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Ordinanza

Ordinanza n. 6012/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sez. II, n° 8470, depositata in cancelleria in data 27.4.2011 nel giudizio iscritto al R.G. col n° 74911/2006, sentenza oggetto di appello definito con sentenza n° 1097/2013, quest’ultima a sua volta gravata di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con ordinanza n° 21911/2018, cui ha fatto seguito il giudizio di riassunzione in Corte di appello di Roma definito con sentenza conclusiva n° 3584/2020, nonché, ai fini della camera di consiglio del 25 marzo 2026, per l’esame del reclamo proposto dalla parte ricorrente e depositato il 19.7.2025;

Giustizia amministrativa202205434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego di applicazione della penalità di mora nell’ambito dell’ottemperanza al giudicato civile e persistente mancata rinalveazione del Fosso dell’Acqua Traversa nel sedime originario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di Roma, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva condannato Roma Capitale a ripristinare lo stato originario del fondo, liberandolo dal tratto del Fosso dell’Acqua Traversa abusivamente deviato all’interno della proprietà privata. Il TAR, con precedente sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto l’inottemperanza dell’Amministrazione, ordinato l’esecuzione del ripristino e nominato un commissario ad acta, successivamente sostituito più volte. Con reclamo notificato e depositato nel 2025, la società ha denunciato la persistente inerzia di Roma Capitale e ha chiesto l’applicazione dell’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di almeno 1.000 euro giornalieri, in via principale fino alla conclusione dell’opera e, in subordine, per il periodo decorrente dalla sentenza di ottemperanza sino all’insediamento dell’ultimo commissario. La ricorrente ha sostenuto che Roma Capitale conservasse il potere-dovere di procedere alla rinalveazione anche dopo l’insediamento del commissario, dovesse stanziare le risorse necessarie e fosse rimasta sostanzialmente inerte nella predisposizione del progetto. Ha inoltre chiesto la convocazione del commissario ad acta per riferire sullo stato delle attività.

La decisione

Il TAR ha respinto il reclamo e la rinnovata richiesta di penalità di mora, fornendo tuttavia al commissario ad acta indicazioni vincolanti sul prosieguo delle attività. Il Collegio ha chiarito che l’astreinte presuppone un’inerzia oggettiva nell’esecuzione del giudicato, ma la sua applicazione resta subordinata alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare la natura pubblica del debitore, la complessità delle attività materiali, progettuali, procedimentali e contabili e l’eventuale manifesta iniquità della misura. Nel caso concreto, la rinalveazione non risultava di immediata fattibilità, poiché richiedeva anche la traslazione del collettore fognario, oltre a gara d’appalto, conferenza di servizi e acquisizione di pareri e nulla osta; non era quindi ragionevolmente determinabile il termine finale dell’adempimento. L’astreinte è stata ritenuta manifestamente iniqua anche perché Roma Capitale non aveva mantenuto un comportamento ostinatamente inerte: aveva fornito documentazione, inserito l’intervento nel Piano degli investimenti 2024-2026 per 4.737.300 euro, elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economica, coinvolto la società in house Risorse per Roma, richiesto lo stanziamento dei fondi e sollecitato la predisposizione del progetto esecutivo. Il tentativo di transazione promosso dal commissario non è stato considerato dilatorio od ostruzionistico. È stata respinta anche la domanda subordinata, poiché il tempo trascorso era riconducibile alle attività concretamente svolte e alla complessa individuazione del commissario più idoneo; inoltre, la società aveva promosso separata azione civile per il risarcimento dei danni e partecipato alle trattative transattive. Il TAR ha ordinato al commissario di verificare entro 30 giorni la definitiva disponibilità delle parti a una composizione bonaria; in caso negativo, di elaborare entro i successivi 90 giorni un cronoprogramma dettagliato e di attuarlo entro il termine massimo di un anno, salva la possibilità di ulteriori provvedimenti modificativi, sollecitatori o surrogatori. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    laddove non risulti “manifestamente iniquo” e “se non sussistono altre ragioni ostative”

    La penalità di mora può essere liquidata solo in presenza di inerzia oggettiva e quando, alla luce delle circostanze concrete, non risulti manifestamente iniqua né ricorrano altre ragioni ostative. La valutazione implica un apprezzamento discrezionale del giudice, particolarmente rilevante quando l’esecuzione richieda complesse attività tecniche, procedimentali e contabili.

Massime di principio

  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone un’inerzia oggettiva nell’esecuzione del giudicato, ma non consegue automaticamente all’inadempimento: il giudice deve verificare discrezionalmente che la misura non sia manifestamente iniqua e che non sussistano altre ragioni ostative.
  • L’astreinte può essere negata quando l’esecuzione del giudicato richieda attività tecniche, progettuali, procedimentali e contabili complesse, il cui completamento dipenda anche da passaggi non interamente governabili dall’amministrazione e non consenta di individuare con ragionevole certezza un termine finale.
  • La conservazione, in capo all’amministrazione, del potere-dovere di provvedere anche dopo l’insediamento del commissario ad acta non dimostra di per sé un’inerzia ostinata, quando l’amministrazione abbia svolto attività concrete e documentate finalizzate all’esecuzione del giudicato.
  • Il tempo trascorso dopo una sentenza di ottemperanza non è automaticamente imputabile all’amministrazione ai fini dell’astreinte, potendo essere giustificato dalle attività esecutive effettivamente svolte, dalla complessità tecnica dell’intervento e dalle procedure necessarie per individuare il commissario ad acta idoneo.
  • Nell’ambito dell’ottemperanza, il giudice può respingere la richiesta di penalità di mora e, al contempo, impartire al commissario ad acta specifiche direttive operative, fissando termini per la verifica di una soluzione transattiva, la predisposizione di un cronoprogramma e l’esecuzione degli adempimenti necessari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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