Sentenza n. 4194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso per ottemperanza volto a ottenere dall’INPS il pagamento di somme dovute a titolo di C.I.G.S., ritenendo il debito estinto per compensazione
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio aveva chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 13296/2009, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego di ammissione alla C.I.G.S. per 35 dipendenti, domandando la condanna dell’INPS al pagamento di euro 144.298,14, o della diversa somma risultante dai conteggi dell’Istituto. L’INPS aveva eccepito l’avvenuta compensazione dei crediti. Il TAR aveva disposto una verificazione, dalla quale era emerso, pur in assenza della documentazione cartacea originaria, che il consorzio aveva effettuato una compensazione per euro 219.417,23; sulla base di tale risultanza il TAR aveva ritenuto estinto il debito. In appello il consorzio ha dedotto che la decisione si fondava su mere presunzioni e indizi privi di riscontro documentale, in violazione dell’effettività della tutela giurisdizionale, dell’art. 22 del Codice dell’amministrazione digitale e delle Linee guida AgID; ha censurato l’illogicità e contraddittorietà della sentenza, l’erronea distribuzione dell’onere della prova ex art. 64 c.p.a., che sarebbe stato posto a suo carico anziché a carico dell’INPS, nonché il regolamento delle spese e l’erronea attribuzione all’INPS di un’eccezione processuale non proposta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. La controversia riguardava la prova dell’estinzione del debito dell’INPS. La verificazione aveva accertato l’avvenuta compensazione dell’importo di euro 219.417,23 e aveva spiegato che gli archivi dell’Istituto erano stati integralmente digitalizzati, con conseguente disponibilità dei dati soltanto in formato nativamente digitale e non più nella forma cartacea originaria. La procedura di anticipazione e recupero della C.I.G.S., effettuata tramite modello DM10 e successivamente tramite flusso Uniemens, era caratterizzata da passaggi rigorosi, tracciabilità dei pagamenti, autorizzazioni dell’INPS e codici di conguaglio. Poiché la compensazione era stata accertata e non contestata nella sua effettuazione, spettava al consorzio dimostrare che essa fosse estranea allo specifico credito oggetto della sentenza di ottemperanza. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui, quando il debitore dimostra di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, il creditore che sostenga che il pagamento debba essere imputato a un diverso debito deve provarne le condizioni. Le contestazioni relative all’assenza della documentazione cartacea originaria non sono state ritenute decisive, poiché la verificazione aveva ricostruito il processo di digitalizzazione e i dati conservati nel sistema informativo dell’INPS. Le spese del grado sono state compensate in ragione della particolare natura delle questioni.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
principio di effettività della tutela giurisdizionale
Richiamato dall’appellante, ma ritenuto non violato dal giudice, poiché la decisione si è fondata sugli esiti della verificazione e sui dati informatici disponibili.
art. 6 CEDU
principio di effettività della tutela giurisdizionale
Richiamato dall’appellante in relazione alla pretesa insufficienza della prova, senza che il Consiglio di Stato ravvisasse una violazione.
art. 22 Codice dell’amministrazione digitale
Richiamato dall’appellante per contestare l’utilizzabilità di dati digitali privi della documentazione cartacea originaria; la censura è stata respinta alla luce della verificazione sul processo di digitalizzazione degli archivi INPS.
art. 64 c.p.a.
L’appellante ne ha dedotto la violazione per erronea distribuzione dell’onere della prova; il giudice ha invece ritenuto spettasse al creditore provare l’estraneità della compensazione rispetto al credito azionato, una volta dimostrata l’avvenuta corresponsione di somme idonee a estinguere il debito.
art. 35 c.p.a.
Applicato quale base processuale dell’azione di ottemperanza, per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; il testo non indica espressamente il comma.
Massime di principio
- Quando il debitore dimostra di avere corrisposto somme idonee a estinguere l’obbligazione, il creditore che sostenga che il pagamento debba essere imputato a un diverso debito deve provare le condizioni della diversa imputazione.
- L’accertamento dell’estinzione di un debito può fondarsi su dati nativamente digitali e su una verificazione tecnica anche quando la documentazione cartacea originaria non sia più disponibile, purché la ricostruzione consideri la tracciabilità della procedura e la coerenza dei dati conservati nei sistemi informativi dell’amministrazione.
- Nella procedura di anticipazione e conguaglio della C.I.G.S., la presenza di passaggi rigorosi, autorizzazioni, codici di conguaglio e tracciabilità dei pagamenti può costituire base probatoria dell’avvenuta compensazione, anche se la riferibilità puntuale al singolo credito deve essere valutata alla luce dell’insieme degli elementi acquisiti.
- La digitalizzazione e il conseguente smaltimento della documentazione cartacea dell’amministrazione non determinano, di per sé, l’inutilizzabilità probatoria delle risultanze elettroniche conservate nel sistema informativo dell’ente.
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