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Sentenza

Sentenza del 07/03/2018 n. 988 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, aventi ad oggetto Irpef, Irap, addizionali regionali e comunali, sanzioni e interessi. Tra le contestazioni dedotte vi erano vizi della notifica, decadenza dell’Amministrazione finanziaria, difetto di motivazione e di allegazione del PVC, mancata indicazione degli interessi e dell’aggio, difetto di delega, errata applicazione delle norme e delle presunzioni, nonché l’infondatezza della pretesa fiscale nel merito. In appello il contribuente si è limitato a riproporre i motivi già formulati in primo grado, senza censurare specificamente le argomentazioni e la motivazione della sentenza della CTP.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato tutte le eccezioni, accogliendo solo parzialmente i ricorsi e riducendo di 500 euro le rimanenze finali riferite al 2010. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione dell’art. 53 del D.Lgs. 546/1992, ritenendo assenti motivi specifici diretti contro la sentenza di primo grado. La sentenza della CTP è stata quindi confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.500 euro oltre accessori, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso in appello è inammissibile se mancano o sono assolutamente incerti i motivi specifici dell’impugnazione.

    L’appello tributario deve indicare in modo puntuale gli errori della sentenza impugnata, spiegando perché le sue motivazioni dovrebbero essere riformate. Non è sufficiente riproporre le contestazioni rivolte originariamente all’avviso di accertamento.

  • Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È stato invocato dal contribuente in relazione alla presunta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, ma la questione non è stata esaminata nel merito in appello poiché l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile.

  • Art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4

    È stato richiamato dal contribuente tra le norme asseritamente violate, ma non è stato oggetto di valutazione sostanziale da parte del giudice d’appello a causa dell’inammissibilità del gravame.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    È stato richiamato dal contribuente in relazione alla pretesa violazione della disciplina dell’accertamento con adesione, senza che il giudice d’appello esaminasse il merito della doglianza.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Quando l’impugnazione [...] è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La dichiarazione di inammissibilità dell’appello comporta, ove ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originariamente dovuto.

  • Art. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002, applicabile alle impugnazioni proposte nei procedimenti soggetti alla relativa disciplina temporale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello deve confrontarsi direttamente con la sentenza di primo grado: occorre indicare quali passaggi motivazionali siano errati, per quali ragioni e quale riforma si richieda.
  • La mera riproposizione dei motivi formulati contro l’avviso di accertamento non sostituisce i motivi specifici di appello, perché in secondo grado l’oggetto principale della critica è la decisione del primo giudice.
  • Per evitare l’inammissibilità, ogni censura deve essere collegata a una specifica statuizione della sentenza impugnata e deve evidenziare l’errore di fatto, di diritto o di valutazione probatoria commesso dal giudice.
  • Quando l’appello è dichiarato inammissibile, il giudice può confermare la decisione precedente senza esaminare nuovamente nel merito le contestazioni contro l’atto impositivo.
  • L’inammissibilità dell’impugnazione può comportare sia la condanna alle spese processuali sia il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

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