Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16417/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato il proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Caltagirone per difetto di querela. Il PM ha sostenuto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto il reato procedibile solo a querela, mentre la contestata aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (la cosa destinata a pubblico servizio) rende il fatto procedibile d'ufficio e dunque il proscioglimento per difetto di querela non era ammissibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del PM e ha ritenuto fondato il motivo: il reato contestato è procedibile d'ufficio in ragione della aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., pertanto non poteva essere pronunciato il proscioglimento per difetto di querela. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone in diversa persona fisica. La Corte ha inoltre chiarito che il ricorso per cassazione del PM è il rimedio esperibile nelle ipotesi di citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., richiamando le modifiche normative intervenute (art. 593 c.p.p. nella versione successiva al 25/08/2024) e precisando che non opera conversione del ricorso in appello e che il rinvio deve avvenire al giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.; art. 625 nn.2 e 7 c.p.

    La fattispecie di furto e le aggravanti contestate; in particolare la lettera n.7 dell'art.625 (cosa destinata a pubblico servizio) integra motivo di procedibilità d'ufficio anche dopo le modifiche che hanno reso alcuni reati procedibili a querela.

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Ha modificato la procedibilità di taluni reati introducendo il regime di procedibilità a querela; la Corte richiama però che il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per fatti commessi prima della riforma, data la natura mista della querela.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Richiamato per sottolineare l'obbligo del giudice di accertare l'esistenza della querela quando la procedibilità è divenuta incerta a seguito di riforme normative (natura sostanziale e processuale della querela).

  • art. 593, comma 2, c.p.p. (modificato dalla L. 9/8/2024, n.114)

    "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 c.p.p."

    Limitazione dell'appello del PM dopo le modifiche; nella fattispecie la Corte sottolinea che il ricorso per cassazione resta il rimedio esperibile per il PM nelle ipotesi di citazione diretta (art.550 c.p.p.), consentendo l'impugnazione per i vizi di cui all'art.606 c.p.p.

  • art. 550 c.p.p.

    Regola la citazione diretta e le fattispecie per le quali l'azione penale si esercita con citazione: nelle ipotesi previste, il PM non ha l'appello ordinario ma può ricorrere in Cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte afferma che il ricorso del PM contro sentenze di proscioglimento per i reati di citazione diretta può essere proposto per i vizi previsti da questa norma.

  • art. 569 c.p.p. (commi terzo e quarto)

    Norme sull'impugnazione immediata e sulla conversione del ricorso: la Corte chiarisce che, nelle ipotesi indicate, non si procede a conversione del ricorso in appello e che l'annullamento con rinvio deve essere disposto al giudice di primo grado, non alla Corte d'appello, quando il ricorso è in cassazione del PM per citazione diretta.

  • Cass. n. 22641/2023 (Rv. 284749)

    Giurisprudenza richiamata per sostenere che il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per reati commessi anteriormente alla riforma che ha cambiato la procedibilità.

  • Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (Rv. 236537 - 01)

    Precedente giurisprudenziale richiamato a supporto dell'applicabilità temporale e interpretativa delle norme processuali nella determinazione del giudice competente e delle modalità di rinvio.

Massime di principio

  • Se a seguito di riforme legislative un reato è diventato in parte procedibile a querela, il giudice deve comunque accertare l'eventuale esistenza della querela anche per fatti commessi prima della riforma, data la natura mista della querela.
  • La presenza di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (es. cosa destinata a pubblico servizio) esclude il proscioglimento per difetto di querela: l'azione penale può essere esercitata d'ufficio malgrado cambiamenti normativi su altri profili della fattispecie.
  • Quando il ricorso del PM è diretto contro una sentenza di proscioglimento relativa a reati per i quali l'azione si esercita con citazione diretta (art.550 c.p.p.), il rimedio corretto è il ricorso per cassazione; le regole modificate sull'appello del PM non impediscono la cassazione per i vizi di legge (art.606 c.p.p.).
  • In caso di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione a seguito di ricorso del PM, il rinvio deve essere al giudice di primo grado (Tribunale) in diversa persona fisica quando la normativa lo richiede, e non automaticamente alla Corte d'appello.
  • La modifica delle regole processuali (es. impedimento all'appello del PM) richiede attenzione alla tempistica di entrata in vigore: se la sentenza impugnata è successiva alla modifica, si applicano le nuove regole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.