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Circolare

Circolare numero 265 del 16-11-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi, in continuità con precedenti istruzioni, su vari aspetti della disciplina pensionistica dei lavoratori marittimi. In particolare, estende ai lavoratori già iscritti alla Gestione Speciale della soppressa CNPM la possibilità di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia e alla pensione per inabilità alla navigazione, indicando i criteri di computo dei periodi assicurativi e le modalità di codifica dei periodi G.S. Vengono inoltre precisati gli effetti della rendita per infortunio sulla pensione privilegiata, le modalità di restituzione del libretto di navigazione, le regole per trattenute e valorizzazione della contribuzione maturata dopo il pensionamento e, infine, il termine per il ricorso al TAR avverso il giudizio della Commissione Centrale Medica.

Chiarimenti sulle prestazioni pensionistiche per i lavoratori marittimi e su alcuni adempimenti connessi

Chiarimenti in materia di prestazioni pensionistiche per lavoratori marittimi

La circolare fornisce chiarimenti operativi su diverse fattispecie previdenziali riguardanti i lavoratori marittimi, con particolare riferimento al personale già iscritto alla Gestione Speciale della soppressa CNPM. L’obiettivo è uniformare i criteri di riconoscimento delle prestazioni, le modalità di calcolo della contribuzione utile, la gestione della documentazione di navigazione e gli effetti dell’attività lavorativa successiva al pensionamento.

Pensione anticipata di vecchiaia per iscritti alla Gestione Speciale della soppressa CNPM

In relazione all’art. 31 della legge n. 413 del 1984, viene chiarito che la pensione anticipata di vecchiaia spetta anche al personale navigante già iscritto alla Gestione Speciale della soppressa CNPM. La novità consiste nel fatto che la norma del 1984 non distingue più tra Gestione Marittimi e Gestione Speciale, ma si riferisce genericamente ai "lavoratori marittimi" per i periodi di contribuzione accreditata ai sensi della stessa legge.

Ai fini dell’accertamento del diritto e della misura, devono essere computati:

  • i singoli periodi di iscrizione alla Gestione Marittimi;
  • l’intero periodo di iscrizione alla Gestione Speciale, comprensivo di navigazione e servizio a terra in ruolo organico;
  • i prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984;
  • la maggiorazione prevista dall’art. 26 della legge n. 413/1984.

Ai fini del requisito del servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, invece, si considerano solo:

  • i periodi di effettiva navigazione con iscrizione alla G.M. o alla G.S., sempre al servizio di macchina o di radiotelegrafia;
  • i prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 relativi a tali attività.

La circolare precisa inoltre che, per la costituzione della posizione assicurativa mediante le procedure automatizzate, il computo dei periodi in G.S. è possibile soltanto se:

  • il periodo sia reso compatibile con i codici di assicurazione marittima previsti in procedura;
  • siano garantiti gli importi retributivi maturati in G.S.

Sono quindi forniti criteri tecnici di codifica, con particolare attenzione alla corrispondenza tra codici utilizzati e retribuzioni effettive, soprattutto per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980 rientranti nelle ultime 260 settimane utili al calcolo della retribuzione pensionabile. Viene inoltre chiarito che i periodi di navigazione in G.S. svolti dal 1° settembre 1967 al 31 dicembre 1979 sono maggiorati ai sensi dell’art. 26 della legge n. 413/1984 e, pertanto, non sono soggetti a prolungamento.

Criteri di codifica dei periodi in Gestione Speciale

La circolare distingue tra periodi di navigazione e periodi a terra o di continuità del rapporto, suggerendo codici da utilizzare per evitare prolungamenti indesiderati e preservare il corretto valore retributivo. In particolare:

  • per i periodi di navigazione si possono usare codici G.M. con valore retributivo corrispondente alla media delle retribuzioni G.S., se il periodo rientra nelle ultime 260 settimane;
  • se ciò non è possibile, si deve cercare un codice tabellare compatibile entro il quinquennio;
  • per i periodi G.S. a terra antecedenti al 1° gennaio 1980, in continuità di rapporto e non soggetti a prolungamento, può essere attribuito qualunque codice di navigazione;
  • per i periodi G.S. antecedenti al 1° gennaio 1980 con interruzioni, si può usare il codice AS (Altri servizi) o, se il periodo rientra nelle ultime 260 settimane, un codice con valore retributivo corrispondente, completando gli spazi vuoti con assicurazioni non utili alla pensione anticipata;
  • per i periodi G.S. successivi al 31 dicembre 1979 può essere usato un codice G.M. con retribuzione effettiva, sempre evitando prolungamenti tramite codici non utili alla pensione anticipata.

Se non è possibile inserire tutta la retribuzione effettiva G.S. nei periodi di servizio utile già esistenti, la circolare suggerisce di collocare uno dei periodi dopo il 1° gennaio 1980, così da caricare lì l’intera retribuzione, anche in presenza di eventuali duplicazioni con altra assicurazione. È infine osservato che, in caso di ricostituzione della pensione al compimento del 60° anno di età ai sensi dell’art. 36 della legge n. 413/1984, tali accorgimenti non sono più necessari.

