Ordinanza n. 133/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per euro 178.733,59 relativa a residuo ruolo AGEA per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’intimazione di pagamento ricevuta via PEC il 18 novembre 2025, con richiesta di pagamento entro cinque giorni, riferita a un residuo ruolo AGEA ai sensi del d.l. n. 27/2019 e del decreto ministeriale 22 gennaio 2020. L’importo richiesto, pari a euro 178.733,59, concerne prelievi latte, interessi, anche moratori, e oneri di riscossione relativi alle campagne 2006/2007 e 2008/2009, in riferimento a una cartella di pagamento ricevuta nel 2015. Sono stati inoltre impugnati l’iscrizione a ruolo, il ruolo posto a base della cartella riattivata e il residuo ruolo AGEA, anche se non conosciuti. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la decisione cautelare si concentra sul periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, valorizzando il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti, in considerazione dell’entità molto elevata del credito intimato e, in particolare, della sopraggiunta notifica di un atto di pignoramento presso terzi. L’ordinanza precisa che resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito. La trattazione di merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati in presenza di un danno grave e irreparabile.
d.l. n. 27/2019, convertito dalla l. n. 44/2019
Indicato quale fonte del residuo ruolo AGEA posto a base dell’intimazione di pagamento; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’interpretazione.
Decreto del Ministero delle Finanze 22 gennaio 2020
Indicato quale ulteriore base normativa del residuo ruolo AGEA; l’ordinanza non svolge una valutazione di merito sulla sua applicazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’imminente esecuzione di un’intimazione di pagamento di importo particolarmente elevato può integrare il periculum in mora quando sia suscettibile di arrecare al ricorrente un danno grave e irreparabile.
- La sopraggiunta notifica di un pignoramento presso terzi costituisce un elemento idoneo a rafforzare l’attualità e la concretezza del periculum in mora connesso all’esecuzione dell’atto impugnato.
- L’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell’efficacia degli atti possono essere disposti senza anticipare la decisione sui profili di merito, che restano impregiudicati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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