Cassazione Civile, Ordinanza n. 00820/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un legale, che aveva assistito la curatela fallimentare in un giudizio amministrativo innanzi al TAR, ha impugnato in Cassazione il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato il reclamo avverso la liquidazione del suo compenso, confermata in euro 9.850,00. Il professionista sosteneva che il valore della controversia dovesse essere determinato nello scaglione molto elevato corrispondente al valore dei beni sottoposti a vincolo amministrativo (circa 16-26 milioni di euro), e non come causa di valore indeterminabile. Con il primo motivo ha denunciato motivazione apparente e violazione delle norme processuali, affermando inoltre che nel procedimento di reclamo ex art. 26 l.f. non si applicherebbero gli oneri probatori tipici dei giudizi contenziosi. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame della relazione del perito della curatela, che avrebbe confermato il valore dei beni. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell’art. 2697 c.c. e del d.lgs. 42/2004, sostenendo che gli effetti giuridici del vincolo storico-etnoantropologico non dovevano essere provati. Con il quarto motivo ha dedotto omesso esame del decreto di imposizione del vincolo, imputando al giudice di merito un errore percettivo nella lettura del documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la decisione di merito era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato, la stima dei beni risaliva al 2011 e non era attuale; dall'altro, non era provato che il vincolo avesse azzerato il valore dei beni, essendo irrilevante assumere automaticamente il valore integrale dei beni gravati dal vincolo come valore della causa. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente e ha affermato che anche nel procedimento di reclamo ex art. 26 l.f. opera l’onere della prova, trattandosi di procedimento contenzioso, sicché il professionista che pretende una liquidazione secondo parametri diversi da quelli applicati deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte li ha ritenuti infondati e in parte inammissibili: il d.lgs. 42/2004 non rende i beni inalienabili, ma ne limita solo l’uso e la conservazione, per cui il vincolo non determina automaticamente l’azzeramento del valore economico; il decreto di vincolo risultava comunque esaminato dal giudice di merito, e la censura mirava in realtà a contestare una valutazione di fatto e giuridica. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa della curatela; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio perché il percorso argomentativo del giudice di merito era chiaro e intellegibile
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. per censurare la motivazione; censura respinta
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere l’apparenza della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto sufficiente
art. 25 L.F.
richiamato dal ricorrente nel contestare l’applicazione degli oneri probatori nel procedimento di liquidazione/reclamo
art. 26 L.F.
la Corte ha affermato che il procedimento di reclamo è di natura contenziosa e che la semplificazione procedimentale non esclude l’applicazione dell’onere della prova
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ha ritenuto che le censure articolate come omesso esame in realtà mirassero a contestare valutazioni di fatto non decisive o comunque non idonee a superare una ratio decidendi autonoma
art. 2697 c.c.
richiamato per l’onere della prova: chi pretende una liquidazione secondo parametri diversi da quelli applicati deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto
art. 20 d.lgs. 42/2004
la norma limita l’uso e la conservazione dei beni culturali ma non ne vieta la vendita; il vincolo non comporta automaticamente incommerciabilità o azzeramento del valore economico
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Nel procedimento di reclamo contro la liquidazione del compenso professionale effettuata dagli organi della procedura concorsuale, la natura semplificata del rito non esclude l’applicazione delle ordinarie regole sull’onere della prova: chi contesta la liquidazione e pretende un compenso maggiore deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto.
- Quando la decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il decisum, la censura che investe solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ratio non impugnata rende comunque definitiva la decisione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento del giudice sia inesistente o meramente assertivo; non sussiste se il provvedimento espone, in modo comprensibile, le ragioni della scelta decisoria.
- Un vincolo storico-artistico o etnoantropologico sui beni non implica di per sé l’inalienabilità del bene né l’azzeramento del suo valore economico; per assumere un valore di causa pari al valore integrale dei beni occorre dimostrare specificamente che il vincolo ne abbia eliminato l’utilità economica.
- La deduzione di omesso esame di un documento è inammissibile quando, in realtà, il documento risulti valutato dal giudice di merito e la censura miri soltanto a ottenere una diversa lettura del fatto o della prova.
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