Pensione per inabilità alla navigazione

Per la pensione di cui all’art. 33 della legge n. 413/1984, la circolare afferma che l’interpretazione deve essere coerente con quella adottata per la pensione anticipata di vecchiaia. Anche in questo caso, il riferimento generico ai "lavoratori marittimi" consente di includere il personale già iscritto alla Gestione Speciale della soppressa CNPM, a condizione che sia uscito dal servizio e sia stato riconosciuto inabile alla navigazione ai sensi dell’art. 32 della stessa legge.

Per il diritto e per la misura possono essere utilizzati:

  • i periodi di iscrizione alla Gestione Marittimi;
  • l’intero periodo di iscrizione alla Gestione Speciale;
  • i prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984;
  • la maggiorazione di cui all’art. 26 della legge n. 413/1984.

Per la codifica dei periodi G.S. valgono le istruzioni già fornite per la pensione anticipata di vecchiaia.

Pensione privilegiata per inabilità e rendita da infortunio

In materia di pensione privilegiata per inabilità alla navigazione ex art. 34 della legge n. 413/1984, la circolare esclude che la titolarità di una rendita per infortunio sul lavoro costituisca ostacolo alla liquidazione della prestazione, sia diretta sia ai superstiti. La ragione è che la prestazione marittima disciplinata dalla legge n. 413/1984 ha natura autonoma e aggiuntiva rispetto all’AGO comune, come espressamente previsto dall’art. 29.

La rendita infortunistica e i relativi accertamenti medico-legali possono comunque essere considerati come elementi istruttori utili in sede di esame della domanda di pensione privilegiata.

Restituzione del libretto di navigazione

La circolare interviene anche sul trattamento del libretto di navigazione. Richiamando una precedente istruzione del 1987, precisa che il documento viene esibito dal marittimo in visione al momento della domanda di prestazione e poi restituito dopo la costituzione della posizione assicurativa tramite la Capitaneria di Porto che lo ha rilasciato.

Tuttavia, poiché la legge n. 413/1984 non prevede un adempimento specifico di annullamento da parte della Capitaneria, viene distinta la disciplina a seconda del tipo di prestazione richiesta:

  • nei casi di pensione per inabilità alla navigazione, il libretto deve essere inviato alla Capitaneria di Porto, essendo escluso il reimbarco;
  • nei casi di pensione di vecchiaia o di anzianità, il libretto può essere restituito direttamente all’interessato.

Per le domande di vecchiaia o anzianità è inoltre ammessa la presentazione di una fotocopia autenticata del libretto in luogo dell’originale.

Attività svolta dopo la decorrenza della pensione

Per i titolari di pensione di categoria PM che svolgano successivamente attività a terra o di navigazione, la circolare rinvia alle regole AGO per l’applicazione delle trattenute sulla pensione. Restano però ferme alcune ipotesi in cui la normativa prevede la sospensione del trattamento complessivo durante il reimbarco.

Le ipotesi espressamente indicate sono:

  • navigazione successiva al pensionamento su navi soggette all’obbligo di contribuzione nella Gestione Marittimi della CNPM fino al 31 agosto 1984, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 27/1973;
  • navigazione successiva al pensionamento dopo l’entrata in vigore della legge n. 413/1984, se tale navigazione è stata considerata utile per la riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 59.

In tali casi le SAP, una volta cessata definitivamente l’attività di navigazione e acquisiti i documenti matricolari, devono determinare le mensilità indebite tenendo conto delle trattenute già operate per attività lavorativa e degli eventuali assegni familiari non corrisposti durante l’imbarco.

Valutazione della contribuzione maturata dopo il pensionamento

La circolare distingue poi le diverse conseguenze previdenziali dei contributi versati dopo il pensionamento:

  • per il lavoro a terra, i contributi danno luogo, su domanda, a un supplemento di pensione secondo le norme comuni;
  • per la navigazione svolta sotto il regime dell’art. 3 della legge n. 27/1973, se il totale degli imbarchi è inferiore a un anno, è previsto un supplemento su domanda; se è pari o superiore a un anno, può essere liquidata d’ufficio una nuova pensione dal mese successivo alla cessazione, se più favorevole, oppure può essere disposta la ricostituzione della pensione con maggiorazione di 1/30 per ogni anno intero di navigazione fino a 30 anni; se l’anzianità contributiva massima di 30/30 è già stata raggiunta, spetta un supplemento secondo le norme comuni;
  • per la navigazione ricadente sotto l’art. 59 della legge n. 413/1984, se il totale degli imbarchi raggiunge almeno un anno può essere concessa, su domanda, una nuova pensione con il computo dell’ulteriore navigazione; se è inferiore a un anno, spetta un supplemento secondo le norme comuni;
  • per la navigazione successiva al pensionamento iniziata dopo il 31 agosto 1984, spetta, su domanda, un supplemento secondo le norme comuni.

