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Sentenza

Sentenza n. 1178/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto questorile, per due anni, di accesso e stazionamento presso un esercizio specificamente individuato e di accesso ad altri esercizi pubblici nel territorio comunale in determinate fasce orarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto adottato dal Questore di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 13 d.l. 14/2017, emesso dopo il suo arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, manifesta illegittimità, carenza di motivazione e di istruttoria e violazione dei canoni di logica, razionalità e congruità. Ha sostenuto che il quantitativo sequestrato era modesto (otto dosi di cocaina), che il fatto era stato qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e definito con patteggiamento, che era incensurato e privo di ulteriori pendenze e che non erano state applicate misure cautelari custodiali. Ha quindi contestato la sussistenza di elementi concreti di pericolosità e la proporzionalità della misura, invocando anche la libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, giudicando manifestamente infondato l’unico motivo. Ha rilevato che la denuncia e il procedimento penale riguardavano un delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, commesso nelle immediate vicinanze dell’esercizio indicato, e che l’arresto era stato convalidato prima dell’adozione del divieto. Ha inoltre considerato incontestati il rinvenimento di denaro contante al momento dell’arresto e, nella perquisizione domiciliare, di materiale per confezionare dosi e altro denaro: elementi idonei a rendere ragionevole la misura preventiva diretta a prevenire la reiterazione dello spaccio e a tutelare la sicurezza pubblica. Ha escluso la sproporzione, valorizzando la durata biennale, inferiore al massimo di cinque anni, l’assenza delle ulteriori prescrizioni personali previste dalla legge e la differenziazione degli orari: divieto per l’intera giornata presso l’esercizio vicino al luogo dell’arresto e limitazione dalle 15 alle 6 per gli altri esercizi analoghi del comune. Non risultavano dedotte specifiche esigenze di mobilità, salute, lavoro o studio, né legami del ricorrente con la città in cui era stato commesso il fatto; perciò ha escluso anche la violazione dell’art. 16 Cost. Il TAR ha revocato l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. 14/2017

    Sotto questo profilo è del tutto ragionevole l’adozione dell’atto qui contestato trattandosi di misura di prevenzione personale atipica a carattere ordinativo-interdittivo, volta a scongiurare il rischio di reiterazione dell’attività di spaccio di stupefacenti, a tutela della sicurezza pubblica.

    La misura di divieto di accesso e stazionamento può essere adottata, per ragioni di sicurezza, come misura preventiva diretta a scongiurare la reiterazione dello spaccio, sulla base della valutazione degli elementi derivanti dagli atti dell’autorità giudiziaria e dagli accertamenti di polizia.

  • art. 16 Cost.

    Per cui alcuna violazione dell’art. 16 cost. risulta predicabile, posto che, come noto, tale norma prevede limitazioni legate a motivi di sicurezza.

    La libertà di circolazione non esclude limitazioni giustificate da motivi di sicurezza; nel caso concreto non è stata ravvisata una lesione, anche perché non erano state allegate esigenze personali di mobilità, salute, lavoro o studio.

Massime di principio

  • Il Questore può adottare il divieto di accesso e stazionamento previsto dall’art. 13 d.l. 14/2017 quando, sulla base degli elementi provenienti dall’autorità giudiziaria e degli accertamenti di polizia, il fatto di spaccio commesso presso o nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico giustifichi, per ragioni di sicurezza, una misura preventiva volta a scongiurare la reiterazione della condotta.
  • La proporzionalità del divieto previsto dall’art. 13 d.l. 14/2017 va valutata considerando congiuntamente durata, prescrizioni imposte, luoghi e fasce orarie interessati. Una durata inferiore al massimo legale, l’assenza di ulteriori obblighi personali e la differenziazione delle restrizioni in relazione alla prossimità al luogo del fatto possono rendere la misura proporzionata.
  • La compatibilità della misura con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio va apprezzata anche alla luce delle esigenze specifiche allegate dal destinatario; in assenza di allegazioni pertinenti e di legami con il luogo interessato dal divieto, non è sufficiente il generico richiamo alla libertà di circolazione per dimostrare l’illegittimità della misura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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