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Legge

L.R. Marche 4/2010

Norme in materia di beni e attività culturali

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Marche, la programmazione, valorizzazione e sostegno dei beni e delle attività culturali, istituisce piano triennale, programma annuale, osservatorio, sistema informativo e fondo unico. Prevede interventi per istituzioni culturali, editoria, volontariato, istituti della cultura, distretto culturale e lavoro culturale. Parte delle funzioni e norme transitorie è stata aggiornata nel tempo.

Norme regionali marchigiane in materia di beni e attività culturali

Norme in materia di beni e attività culturali della Regione Marche

La legge definisce il quadro regionale per la valorizzazione dei beni culturali, la promozione delle attività culturali e l’organizzazione degli strumenti di programmazione e finanziamento nel territorio marchigiano. La disciplina si coordina con il Codice dei beni culturali e del paesaggio e attribuisce alla Regione un ruolo di indirizzo, coordinamento e sostegno.

Finalità e principi generali

La Regione e gli enti locali promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle attività culturali come fattore di crescita civile, sociale ed economica. La legge favorisce la qualificazione di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali, la progettualità integrata, le aggregazioni tra soggetti diversi, il radicamento delle iniziative nelle aree meno servite, la creatività, l’associazionismo culturale, l’imprenditoria culturale, la multiculturalità e il coordinamento con le politiche territoriali e paesaggistiche.

Particolare rilievo è riconosciuto ai beni culturali di interesse religioso, per i quali la Regione promuove specifiche intese con i soggetti competenti.

Valorizzazione dei beni culturali

La valorizzazione dei beni culturali è orientata a incrementarne conoscenza e fruizione pubblica, catalogazione, riproduzione e pubblicazione, ricerca scientifica e iniziative divulgative. La Regione promuove inoltre il ruolo degli istituti e dei luoghi della cultura come centri di azione culturale e sociale, anche per rafforzare memoria, identità, coesione civile, creatività e produzioni culturali.

Tra le azioni valorizzate rientrano:

  • l’ampliamento dell’accesso al patrimonio esposto e non esposto;
  • l’accessibilità per tutti, con attenzione alle persone con disabilità;
  • la diffusione della conoscenza nelle scuole e in collaborazione con università e istituzioni di ricerca;
  • attività formative e didattiche;
  • mostre, eventi, itinerari culturali e turistici;
  • il miglioramento delle condizioni conservative e dell’adeguamento a sicurezza e accessibilità.

Promozione delle attività culturali

La Regione sostiene attività e iniziative finalizzate a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte. L’intervento riguarda, in particolare, creatività, arte e architettura contemporanee, servizi di informazione e documentazione, promozione dell’immagine delle Marche, rievocazione della tradizione e valorizzazione dell’identità regionale.

Sono inoltre favoriti:

  • centri e associazioni culturali e la loro collaborazione;
  • iniziative editoriali;
  • mostre, convegni, seminari, attività informative e didattiche;
  • festival multidisciplinari e itinerari di visita;
  • sviluppo della pubblica lettura tramite biblioteche e mediateche.

Funzioni della Regione e degli enti locali

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, progettazione e monitoraggio in materia di valorizzazione dei beni culturali. Svolge anche attività di tutela previste dal Codice, promuovendo intese con gli organi statali per conservazione programmata, protezione, manutenzione, recupero, restauro e prevenzione dei rischi.

Per specifiche categorie di beni non appartenenti allo Stato, la Regione esercita funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni. Tali funzioni comprendono:

  • individuazione dei beni librari oggetto di tutela;
  • segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale;
  • interventi di manutenzione, conservazione e restauro;
  • esercizio della prelazione;
  • autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni.

Gli enti locali provvedono alla conservazione e valorizzazione dei beni e dei siti di propria titolarità o disponibilità e incentivano i servizi degli istituti e luoghi della cultura presenti nel territorio. Il testo consolidato segnala che le funzioni provinciali in materia di progetti di interesse locale sono state trasferite alla Regione e che le disposizioni correlate continuano ad applicarsi fino all’effettivo esercizio delle funzioni trasferite.

Strumenti di programmazione

Gli strumenti della programmazione regionale sono il piano regionale per i beni e le attività culturali, il programma operativo annuale e le intese o accordi con soggetti pubblici o privati. Gli altri piani e programmi regionali devono comunque individuare, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge.

Piano regionale per i beni e le attività culturali

Il piano regionale definisce le linee strategiche della politica culturale regionale in coerenza con le finalità della legge. Contiene il quadro conoscitivo, l’analisi dei fabbisogni e delle criticità, gli obiettivi e le strategie di intervento, gli indirizzi per i progetti regionali e per la presentazione delle proposte, gli indicatori di verifica e gli indirizzi per lo sviluppo del sistema unitario di valorizzazione e del distretto culturale.

