Sentenza n. 5654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Seconda) n. 00092/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica e accolto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria aveva impugnato in primo grado due distinti dinieghi del Comune: quello relativo al permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio a raso e di una piscina e quello relativo all'autorizzazione paesaggistica. In relazione al diniego paesaggistico aveva dedotto, tra l'altro, difetto di motivazione e di istruttoria, tardività e non vincolatività del parere negativo della Soprintendenza, obbligo del Comune di svolgere una propria autonoma valutazione e violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per mancato esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Il TAR aveva respinto il ricorso paesaggistico, ritenendo tempestivo e vincolante il parere della Soprintendenza e comunque necessaria una valutazione autonoma dell'amministrazione anche nell'ipotesi di tardività del parere. In appello, la ricorrente ha ribadito tali censure e ha evidenziato che il diniego definitivo si era limitato a richiamare le osservazioni del 20 gennaio 2023, affermando genericamente che non superavano le condizioni ostative, senza esaminarne il contenuto. Il Comune ha proposto appello incidentale contro l'annullamento del diniego di permesso di costruire, sostenendo che il provvedimento fosse sufficientemente motivato mediante il richiamo alle norme urbanistiche applicabili e alle caratteristiche dimensionali e realizzative della piscina.
La decisione
L'appello principale è stato accolto limitatamente alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, dopo il preavviso di rigetto, la parte aveva presentato osservazioni specifiche, anche tecniche, ma il diniego paesaggistico si era limitato a dichiarare che esse non superavano le condizioni ostative, senza indicare le ragioni del loro mancato accoglimento. Il TAR aveva omesso di pronunciarsi specificamente su tale censura e aveva invece esaminato direttamente nel merito i rilievi tecnici, sostituendosi all'amministrazione e integrando postumamente la motivazione del provvedimento. Il diniego paesaggistico è stato pertanto annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione; le altre censure dell'appello principale sono state assorbite. L'appello incidentale del Comune è stato respinto: il diniego di permesso di costruire richiamava soltanto gli estremi delle norme urbanistiche e le generiche caratteristiche realizzative e dimensionali dell'opera, senza specificare quali caratteristiche concrete del progetto fossero in contrasto con le previsioni richiamate. Le argomentazioni sviluppate dal Comune in giudizio costituivano quindi un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
Quando il privato presenta osservazioni dopo la comunicazione dei motivi ostativi, il provvedimento finale deve esaminarle e motivare le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento. Un diniego meramente assertivo, che si limiti a dichiarare l'inidoneità delle osservazioni senza confrontarsi con il loro contenuto, viola l'art. 10-bis.
art. 17-bis l. 241/1990
La questione della tardività del parere della Soprintendenza e degli eventuali effetti del silenzio-assenso è stata dedotta, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento della censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis.
art. 49-ter N.D.A. del P.T.C.P.
La disposizione è stata richiamata dal TAR nell'esame sostanziale della compatibilità paesaggistica dell'intervento; il Consiglio di Stato ha escluso che tale valutazione giudiziale potesse sostituire la motivazione omessa dall'amministrazione.
art. 27 del P.R.G. vigente
Il richiamo alla disposizione nel diniego di permesso di costruire non era sufficiente, poiché l'amministrazione non aveva indicato quali caratteristiche concrete dell'opera risultassero incompatibili con essa.
art. 30.7 delle N.T.A. del P.U.C. adottato
Anche il richiamo a tale disposizione, relativo alle caratteristiche dimensionali e realizzative delle piscine, avrebbe dovuto essere accompagnato dal raffronto puntuale tra le prescrizioni urbanistiche e le caratteristiche effettive del progetto.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il provvedimento finale di diniego deve confrontarsi in modo effettivo con le osservazioni presentate dal privato dopo il preavviso di rigetto e deve motivare le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento; non è sufficiente una formula generica che ne affermi l'inidoneità a superare le condizioni ostative.
- Il giudice amministrativo non può colmare mediante un esame sostanziale delle osservazioni del privato l'omessa motivazione dell'amministrazione sul loro mancato accoglimento, poiché ciò comporterebbe un'inammissibile integrazione postuma del provvedimento e una sostituzione del giudice all'autorità amministrativa.
- Un diniego di permesso di costruire motivato mediante il solo richiamo a norme urbanistiche e a generiche caratteristiche dell'opera è illegittimo quando non specifichi quali caratteristiche concrete del progetto siano in contrasto con le prescrizioni richiamate.
- Le argomentazioni formulate dall'amministrazione in giudizio non possono integrare postumamente una motivazione carente quando proprio nel provvedimento impugnato manca il raffronto tra le previsioni normative richiamate e le caratteristiche fattuali dell'intervento.
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