Termine per il ricorso al TAR

In rettifica di precedenti istruzioni del 1987, viene precisato che il termine per proporre ricorso al TAR contro il giudizio definitivo della Commissione Centrale Medica, in fase di accertamento dell’inabilità alla navigazione dei marittimi di 1ª e 2ª categoria, è di 60 giorni e non di 90. Il riferimento normativo resta l’art. 32 e seguenti della legge n. 413/1984.

Punti principali

Pensione anticipata di vecchiaia per iscritti alla Gestione Speciale della soppressa CNPM

Si chiarisce che la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 31 della legge n. 413/1984 può essere riconosciuta anche al personale navigante già iscritto alla Gestione Speciale, utilizzando sia i periodi di navigazione in Gestione Marittimi sia quelli di navigazione e di servizio a terra in Gestione Speciale, con esclusione dei periodi non corrispondenti ad attività di navigazione coperti da assicurazione nel regime comune. Ai fini del diritto e della misura si computano i periodi G.M., l’intero periodo G.S., i prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 e la maggiorazione ex art. 26; per il requisito del servizio di macchina o radiotelegrafia valgono invece solo i periodi di effettiva navigazione e i relativi prolungamenti. La circolare dettaglia anche i criteri per la costituzione della posizione assicurativa e per la codifica dei periodi G.S., con attenzione alla compatibilità informatica e alla salvaguardia delle retribuzioni effettive maturate in G.S.

Pensione per inabilità alla navigazione per iscritti alla Gestione Speciale CNPM

L’art. 33 della legge n. 413/1984 viene interpretato in modo analogo all’art. 31: anche qui il riferimento generico ai "lavoratori marittimi" consente l’accesso al trattamento da parte del personale già iscritto alla Gestione Speciale della soppressa CNPM, purché uscito dal servizio e riconosciuto inabile alla navigazione ai sensi dell’art. 32. Ai fini del diritto e della misura possono essere utilizzati i periodi G.M., l’intero periodo G.S., i prolungamenti e la maggiorazione previsti dalla legge 413/1984. Per la codifica dei periodi G.S. si rinvia alle istruzioni già fornite per la pensione anticipata di vecchiaia.

Pensione privilegiata per inabilità e rendita infortunistica

Si precisa che la titolarità di una rendita per infortunio sul lavoro non impedisce la liquidazione della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, sia diretta sia ai superstiti, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 413/1984. Tale istituto, infatti, è autonomo e aggiuntivo rispetto alle prestazioni dell’AGO comune. La rendita infortunistica può però costituire un elemento istruttorio utile nella valutazione medico-legale della domanda.

Restituzione del libretto di navigazione

Viene rivista l’istruzione precedente: nei casi di pensione per inabilità alla navigazione il libretto di navigazione deve essere inviato alla Capitaneria di Porto, poiché il reimbarco è escluso; nei casi di pensione di vecchiaia o di anzianità, invece, il libretto può essere restituito direttamente all’interessato. Per tali ultime domande è ammessa anche la presentazione di una fotocopia autenticata del libretto in luogo dell’originale.

Attività svolta dopo la decorrenza della pensione e trattamenti sulla pensione

Per i titolari di pensione di categoria PM che riprendano attività a terra o di navigazione dopo la decorrenza della pensione, si applicano le trattenute previste dalle norme AGO. È prevista la sospensione del trattamento solo nei casi di reimbarco espressamente indicati dalla normativa: navigazione su navi soggette all’obbligo contributivo nella Gestione marittimi della CNPM fino al 31.8.1984 e navigazione successiva al pensionamento successiva alla legge n. 413/1984, se utile alla riliquidazione ai sensi dell’art. 59. Le SAP devono calcolare le mensilità indebite al netto delle trattenute già operate e degli eventuali assegni familiari non corrisposti durante l’imbarco.

Valorizzazione della contribuzione post-pensionamento

La circolare distingue diverse ipotesi: i contributi per lavoro a terra danno luogo, su domanda, a supplemento secondo le norme comuni; i contributi per navigazione sotto il regime dell’art. 3 della legge n. 27/1973 consentono, se l’imbarco complessivo è inferiore a un anno, un supplemento su domanda, mentre se è almeno pari a un anno possono portare a una nuova pensione d’ufficio, a una ricostituzione con maggiorazione di 1/30 per ogni anno intero di navigazione fino a 30 anni o, se già raggiunti i 30/30, a un supplemento. Per la navigazione rientrante nell’art. 59 della legge n. 413/1984 vale una disciplina analoga, con nuova pensione o supplemento a seconda che il totale degli imbarchi raggiunga o meno un anno. Per la navigazione iniziata dopo il 31.8.1984 è previsto il supplemento a domanda secondo le norme comuni.

Ricorso al TAR contro il giudizio della Commissione Centrale Medica

A rettifica della precedente circolare del 1987, si stabilisce che il termine per proporre ricorso al TAR avverso il giudizio definitivo della Commissione Centrale Medica, in sede di accertamento dell’inabilità alla navigazione dei marittimi di 1ª e 2ª categoria ai sensi dell’art. 32 e seguenti della legge n. 413/1984, è di 60 giorni e non di 90.

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