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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce il precedente quadro UE sulla sicurezza generale dei veicoli, integrando requisiti armonizzati per l’omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. Introduce o rafforza obblighi su dispositivi avanzati di sicurezza, protezione degli utenti vulnerabili della strada, registratori di dati di evento, sistemi per veicoli automatizzati e requisiti specifici per pneumatici e veicoli a idrogeno. Abroga una serie di regolamenti UE e allinea la disciplina al sistema di omologazione previsto dal regolamento (UE) 2018/858 e ai regolamenti UNECE richiamati.

Requisiti armonizzati di omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi/componenti/entità tecniche destinati a tali veicoli, inclusi nuovi dispositivi avanzati di sicurezza e taluni requisiti per pneumatici e veicoli a idrogeno.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli. Disciplina l’omologazione UE e nazionale, l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e la messa in circolazione di veicoli nuovi, sistemi, componenti ed entità tecniche; include requisiti specifici per autovetture e veicoli commerciali leggeri (M1 e N1), autobus e autocarri (M2, M3, N2, N3), veicoli alimentati a idrogeno e veicoli automatizzati/totalmente automatizzati. Il regolamento si applica nell’Unione ed è rilevante ai fini SEE; taluni obblighi si applicano solo a decorrere dal 5 gennaio 2020, mentre l’applicazione generale decorre dal 6 luglio 2022. Sono previste esenzioni/discipline differenziate per determinate categorie e disposizioni transitorie per omologazioni già rilasciate e per pneumatici non conformi al regolamento UNECE n. 117 fino al 30 aprile 2023.

Requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per la sicurezza generale

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per l’omologazione di veicoli a motore, rimorchi, sistemi, componenti ed entità tecniche sotto il profilo della sicurezza generale, della protezione degli occupanti e della tutela degli utenti vulnerabili della strada. Esso si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2018/858 e sostituisce il precedente mosaico normativo fondato sui regolamenti (CE) n. 78/2009, n. 79/2009 e n. 661/2009 e su molte misure di esecuzione.

Contesto e obiettivi di politica normativa

Dai considerando emerge la finalità di ridurre ulteriormente decessi e lesioni gravi sulle strade dell’Unione, in un contesto in cui il numero delle vittime resta elevato e gli sviluppi tecnici consentono nuove soluzioni di sicurezza. Il legislatore insiste su un approccio integrato alla sicurezza stradale, sulla neutralità tecnologica, sulla ripetibilità e riproducibilità delle prove di omologazione, nonché sulla necessità di tenere conto della protezione degli utenti vulnerabili e delle esigenze di privacy e protezione dei dati.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O e ai sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. In modo più puntuale, introduce prescrizioni specifiche per:

  • M1 e N1, con requisiti rafforzati per frenata d’emergenza, mantenimento della corsia e protezione della testa;
  • M2, M3, N2 e N3, con obblighi su avviso di deviazione dalla corsia, frenata d’emergenza, rilevamento di pedoni e ciclisti e visibilità diretta;
  • veicoli alimentati a idrogeno;
  • veicoli automatizzati e totalmente automatizzati.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce una serie di concetti funzionali alla disciplina, tra cui: utenti vulnerabili della strada, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, adattamento intelligente della velocità (ISA), interfaccia per dispositivi alcolock, sistemi di avviso della disattenzione/stanchezza e della distrazione del conducente, segnalazione di arresto di emergenza, rilevamento in retromarcia, sistema avanzato di frenata di emergenza, sistema di emergenza di mantenimento della corsia, registratore di dati di evento (EDR), veicolo alimentato a idrogeno, impianto a idrogeno, veicolo automatizzato e totalmente automatizzato, sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente e guida in convoglio (platooning).

Obblighi generali di conformità e ruolo degli allegati

I costruttori devono dimostrare che i nuovi veicoli e i nuovi sistemi/componenti/entità tecniche immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione siano omologati conformemente al regolamento e ai suoi atti delegati e di esecuzione. Le omologazioni rilasciate in base ai regolamenti UNECE elencati nell’allegato I sono considerate omologazioni UE equivalenti. L’allegato II contiene l’elenco dei requisiti tecnici applicabili e le date di decorrenza; la Commissione può aggiornarlo per adeguarlo al progresso tecnico e agli sviluppi normativi.

