R.R. Marche 1/2010
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. Legge regionale 19 luglio 1992, n. 29
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in attuazione della l.r. Marche 19 luglio 1992, n. 29, l’organizzazione delle Guardie ecologiche volontarie (GEV), i protocolli tra Regione e Province, le convenzioni operative, la formazione e l’aggiornamento. Prevede gruppi provinciali con requisiti minimi, corsi periodici e atti attuativi regionali/provinciali. Ha oggi portata pratica limitata, anche perché riferito a un assetto provinciale ormai superato.
Disciplina organizzazione, formazione e aggiornamento delle Guardie ecologiche volontarie
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica
Il regolamento, applicabile nel territorio della Regione Marche, attua la legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 e organizza il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto dalle Guardie ecologiche volontarie (GEV). La disciplina riguarda in particolare l’assetto dei gruppi, il coordinamento regionale, le convenzioni operative e la formazione/aggiornamento delle GEV.
Organizzazione dei gruppi di GEV
Le GEV in possesso della nomina prevista dalla legge operano esclusivamente tramite gruppi provinciali che devono possedere specifici requisiti organizzativi. In particolare, il gruppo deve:
- essere iscritto nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- avere un regolamento di servizio approvato dall’autorità di pubblica sicurezza;
- comprendere almeno dieci GEV, salvo il caso in cui esista un solo gruppo nell’ambito provinciale;
- garantire un’attività di vigilanza programmata con una media mensile non inferiore a otto ore per ciascuna GEV.
Le GEV devono inoltre essere dotate di tessera di riconoscimento, distintivo e divisa secondo caratteristiche uniformi fissate dalla Giunta regionale. È previsto l’obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento con periodicità biennale.
Coordinamento regionale e protocolli d’intesa
La Giunta regionale assicura il coordinamento delle attività dei gruppi provinciali e dei corsi di formazione mediante appositi protocolli d’intesa con le Province. Tali protocolli definiscono le linee fondamentali del programma di attività del gruppo provinciale e della formazione e dell’aggiornamento delle GEV.
Nell’ambito dei protocolli, la Giunta può anche individuare settori di particolare interesse ambientale ai quali riservare l’utilizzo dell’attività delle GEV. I protocolli hanno durata triennale e possono essere rinnovati consensualmente per un uguale periodo.
Convenzioni provinciali e modalità di svolgimento del servizio
Le Province stipulano convenzioni con i gruppi di GEV per disciplinare:
- le modalità di svolgimento dell’attività, sulla base del programma previsto dalla legge;
- la tutela assicurativa e legale;
- la dotazione di mezzi e attrezzature per il servizio;
- le attività di aggiornamento formativo.
La Provincia può inoltre prevedere che i gruppi svolgano l’attività anche a favore di altri enti competenti in materia di tutela del patrimonio naturale e ambientale, mediante convenzioni o accordi. In tal caso deve assicurare il raccordo con le attività già programmate. La dotazione strumentale deve comprendere sistemi georeferenziati o altre attrezzature tecniche idonee alla messa in rete dei dati raccolti nei sopralluoghi.
Formazione professionale e aggiornamento
Le Province organizzano i corsi di formazione professionale e di aggiornamento, potendo avvalersi della collaborazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute o degli enti gestori delle aree naturali protette.
La disciplina dei corsi prevede che:
- la formazione iniziale non possa superare complessivamente 120 ore;
- almeno la metà delle ore formative sia dedicata a esperienze sul campo;
- l’aggiornamento non possa superare complessivamente 30 ore;
- i corsi possano essere organizzati congiuntamente da più Province per raggiungere il numero minimo di partecipanti.
La Giunta regionale determina gli indirizzi per l’organizzazione dei corsi, indicando gli apprendimenti culturali e tecnici necessari per l’esercizio delle funzioni di GEV.
Norme transitorie e attuazione
La Giunta regionale era tenuta ad adottare gli atti attuativi relativi alle caratteristiche delle GEV e agli indirizzi dei corsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Obsolescenza pratica
Il regolamento è oggi di utilità pratica molto limitata, anche perché costruito su un assetto provinciale e su termini di attuazione risalenti; risulta inoltre riferito a una disciplina del 2010 e a norme di aggiornamento successivamente modificate. Per questo, pur descrivendo ancora la disciplina formale del servizio, è da considerarsi sostanzialmente deprecato.
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