Sentenza del 07/03/2018 n. 988 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, aventi ad oggetto Irpef, Irap, addizionali regionali e comunali, sanzioni e interessi. Tra le contestazioni dedotte vi erano vizi della notifica, decadenza dell’Amministrazione finanziaria, difetto di motivazione e di allegazione del PVC, mancata indicazione degli interessi e dell’aggio, difetto di delega, errata applicazione delle norme e delle presunzioni, nonché l’infondatezza della pretesa fiscale nel merito. In appello il contribuente si è limitato a riproporre i motivi già formulati in primo grado, senza censurare specificamente le argomentazioni e la motivazione della sentenza della CTP.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato tutte le eccezioni, accogliendo solo parzialmente i ricorsi e riducendo di 500 euro le rimanenze finali riferite al 2010. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione dell’art. 53 del D.Lgs. 546/1992, ritenendo assenti motivi specifici diretti contro la sentenza di primo grado. La sentenza della CTP è stata quindi confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.500 euro oltre accessori, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso in appello è inammissibile se mancano o sono assolutamente incerti i motivi specifici dell’impugnazione.
L’appello tributario deve indicare in modo puntuale gli errori della sentenza impugnata, spiegando perché le sue motivazioni dovrebbero essere riformate. Non è sufficiente riproporre le contestazioni rivolte originariamente all’avviso di accertamento.
Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È stato invocato dal contribuente in relazione alla presunta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, ma la questione non è stata esaminata nel merito in appello poiché l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
È stato richiamato dal contribuente tra le norme asseritamente violate, ma non è stato oggetto di valutazione sostanziale da parte del giudice d’appello a causa dell’inammissibilità del gravame.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla pretesa violazione della disciplina dell’accertamento con adesione, senza che il giudice d’appello esaminasse il merito della doglianza.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando l’impugnazione [...] è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello comporta, ove ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originariamente dovuto.
Art. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002, applicabile alle impugnazioni proposte nei procedimenti soggetti alla relativa disciplina temporale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello deve confrontarsi direttamente con la sentenza di primo grado: occorre indicare quali passaggi motivazionali siano errati, per quali ragioni e quale riforma si richieda.
- La mera riproposizione dei motivi formulati contro l’avviso di accertamento non sostituisce i motivi specifici di appello, perché in secondo grado l’oggetto principale della critica è la decisione del primo giudice.
- Per evitare l’inammissibilità, ogni censura deve essere collegata a una specifica statuizione della sentenza impugnata e deve evidenziare l’errore di fatto, di diritto o di valutazione probatoria commesso dal giudice.
- Quando l’appello è dichiarato inammissibile, il giudice può confermare la decisione precedente senza esaminare nuovamente nel merito le contestazioni contro l’atto impositivo.
- L’inammissibilità dell’impugnazione può comportare sia la condanna alle spese processuali sia il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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