Dotazioni di sicurezza avanzata richieste a tutti i veicoli a motore

L’articolo 6 rende obbligatoria la presenza, su tutti i veicoli a motore, di una serie di sistemi di assistenza e sicurezza: ISA, interfaccia alcolock, avvisi al conducente, segnalazione di arresto di emergenza, rilevamento in retromarcia ed EDR. I requisiti sono dettagliati: l’ISA deve avvertire del superamento del limite di velocità tramite segnale specifico e deve poter essere disattivato dal conducente, pur riattivandosi alla successiva accensione; i sistemi di avviso della disattenzione/distrazione devono funzionare in circuito chiuso, non conservare dati superflui, non essere accessibili da terzi e cancellare immediatamente i dati trattati; l’EDR deve registrare dati essenziali relativi all’incidente, tra cui velocità, frenata, posizione/inclinazione, stato e frequenza di attivazione dei sistemi di sicurezza, eCall, attivazione del freno e altri parametri rilevanti, senza poter registrare le ultime quattro cifre del VIN o dati idonei a identificare il veicolo o il proprietario.

Protezione degli occupanti e degli utenti vulnerabili per M1 e N1

Per autovetture e veicoli commerciali leggeri, l’articolo 7 introduce sistemi avanzati di frenata d’emergenza a due fasi: prima per ostacoli e veicoli, poi anche per pedoni e ciclisti. È inoltre richiesto il sistema di emergenza di mantenimento della corsia e una progettazione della parte anteriore che offra una più ampia zona di protezione della testa. I sistemi devono essere gestibili dal conducente, con sequenze di disattivazione individuale e ritorno allo stato normale ad ogni accensione. L’articolo 8 disciplina i sistemi di protezione frontale, richiedendo istruzioni di montaggio chiare e un elenco dei veicoli compatibili; tali sistemi possono essere omologati come entità tecniche.

Requisiti per autobus e autocarri

Per M2, M3, N2 e N3, l’articolo 9 richiede sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e sistemi avanzati di frenata di emergenza, oltre a sistemi capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore o del lato marciapiede. È richiesto un miglioramento della visibilità diretta dal posto di guida, con riduzione degli angoli morti; per gli autobus con capacità superiore a 22 passeggeri oltre il conducente e con spazi per passeggeri in piedi, il veicolo deve essere accessibile alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle. I requisiti tecnici uniformi sono rimessi ad atti di esecuzione, da pubblicare con ampio anticipo.

Veicoli a idrogeno

L’articolo 10 dedica una disciplina specifica ai veicoli alimentati a idrogeno, ai relativi impianti e componenti. I costruttori devono garantire installazione conforme, disponibilità di informazioni per l’ispezione durante il ciclo di vita del veicolo e rispetto delle specifiche tecniche adottate dalla Commissione, che includono compatibilità dei materiali e recipienti di rifornimento.

Veicoli automatizzati, cybersicurezza e aggiornamenti software

L’articolo 11 prepara il quadro per i veicoli automatizzati e totalmente automatizzati, imponendo specifiche tecniche su sistemi di controllo sostitutivi del conducente, sistemi di percezione e informazione in tempo reale, monitoraggio della disponibilità del conducente, EDR dedicati, formati armonizzati per lo scambio dati e sistemi di informazione verso gli altri utenti della strada. I considerando insistono inoltre sui rischi di accessi remoti non autorizzati e sulle modifiche software, sottolineando la necessità di requisiti armonizzati su cibersicurezza e aggiornamenti software, senza compromettere l’accesso alle informazioni diagnostiche e ai dati di bordo per riparazione e manutenzione.

Rapporti con il diritto UE sulla protezione dei dati

Il regolamento richiama espressamente il regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento di dati personali eventualmente raccolti da EDR o dai sistemi di avviso della stanchezza e della distrazione. Viene ribadito che i registratori di dati di evento operano con sistema a circuito chiuso e senza possibilità di identificare veicolo o titolare; per eCall si applicano le tutele specifiche del regolamento (UE) 2015/758.

Atti delegati, atti di esecuzione e tempi tecnici

La Commissione riceve poteri delegati per aggiornare gli allegati I e II e per integrare il regolamento con requisiti tecnici dettagliati sui sistemi avanzati per veicoli. Gli atti delegati sono conferiti per cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2020, con possibilità di proroga tacita, revoca e obiezione. Gli atti di esecuzione stabiliscono procedure e specifiche tecniche uniformi e sono adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011; in più punti il regolamento richiede la pubblicazione almeno 15 mesi prima delle date applicabili, o 36 mesi per taluni requisiti sulla visibilità diretta dei veicoli pesanti.

