L.R. Marche 8/2010
Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge marchigiana promuove il superamento delle discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere nelle materie di competenza regionale. Prevede formazione degli operatori, iniziative informative, politiche attive del lavoro, tutela non giurisdizionale tramite il Garante regionale, contributi per progetti e una relazione annuale della Giunta; la spesa è finanziata dalle leggi finanziarie a partire dal 2011.
Disposizioni regionali contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere
Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere
La legge disciplina, per la Regione Marche, un insieme di misure di prevenzione e contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Il provvedimento opera nell’ambito delle competenze regionali e mira a garantire pari accesso agli interventi regionali e il pieno sviluppo della persona.
Finalità e principi generali
La Regione si impegna a:
- promuovere il superamento delle condizioni di discriminazione legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere;
- garantire parità di condizioni nell’accesso agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale;
- attuare i principi della legge in raccordo con le istituzioni regionali di parità, con gli enti locali, con le parti sociali e con l’associazionismo.
Formazione, informazione e sostegno nei servizi
La Regione, le Province e le Aziende del servizio sanitario regionale promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori pubblici, in particolare sulle problematiche sanitarie e sociali dell’omosessualità e sulle modalità di intervento verso vittime di discriminazione o di reati connessi all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
Le Aziende del servizio sanitario regionale devono assicurare agli utenti adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno, avvalendosi di personale formato su tali tematiche.
La Regione promuove inoltre politiche attive del lavoro per ridurre il rischio di esclusione sociale legato a tali motivi di discriminazione.
Informazione, comunicazione e ruolo del CORECOM
La Regione promuove e sostiene iniziative di conoscenza del fenomeno discriminatorio nei settori della salute, delle politiche sociali, dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. Sono previste campagne di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire alle persone interessate le informazioni utili alla tutela dei propri diritti.
Il CORECOM:
- formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati per sensibilizzare sui temi della discriminazione;
- effettua rilevazioni periodiche sui contenuti radiofonici e televisivi regionali e locali eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.
Tutela non giurisdizionale dei diritti
Le vittime di discriminazione legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere possono rivolgersi al Garante regionale dei diritti della persona, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento. La possibilità di ricorrere a tale tutela è estesa anche a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Attuazione degli interventi e contributi
I piani e i programmi regionali in materia sanitaria, sociale, di politiche attive del lavoro, istruzione, cultura e formazione professionale devono individuare gli interventi attuativi della legge e favorire azioni positive contro le discriminazioni.
La Regione può concedere contributi per:
- iniziative di aggiornamento professionale previste per la formazione degli operatori;
- iniziative di informazione e comunicazione sulle tematiche della legge.
I contributi sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e le associazioni rappresentative operanti nelle Marche. La deliberazione della Giunta deve essere adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale annuale.
Relazione annuale sul fenomeno delle discriminazioni
La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno e contestualmente al rapporto previsto dalla normativa regionale sulla violenza contro le donne, una relazione sul fenomeno delle discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere nelle Marche, sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti.
La relazione è discussa in Assemblea insieme al rapporto richiamato dalla legge regionale n. 32 del 2008; alle sedute possono essere invitati anche i rappresentanti delle associazioni del settore.
Centri di ascolto
La Regione promuove l’attivazione di centri di ascolto per prevenire e ridurre il disagio derivante dalla discriminazione per orientamento omosessuale o eterosessuale e per identità femminile e maschile. La Giunta regionale definisce le modalità di attivazione e il funzionamento di tali centri.
Regime finanziario
Per l’attuazione della legge la spesa è determinata di anno in anno, a decorrere dal 2011, tramite le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le risorse sono iscritte nel bilancio regionale 2011 e successivi e gestite tramite capitoli istituiti dalla Giunta per il Programma operativo annuale.
Stato di attualità
La disciplina non risulta limitata a un solo esercizio o a un evento concluso e mantiene una funzione regolativa generale nell’ordinamento regionale marchigiano.
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