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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18410/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un'unità immobiliare dopo un preliminare e il successivo definitivo. Gli acquirenti hanno convenuto in giudizio il venditore chiedendo la riduzione del prezzo per difformità e vizi dell'immobile, il risarcimento dei danni e la rimozione di opere necessarie a ripristinare le distanze regolamentari. Il venditore si è costituito tardivamente sostenendo che tra le parti erano intervenuti due accordi transattivi, uno del 23 giugno 2006 e uno del 31 luglio 2007, che avrebbero regolato la lite e previsto l'esecuzione di lavori riparatori e la restituzione di somme versate. In appello il venditore ha dedotto: la tempestività e rilevabilità d'ufficio della transazione del 31 luglio 2007; la possibilità di produrre la transazione in ogni stato e grado; l'assenza di colpa nel mancato adempimento degli obblighi assunti, imputando l'inadempimento alla rinuncia dei tecnici degli acquirenti; e il diritto alla restituzione di somme che assumeva indebitamente trattenute dagli acquirenti. La Corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendo che la seconda transazione subordinasse la rinuncia al giudizio all'effettiva esecuzione dei lavori entro il termine pattuito, lavori che non risultavano completati o eseguiti a regola d'arte. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla transazione e sul processo civile per l'omessa considerazione della transazione del 31 luglio 2007 e della sua rilevabilità d'ufficio; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sul libero convincimento per avere la Corte desunto, in via presuntiva, che i lavori non fossero stati eseguiti per causa imputabile al venditore; 3) violazione delle norme sulla transazione, sulle preclusioni e sull'obbligo di motivazione per avere la Corte ritenuto tardiva la domanda di restituzione delle somme fondata sugli accordi transattivi. La Cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando che la transazione era stata esaminata e che comunque non aveva prodotto l'effetto di definire la lite, poiché i lavori concordati non erano stati eseguiti; che non era violato il sistema delle presunzioni, ammettendosi anche inferenze presuntive di secondo grado; e che la domanda di restituzione, pur fondata sulla transazione, costituiva domanda riconvenzionale soggetta alle preclusioni processuali e quindi tardiva in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del venditore, confermando la decisione della Corte d'appello di Bari. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: la transazione del 31 luglio 2007 era stata valutata dal giudice di merito, ma non aveva impedito la prosecuzione del giudizio perché condizionata all'adempimento dei lavori, non avvenuto; la ricostruzione probatoria mediante presunzioni era legittima; la domanda di restituzione delle somme era una domanda riconvenzionale soggetta alle preclusioni del processo civile e, quindi, tardiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi denunciabili in cassazione utilizzati dal ricorrente per censurare violazione di legge, omesso esame e nullità della motivazione.

  • artt. 1965 e ss. c.c.

    Richiamati come disciplina della transazione; la Corte ribadisce che la transazione intervenuta nel corso del giudizio può rilevare processualmente se idonea a definire la lite, ma nel caso concreto non aveva prodotto tale effetto perché condizionata all'esecuzione dei lavori.

  • artt. 112, 101, 117, 183, 167 e 184-bis c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare preclusioni, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e contraddittorio; la Corte ritiene che la domanda nuova/reconvenzionale resti soggetta alle preclusioni processuali.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati a sostegno delle doglianze sulla tutela del contraddittorio e sulla motivazione; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che la decisione di merito si basa su un uso legittimo delle presunzioni semplici, anche a catena, purché il fatto noto sia adeguatamente accertato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce la legittimità del ragionamento inferenziale svolto dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte esclude che la motivazione fosse apparente o illogica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La transazione stipulata nel corso del giudizio non è, di per sé, un'eccezione in senso stretto soggetta alle ordinarie preclusioni istruttorie e assertive; tuttavia, per produrre l'effetto di chiudere la lite, deve risultare effettivamente idonea a definire il rapporto controverso secondo il suo contenuto concreto e le eventuali condizioni sospensive o risolutive pattuite.
  • Se la transazione subordina la rinuncia al giudizio all'esecuzione di determinate prestazioni entro un termine, il mancato o inesatto adempimento di tali prestazioni consente la prosecuzione della controversia originaria, senza che la transazione determini cessazione della materia del contendere.
  • Nel sistema civile non esiste un divieto generale delle presunzioni di secondo grado: un fatto accertato anche per presunzioni può costituire base logica di ulteriori inferenze presuntive, purché ciascun passaggio rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La domanda di restituzione o di pagamento fondata su un accordo transattivo, se proposta come domanda nuova o riconvenzionale oltre le preclusioni del processo, resta inammissibile; il fatto che sia collegata a una transazione non la sottrae al regime ordinario delle preclusioni.
  • La censura di motivazione apparente o di omesso esame non può essere accolta quando la sentenza d'appello abbia effettivamente preso in considerazione il documento transattivo e abbia spiegato, sia pure sinteticamente, perché esso non fosse dirimente ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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