Verifiche, relazione periodica e monitoraggio internazionale

La Commissione deve presentare entro il 7 luglio 2027 e poi ogni cinque anni una relazione sui risultati raggiunti in materia di misure e sistemi di sicurezza, compresi tassi di penetrazione e comodità per l’utente, e può accompagnarla con raccomandazioni o proposte legislative. Inoltre, deve riferire annualmente entro il 31 gennaio sulle attività del WP.29 dell’UNECE con riguardo ai progressi nell’attuazione delle norme di sicurezza dei veicoli relative agli articoli 5-11.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e decorrenza

Il regolamento non invalida le omologazioni UE già rilasciate prima del 5 luglio 2022 ai sensi dei regolamenti abrogati, salvo modifiche dei requisiti pertinenti. Le autorità continuano a rilasciare estensioni di tali omologazioni. Per gli pneumatici non conformi al regolamento UNECE n. 117 è prevista una transizione fino al 30 aprile 2023 per l’immatricolazione dei veicoli e la vendita/messa in circolazione dei componenti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 6 luglio 2022, con alcune disposizioni operative già applicabili dal 5 gennaio 2020. Abroga, con effetto dalla data di applicazione, i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009, (CE) n. 661/2009 e numerosi regolamenti della Commissione di attuazione, sostituendoli nel sistema di omologazione UE.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce requisiti per: (i) l’omologazione di veicoli e di sistemi/componenti/entità tecniche quanto a sicurezza generale, caratteristiche generali e protezione degli occupanti e degli utenti vulnerabili della strada; (ii) l’omologazione dei veicoli in relazione ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, anche per sicurezza, consumo di carburante ed emissioni di CO2; (iii) l’omologazione degli pneumatici di nuova fabbricazione quanto a prestazioni ambientali e di sicurezza.

Obblighi generali dei costruttori e rinvio al quadro UE

L’articolo 4 impone ai costruttori di dimostrare che i nuovi veicoli immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione, nonché i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche immessi sul mercato o messi in circolazione, siano omologati conformemente al regolamento e ai suoi atti delegati/di esecuzione. Le omologazioni conformi ai regolamenti UNECE elencati nell’allegato I sono considerate omologazioni UE equivalenti. La Commissione può aggiornare gli allegati I e II mediante atti delegati e adotta le procedure tecniche uniformi mediante atti di esecuzione.

Sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici e requisiti pneumatici

L’articolo 5 richiede che i veicoli siano dotati di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci di avvisare il conducente in caso di perdita di pressione in un pneumatico, e progettati per evitare l’azzeramento/ritaratura quando la pressione è bassa. Tutti gli pneumatici immessi sul mercato devono rispettare i requisiti ambientali e di sicurezza indicati nell’allegato II. La Commissione adotta specifiche tecniche uniformi per l’omologazione dei veicoli e dei pneumatici mediante atti di esecuzione.

Sistemi avanzati obbligatori per tutte le categorie di veicoli a motore

L’articolo 6 impone, per i veicoli a motore, una dotazione minima di: adattamento intelligente della velocità, interfaccia per dispositivi alcolock, avviso di disattenzione/stanchezza del conducente, avviso avanzato della distrazione, segnalazione di arresto di emergenza, rilevamento in retromarcia e registratore di dati di evento. Sono fissati requisiti minimi specifici per ISA, per i sistemi di avviso del conducente e per l’EDR, inclusi funzionamento a circuito chiuso, anonimizzazione, divieto di memorizzare le ultime quattro cifre del VIN e limitazione dell’accesso ai dati alle autorità competenti per ricerca e analisi dell’incidente. La Commissione integra il regolamento con atti delegati per definire prove e requisiti tecnici dettagliati.

Requisiti aggiuntivi per M1 e N1

L’articolo 7 impone alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri sistemi avanzati di frenata di emergenza a due fasi, sistemi di emergenza di mantenimento della corsia e una progettazione della parte anteriore con maggiore zona di protezione della testa per tutelare gli utenti vulnerabili. I sistemi devono poter essere disattivati solo dal conducente secondo sequenze definite, ritornare in modalità normale all’accensione e consentire l’override; gli avvisi acustici devono poter essere disattivati senza disattivare le altre funzioni. Gli atti di esecuzione devono essere adottati e pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili dell’allegato II.

