L.R. Marche 7/2010
Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo trasferite dall’art. 105 d.lgs. 112/1998, definendo competenze di programmazione, catasto e pianificazione, nonché le funzioni dei Comuni su concessioni, piani di spiaggia e autorizzazioni. Contiene norme transitorie sui criteri di classificazione e rinvio ai criteri regionali vigenti fino alla nuova deliberazione.
Funzioni amministrative regionali e comunali sul demanio marittimo
Funzioni amministrative in materia di demanio marittimo
La legge disciplina l’esercizio, nel territorio della Regione, delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo conferite alle Regioni. Il quadro è costruito in coerenza con il Codice della navigazione, il relativo regolamento di esecuzione e la normativa statale sui canoni demaniali, nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e tutela degli investimenti.
Competenze della Regione
Alla Regione spettano le funzioni di programmazione, pianificazione e indirizzo generale, oltre alla raccolta e catalogazione dei dati e delle informazioni sull’uso del demanio marittimo e alla formazione del catasto del demanio marittimo.
La Regione adotta inoltre il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dalla legge regionale sulla difesa della costa e verifica, secondo le modalità fissate dal piano stesso, la conformità dei piani comunali.
Per le attività di raccolta dati e catasto, la Regione può avvalersi di strutture decentrate da istituire entro un anno dall’entrata in vigore della legge presso i Comuni di Fano, Senigallia, Civitanova Marche, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto, oppure stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati di specifica e qualificata competenza nel settore.
Competenze dei Comuni
I Comuni esercitano le funzioni amministrative di maggiore prossimità operativa. In particolare adottano il piano particolareggiato di spiaggia, nel rispetto del piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali.
Ai Comuni spettano inoltre:
- il rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni dei beni del demanio marittimo già delegate dalla normativa regionale precedente;
- il rilascio, modifica, rinnovo e revoca delle concessioni e dei nulla-osta per il commercio nelle aree demaniali marittime, nonché la definizione delle modalità e delle condizioni di accesso alle aree;
- il rilascio, modifica, rinnovo, decadenza o revoca delle autorizzazioni sull’arenile.
I Comuni curano anche l’aggiornamento dell’elenco delle concessioni di propria competenza e trasmettono i dati alla Regione. Possono svolgere tali funzioni avvalendosi delle strutture decentrate regionali previste dalla legge.
Disciplina delle concessioni demaniali
Su richiesta del concessionario, i Comuni possono estendere la durata della concessione fino a un massimo di venti anni, tenendo conto dell’entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare e sempre in conformità al piano di utilizzazione vigente.
La Giunta regionale deve stabilire, con propria deliberazione e sulla base dell’intesa Stato-Regioni prevista dalla legge n. 131/2003, sentita la competente Commissione assembleare e il Consiglio delle Autonomie locali, i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali a finalità turistico-ricreative e le modalità del loro rinnovo.
Norme transitorie
In attesa della revisione della normativa vigente, per la classificazione delle aree demaniali a finalità turistico-ricreative si considera la categoria B, ai sensi della normativa statale richiamata.
Fino all’adozione della deliberazione regionale sui criteri di rilascio e rinnovo delle concessioni, continuano ad applicarsi gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2000, n. 2167.
Osservazioni sull’attualità della disciplina
La legge contiene una norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale: il comma 1 dell’articolo 4, relativo all’estensione della durata delle concessioni fino a venti anni, è stato dichiarato incostituzionale. Per il resto, il testo mantiene una disciplina organizzativa e procedurale del demanio marittimo regionale, con rilievo soprattutto per la ripartizione di competenze tra Regione e Comuni.
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