Ordinanza n. 134/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento dei provvedimenti di rigetto della CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA COMUNICATI A MEZZO PEC IL 2.1.2026 DALL’INPS SEDE DI CATANIA: - N. 210090166062 DEL 30.12.2025 - PROTOCOLLO INPS.2100.25/09/2025.0681951 DEL 29/08/2025 NUM. PRAT. 21111164072100000110000110 - PERIODO DAL 18.8.2025 AL 14.9.2025 (dipendenti full-time); - N. 210090166063 DEL 30.12.2025 PROTOCOLLO INPS.2100.25/09/2025.0681951 DEL 29/08/2025 NUM. PRAT. 21111164072100000110000111 - PERIODO DAL 18.8.2025 AL 14.9.2025 (dipendenti part-time); - di ogni altro (eventuale ancorché non conosciuto) atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti INPS di rigetto delle domande di cassa integrazione ordinaria relative al periodo dal 18 agosto 2025 al 14 settembre 2025, per dipendenti full-time e part-time
Esito
La controversia
La società ha impugnato due provvedimenti dell'INPS comunicati tramite PEC il 2 gennaio 2026, con i quali erano state respinte le domande di cassa integrazione ordinaria relative a dipendenti full-time e part-time. Dall'ordinanza non emergono i motivi sostanziali di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato che l'amministrazione non aveva depositato gli atti e i documenti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati, quelli in essi citati e quelli ritenuti utili alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dei dinieghi di cassa integrazione. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'INPS di depositare entro il termine di legge, in vista dell'udienza di merito del 9 luglio 2026, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dello stesso, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile alla decisione. Il giudice ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. L'ordinanza è stata comunicata dalla Segreteria.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all'amministrazione l'onere di depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione della controversia.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina anche d’ufficio l’esibizione degli atti e dei documenti di cui al comma 1.
In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare d'ufficio l'esibizione degli atti e documenti necessari o utili al giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La valutazione degli atti utili al giudizio comprende anche quelli rilevanti per verificare l'eventuale applicabilità della regola sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.
Massime di principio
- L'amministrazione costituita in giudizio deve depositare il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile alla decisione della controversia.
- Quando l'amministrazione omette il deposito della documentazione rilevante, il giudice amministrativo può ordinare d'ufficio l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di documentazione utile al giudizio comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione, inclusi gli elementi necessari a valutare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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