Sistemi di protezione frontale per M1 e N1

L’articolo 8 disciplina i sistemi di protezione frontale, sia di primo impianto sia come entità tecniche, imponendo istruzioni di montaggio chiare e un elenco dei tipi/varianti/versioni di veicoli per i quali il sistema è omologato. La Commissione adotta specifiche tecniche uniformi mediante atti di esecuzione, da pubblicare almeno 15 mesi prima delle date applicabili.

Requisiti per autobus e autocarri

L’articolo 9 introduce per M2, M3, N2 e N3 sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e sistemi avanzati di frenata di emergenza, oltre a sistemi in grado di rilevare pedoni e ciclisti vicino alla parte anteriore o al lato del marciapiede. È richiesto anche il miglioramento della visibilità diretta dal posto di guida per ridurre gli angoli morti; per M2 e M3 con più di 22 passeggeri e spazi in piedi è prevista l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle. Gli atti di esecuzione tecnici devono essere pubblicati almeno 15 mesi prima, salvo quelli relativi alla visibilità diretta che richiedono 36 mesi.

Requisiti per veicoli a idrogeno

L’articolo 10 impone ai veicoli alimentati a idrogeno, ai relativi impianti e ai componenti degli impianti, la conformità alle specifiche tecniche adottate dalla Commissione. I costruttori devono installare gli impianti conformemente alle specifiche e, se necessario, fornire informazioni per l’ispezione durante il ciclo di vita del veicolo. Le specifiche uniformi riguardano anche la compatibilità dei materiali e i recipienti di rifornimento.

Requisiti per veicoli automatizzati e totalmente automatizzati

L’articolo 11 prescrive specifiche tecniche per sistemi che sostituiscono il conducente, forniscono informazioni in tempo reale sul veicolo e sull’ambiente, monitorano la disponibilità del conducente, registrano dati di evento per i veicoli automatizzati, scambiano dati armonizzati per il platooning e forniscono informazioni di sicurezza agli altri utenti della strada. Il monitoraggio della disponibilità del conducente non si applica ai veicoli completamente automatizzati. Gli atti di esecuzione devono garantire la sicurezza di funzionamento su strade pubbliche.

Delega alla Commissione e comitologia

L’articolo 12 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2020, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, e con facoltà di revoca. L’articolo 13 stabilisce che la Commissione è assistita dal Comitato tecnico - Veicoli a motore (CTVM) e che si applica la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Riesame periodico e relazioni

L’articolo 14 impone alla Commissione di presentare entro il 7 luglio 2027 e successivamente ogni cinque anni una relazione di valutazione sui risultati ottenuti in materia di misure e sistemi di sicurezza, includendo tassi di penetrazione e comodità per l’utente, con eventuali raccomandazioni e proposte legislative. È prevista inoltre una relazione annuale, entro il 31 gennaio, sulle attività del WP.29 dell’UNECE rispetto ai progressi nell’attuazione dei requisiti di cui agli articoli 5-11.

Disposizioni transitorie e tutela delle omologazioni esistenti

L’articolo 15 salvaguarda le omologazioni UE già rilasciate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 e delle rispettive misure di esecuzione, se anteriori al 5 luglio 2022, salvo modifiche dei requisiti pertinenti. Le autorità continuano a rilasciare estensioni di tali omologazioni. In deroga, gli Stati membri autorizzano fino alle date dell’allegato IV l’immatricolazione di veicoli e la vendita/messa in circolazione di componenti non conformi al regolamento UNECE n. 117.

Date di applicazione e conseguenze del mancato rispetto

L’articolo 16 stabilisce che, dalle date indicate nell’allegato II, le autorità nazionali rifiutano l’omologazione UE o nazionale per nuovi tipi non conformi, considerano non più validi i certificati di conformità dei nuovi veicoli e vietano l’immatricolazione, nonché l’immissione sul mercato/messa in circolazione di componenti ed entità tecniche non conformi.

Modifica del regolamento (UE) 2018/858 e abrogazioni

L’articolo 17 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/858. L’articolo 18 abroga, con effetto dalla data di applicazione del regolamento, i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009, (CE) n. 661/2009 e una serie di regolamenti di esecuzione della Commissione, sostituendoli nel sistema UE di omologazione.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dal 6 luglio 2022. Tuttavia, talune disposizioni su atti delegati, atti di esecuzione, comitologia e modifica degli allegati si applicano già dal 5 gennaio 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradaleomologazione dei veicoliprotezione dei consumatori e utenti vulnerabiliprotezione dei dati

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