Il piano ha validità triennale, è approvato dall’Assemblea legislativa regionale e resta efficace fino all’approvazione del nuovo. Può essere aggiornato anche prima della scadenza. La Giunta presenta annualmente all’Assemblea un rapporto sullo stato di attuazione.

Programma operativo annuale e riparto delle risorse

Il programma operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative del piano, tenendo conto della pianificazione regionale e delle intese già stipulate. Esso definisce il riparto delle risorse e la misura percentuale minima del concorso finanziario richiesto agli enti locali e agli altri soggetti beneficiari.

Il programma determina anche la quota minima del fondo unico per la cultura da destinare alle funzioni di tutela, al raggiungimento degli standard qualitativi, al sistema unitario di valorizzazione e agli interventi del capo III. È approvato dalla Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Osservatorio regionale per la cultura

È istituito l’Osservatorio regionale per la cultura presso la struttura regionale competente. Ha compiti di monitoraggio della spesa culturale pubblica e privata, rilevazioni e analisi di settore, valutazione degli effetti delle politiche culturali anche sotto il profilo economico e occupazionale, e collaborazione alla formazione del piano e della programmazione regionale.

L’Osservatorio si avvale del sistema informativo regionale della cultura. La Giunta può istituire borse di studio e borse lavoro per agevolare la collaborazione con università e centri di ricerca e la formazione di giovani laureati. Composizione, funzionamento e eventuale gettone per esperti esterni sono definiti dalla Giunta.

Cooperazione istituzionale e consultazione

La Giunta può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici e privati per attuare gli interventi della legge, anche in esecuzione della pianificazione regionale. Le procedure relative ad accordi di programma quadro e intese interistituzionali devono essere comunicate tempestivamente all’Assemblea, salvo che siano già previste nel piano regionale o nel programma operativo.

Sono previste forme di consultazione e coordinamento con Stato, università, istituzioni di ricerca e cultura, direzione scolastica regionale e autonomie scolastiche, oltre a forme permanenti di concertazione con le fondazioni bancarie. Per i beni culturali di interesse religioso, la Regione coopera con la Conferenza episcopale marchigiana e con le altre confessioni religiose tramite specifiche intese e, se necessario, commissioni paritetiche.

Progetti di interesse regionale e locale

I progetti di interesse regionale, annuali o pluriennali, riguardano attività funzionali ad obiettivi di livello regionale, come valorizzazione delle eccellenze, studio e ricerca, innovazione, riduzione degli squilibri territoriali e coinvolgimento di più soggetti o di ampie porzioni del territorio.

La Giunta può realizzare direttamente tali progetti o finanziare quelli proposti da enti locali e altri soggetti, secondo il programma operativo. I progetti di interesse locale sono invece espressione della programmazione territoriale e sono predisposti da enti locali e altri soggetti pubblici o privati secondo il piano regionale.

Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale

La Regione promuove e sostiene, anche con contributi, l’attività e il patrimonio culturale di enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono con continuità e ad alto livello scientifico attività culturali, educative e artistiche. È istituito un elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale, aggiornato annualmente, con criteri e modalità definiti dalla Giunta.

Sostegno all’editoria culturale

Nell’ambito dei progetti regionali, la Regione sostiene iniziative editoriali di interesse per le Marche, la creatività nella scrittura, gli incontri tra autori, operatori ed editori, l’editoria elettronica e multimediale e la partecipazione a fiere ed eventi espositivi. La Giunta può inoltre disporre l’acquisto di volumi, riviste e collane di rilevante interesse culturale per le biblioteche regionali.

Presso l’Assemblea legislativa è istituito l’Archivio della produzione editoriale regionale, in raccordo con la normativa sul deposito legale, per conservare la memoria culturale e supportare servizi bibliografici collegati all’editoria contemporanea.

Sostegno al volontariato culturale

La Regione promuove il volontariato con finalità culturali, riconoscendone il ruolo complementare rispetto all’intervento pubblico. Regione ed enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, anche per lo sviluppo della cittadinanza attiva delle persone anziane, fermo restando che le funzioni tecnico-professionali restano al personale degli istituti culturali.

Istituti e luoghi della cultura

La Regione promuove gli istituti e i luoghi della cultura di cui al Codice e gli altri luoghi di particolare valore storico-culturale, compreso il patrimonio di archeologia industriale. Il sostegno riguarda musei, siti e beni di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, raccolte di interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico, nonché biblioteche, mediateche, archivi storici e centri di documentazione.

L’obiettivo è la conservazione del patrimonio e il conseguimento degli standard regionali di qualità.

