Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21192/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la durata delle pene accessorie, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Il ricorso deduceva: 1) vizio della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che l'operazione di cessione di beni immobili e l'accollo non liberatorio non integrassero bancarotta fraudolenta; 2) illegittimità della revoca dell'ammissione di un testimone della difesa, assunto come prova non necessaria; 3) eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) ulteriore censura, formulata in termini generici, sulla motivazione del giudizio di responsabilità. La parte civile ha depositato memoria, ritenuta tardiva e generica, mentre l'imputato ha insistito sui motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la stipula di un accollo non liberatorio non esclude la bancarotta fraudolenta per distrazione quando vi sia sottrazione di un cespite alla garanzia dei creditori e l'operazione sia inidonea a compensare la diminuzione patrimoniale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il teste non era stato ritualmente citato e che la mancata citazione comporta decadenza dalla prova. Il terzo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque infondato, perché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata. Il quarto motivo è stato dichiarato generico per indeterminatezza, in quanto non indicava specificamente gli elementi posti a fondamento della censura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 L. Fall.

    norma incriminatrice richiamata come titolo della condanna confermata in appello; la Corte ribadisce che l'accollo non liberatorio non esclude la bancarotta fraudolenta per distrazione quando comporti sottrazione di beni alla garanzia dei creditori.

  • art. 41 Cost.

    il diritto di iniziativa economica non esclude che un'operazione lecita in astratto possa integrare una frode ai danni dei creditori, se in concreto pregiudica le loro ragioni.

  • art. 132 c.p.

    richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e nella valutazione delle circostanze rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    la censura in cassazione deve indicare specificamente gli elementi posti a base della critica; in difetto il motivo è generico e inammissibile.

Massime di principio

  • Integra bancarotta fraudolenta per distrazione la sottrazione di una componente attiva del patrimonio sociale, già in situazione di insolvenza, quando l'operazione ne disperda la funzione di garanzia per i creditori e non sia adeguatamente compensata da un accordo non liberatorio.
  • La liceità formale di un'operazione economica non esclude la sua rilevanza penale se, in concreto, essa è utilizzata come mezzo di frode ai danni della massa dei creditori.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione la discrezionalità del giudice di merito sulla dosimetria della pena, se la motivazione richiama in modo congruo gli elementi ex artt. 132 e 133 c.p.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • La mancata citazione del testimone già ammesso comporta decadenza dalla prova, poiché il termine di citazione ha natura perentoria; la doglianza è infondata se risulta dagli atti che la citazione non è avvenuta.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: la critica alla motivazione non può restare generica o indeterminata, ma deve individuare con precisione gli argomenti della sentenza censurati.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaProveImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.