Sentenza del 21/01/2021 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Revisione di classamento - Atto di acccertamento - Scostamento valori microzona di riferimento - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un atto di accertamento per revisione di classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge 311/2004, in cui l'amministrazione avrebbe fondato la revisione sul riscontro di scostamento dei valori della microzona di riferimento senza procedere alla valutazione congiunta dei parametri previsti dalla normativa (es. consistenza, destinazione d'uso, caratteristiche tecniche, comparazione dei valori, ecc.).
La decisione
La decisione ha statuito che la procedura di revisione prevista dall'art. 1, c. 335, l. 311/2004 non può prescindere dalla valutazione congiunta dei diversi parametri richiesti dalla legge per l'attribuzione della corretta classe catastale. Lo scostamento dei valori della microzona costituisce un presupposto che legittima l'avvio della procedura, ma non può da solo giustificare l'attribuzione automatica della nuova classe: la revisione deve svolgersi secondo le discipline ordinarie e motivata con l'esame complessivo degli elementi. Ne consegue che un atto basato unicamente sul dato di microzona è viziato e può essere annullato.
Norme richiamate
legge 311/2004, art. 1, comma 335
La norma consente l'attivazione della procedura di revisione di classamento, ma non autorizza a prescindere dalla valutazione congiunta dei parametri tecnici richiesti per l'attribuzione della classe; lo scostamento microzonale è presupposto, non causa automatica.
Cassazione civile, n. 6593/2015
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la valutazione catastale richiede considerazione complessiva degli elementi e non può basarsi esclusivamente su valori di mercato riferiti alla microzona.
Massime di principio
- Lo scostamento dei valori riscontrati nella microzona è elemento idoneo ad avviare la revisione ma non può sostituire l'analisi complessiva dei parametri catastali: va sempre valutata congiuntamente la consistenza, la destinazione d'uso, le caratteristiche tecniche e i confronti di mercato.
- Un atto di revisione basato unicamente su differenze di valore nella microzona è vulnerabile e può essere impugnato con successo dal contribuente se manca motivazione tecnica e comparativa.
- L'Amministrazione ha l'onere di motivare e documentare l'analisi complessiva; il contribuente deve chiedere copia della documentazione tecnica (relazioni, criteri di comparazione, perizie) per poter verificare la correttezza dell'atto.
- In situazioni simili, il contribuente dovrebbe proporre perizia tecnica e comparazioni puntuali e, se necessario, ricorso amministrativo o giurisdizionale chiedendo l'annullamento dell'atto viziato per carenza di motivazione e omissione della valutazione congiunta dei parametri.
- La procedura di revisione deve rispettare le discipline ordinarie previste per le fattispecie di classamento; pertanto eventuali abbreviazioni o decisioni automatiche fondati su un solo dato (es. microzona) non sono ammissibili.
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