Sistema unitario di valorizzazione e reti territoriali

La Regione organizza servizi unitari di supporto agli istituti e ai luoghi della cultura, con particolare attenzione a catalogazione, comunicazione e informazione. Per garantire sostenibilità delle gestioni e sviluppo complessivo del settore, incentiva sistemi e reti territoriali o tematiche finalizzate a:

  • assicurare i livelli minimi qualitativi e quantitativi dei servizi;
  • qualificare progressivamente i servizi e il personale;
  • rafforzare il rapporto tra istituti e territorio;
  • favorire aggregazioni e cooperazioni, anche temporanee, per economie di gestione e servizi integrati;
  • promuovere l’innovazione, la digitalizzazione del patrimonio e la sua fruizione in rete.

Sistema bibliotecario

La Regione assicura una rete integrata di strutture e servizi bibliotecari, promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale nel territorio regionale e definisce criteri per coordinare l’informazione bibliografica, con particolare riguardo a catalogazione, sistemi bibliotecari e archivistici, università, altre Regioni e istituti centrali ministeriali.

Standard regionali di qualità

La Giunta, con regolamento e sentita la Commissione assembleare competente, determina gli standard regionali dei servizi offerti dagli istituti e luoghi della cultura o dalle loro reti, le procedure di autovalutazione, le verifiche periodiche del rispetto degli standard e i criteri di adeguamento per le strutture esistenti che ne facciano richiesta.

Sistema informativo regionale della cultura

La Regione organizza e gestisce un sistema informativo regionale della cultura, articolato per ambiti tematici e finalizzato a fornire una conoscenza aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi all’utenza. Il sistema raccoglie dati utili a caratterizzare i beni culturali, misura risorse, qualità, efficacia ed efficienza dei servizi, valorizza le conoscenze esistenti e integra banche dati e sistemi informativi con quelli nazionali.

Enti pubblici e privati, istituti culturali e di ricerca collaborano all’aggiornamento dei dati secondo protocolli e standard regionali. La Giunta ne disciplina il funzionamento.

Distretto culturale delle Marche

È istituito il Distretto culturale delle Marche come sistema territoriale di relazioni tra soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità culturali del territorio, governare in modo integrato le dinamiche del settore e sostenere programmi di sviluppo locale. Il Distretto comprende l’intero territorio regionale.

Possono aderire imprese culturali o connesse, istituti e luoghi della cultura, enti e organizzazioni che erogano servizi culturali e il sistema dell’alta formazione universitario riferito al settore culturale. Il Distretto mira a dare visibilità al comparto, favorire la crescita economica, lo sviluppo delle professionalità, la qualità dei servizi, nuove offerte culturali e turistiche, le aggregazioni tra soggetti diversi, l’indotto e l’integrazione tra pubblico e privato, ricerca, formazione e lavoro. L’adesione è volontaria e avviene secondo criteri, modalità e procedure stabiliti dalla Giunta.

Sostegno al lavoro in campo culturale

Presso la struttura regionale competente è istituita una banca dati regionale delle professioni per i beni e le attività culturali, in cui possono iscriversi i soggetti interessati. L’iscrizione ha finalità esclusivamente conoscitive e informative e non costituisce requisito per svolgere attività nel territorio regionale. I piani e programmi in materia di formazione e politiche attive del lavoro possono prevedere interventi di sostegno alla formazione e al lavoro culturale.

Fondo unico per i beni e le attività culturali e disciplina finanziaria

Dal 2011 è istituito il fondo unico per i beni e le attività culturali, destinato agli interventi previsti dalla legge. Il fondo è alimentato da risorse comunitarie, statali e regionali, oltre che da eventuali risorse di altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Per ottimizzare l’impiego delle risorse, la Giunta disciplina con deliberazione i criteri e le modalità di verifica delle spese culturali inserite nei piani e programmi dei vari settori regionali, anche al fine di riutilizzare eventuali economie. Le informazioni confluiscono nel sistema informativo regionale.

Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo annuale nel rispetto del piano regionale. Per l’anno 2010 il finanziamento degli atti adottati ai sensi della disciplina transitoria avviene tramite risorse già iscritte nelle apposite unità di bilancio; dal 2011 la copertura degli interventi è affidata al fondo unico. La componente regionale del fondo è determinata annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Disposizioni transitorie e regime di applicazione

Fino alla data di esecutività del piano regionale continuano ad applicarsi le leggi regionali abrogate e i relativi provvedimenti attuativi. Gli organismi culturali già iscritti nel precedente registro regionale o già beneficiari di contributi regionali sono iscritti d’ufficio all’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale.

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato richiamata dal testo. Per quanto non previsto dalla legge si applicano le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Abrogazioni e obsolescenza pratica

La legge ha abrogato un ampio insieme di precedenti leggi regionali in materia culturale. Tuttavia il testo consolidato conserva una disciplina generale ancora strutturata su programmazione, finanziamenti e strumenti organizzativi, con alcuni profili già superati da modifiche successive o da disposizioni transitorie esaurite.

L’atto non appare integralmente deprecato, perché mantiene una funzione normativa utile nell’ordinamento regionale marchigiano, sebbene alcune previsioni siano state modificate, trasferite o abrogate nel tempo.

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