero 263 del 14-11-1992
- Circolare · 14 nov 1992Circolare numero 264 del 14-11-1992
- Circolare · 13 nov 1992Circolare numero 262 del 13-11-1992
- Circolare · 23 nov 1992Circolare numero 268 del 23-11-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →