L.R. Marche 2/2010
Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Rete escursionistica Marche (RESM), disciplina catasto, segnaletica, tutela dei percorsi e sanzioni, includendo dal 2020 anche i percorsi MTB e le regole per il loro inserimento nella rete. Prevede atti attuativi della Giunta e finanziamenti a decorrere dal 2010. Molte disposizioni operative hanno rilevanza permanente solo per la gestione della rete attuale.
Istituzione della rete escursionistica delle Marche
Istituzione della rete escursionistica delle Marche
La legge disciplina, nel territorio della Regione Marche, la valorizzazione e la gestione della rete escursionistica regionale, comprendendo sentieri, viabilità storica, percorsi ciclabili e, dal 2020, anche specifici percorsi per mountain bike. L’obiettivo è favorire un uso turistico e ricreativo compatibile con la tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione promuove l’escursionismo come attività turistica, ricreativa e sportiva da svolgersi prevalentemente fuori dai centri urbani e senza mezzi a motore. La finalità generale è il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei relativi servizi e attrezzature, nell’ambito delle azioni di conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e del paesaggio marchigiano.
Definizione della RESM e suo inquadramento pianificatorio
La Rete escursionistica Marche (RESM) comprende strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati nelle cartografie ufficiali o comunque esistenti e riconoscibili sul territorio, nonché piste, strade vicinali, interpoderali e comunali ubicate prevalentemente fuori dai centri urbani e inserite nel catasto regionale. La Giunta regionale può individuare, all’interno della rete, viabilità di interesse pubblico per i valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici e didattici che esprime. La RESM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema cartografico informativo regionale. Gli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e urbanistici comunali devono recepirne il sistema dei percorsi.
Catasto della RESM: formazione, aggiornamento e partecipazione degli enti
Presso la Giunta regionale è istituito il catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province. Il catasto contiene l’elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e fruibili nelle Marche. Le proposte di inserimento possono provenire da Province, altri enti locali competenti, enti gestori di aree naturali protette, rete INFEA, soggetti sportivo-ricreativi, associazioni di guide ambientali escursionistiche e gruppo marchigiano del CAI. I proponenti devono attestare l’esistenza o l’apertura al pubblico transito dei percorsi e garantirne, anche a diverso titolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di inerzia dei soggetti proponenti, la Giunta regionale può provvedere direttamente anche sulla base di percorsi già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni e organismi di gestione delle aree naturali protette. L’elenco approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati; entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni. I soggetti proponenti trasmettono periodicamente alla Regione informazioni sulla consistenza, sullo stato manutentivo e sulle proposte di modifica e implementazione della rete, per l’aggiornamento del catasto.
Sentieri di particolare interesse storico
Sono qualificati come di particolare interesse storico i sentieri e le mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno 50 anni e che in passato hanno svolto la funzione di collegamento pedonale tra centri abitati o tra questi e le zone di pascolo e coltivazione. Tali percorsi devono essere indicati come tali nella cartografia e nel catasto della RESM. Su iniziativa degli enti territoriali interessati può inoltre essere valutato il loro notevole interesse pubblico a fini paesaggistici secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Segnaletica e interventi sulla sentieristica
La segnaletica della rete inserita nel catasto è quella adottata dal Club Alpino Italiano, riconosciuta a livello nazionale e internazionale come segnaletica escursionistica. Sulla viabilità inserita nel catasto sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, posa della segnaletica, nonché interventi colturali e taglio dei boschi.
Percorsi MTB: definizione, classificazione e inserimento nella rete
Dal 2020 la legge disciplina i percorsi destinati alla pratica della mountain bike, definiti come itinerari all’aria aperta con finalità sportivo-ricreative e di fruizione e valorizzazione del territorio. Tali percorsi sono classificati in: strade carreggiabili, sentieri (mulattiere e tratturi), single track e bike park. Gli enti locali competenti e gli enti gestori di aree protette individuano formalmente i percorsi, anche su richiesta di soggetti privati o enti sportivo-ricreativi, nel rispetto della normativa ambientale, naturale e paesaggistica e dei criteri dell’Allegato A. I percorsi MTB che rispettano la disciplina possono essere inseriti nel catasto della RESM secondo le modalità previste per la rete e per l’attuazione della legge.
Regime di fruizione, gestione e limiti per i percorsi MTB
I percorsi MTB possono essere a transito misto, quindi accessibili a bikers, pedoni e cavalli nelle ipotesi di strade carreggiabili e sentieri, salvo provvedimenti restrittivi; oppure a transito esclusivo MTB per single track e bike park, con obbligo di apposita segnalazione di divieto agli altri utenti. Gli enti proponenti assicurano la manutenzione dei percorsi e possono svolgere il ruolo di gestore o stipulare accordi e convenzioni con soggetti privati o associazioni sportive. Gli enti locali e gli enti parco possono adottare provvedimenti restrittivi per i percorsi a transito misto in base alle caratteristiche fisiche e tecniche, all’intensità di frequentazione e al valore storico, culturale e ambientale. Se i percorsi insistono su aree private, si applica la disciplina espropriativa vigente. Per la realizzazione e modifica dei percorsi esclusivi MTB il titolo abilitativo è rilasciato dagli enti locali competenti secondo la normativa edilizia, dei contratti pubblici e del procedimento amministrativo, nel rispetto dei criteri dell’Allegato A.
Regole di comportamento per la MTB
Sui percorsi MTB i praticanti devono osservare regole di sicurezza proprie e altrui, definite nell’Allegato A e nel rispetto della disciplina generale. È sempre vietata la pratica della MTB sui terreni coltivati. Le discipline di discesa pura (downhill) sono consentite solo nei percorsi a transito esclusivo MTB. È ammessa anche la pratica con MTB a pedalata assistita, purché conforme alla definizione di velocipede del Codice della strada.
Divieti di alterazione e tutela dei percorsi
Sulla RESM è vietato alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete. In particolare è vietato mutarne la destinazione d’uso, impedirne il libero accesso, sovrapporre altre infrastrutture o compiere qualunque azione idonea a violare tali divieti, ferma restando la normativa statale e regionale in materia di tutela ambientale e i regolamenti delle aree protette.
Sanzioni amministrative
La violazione dei divieti relativi alla tutela dei percorsi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro. Per le ulteriori violazioni della legge si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia. L’irrogazione, la vigilanza e l’accertamento sono disciplinati dalla legge regionale generale sulle sanzioni amministrative.
Atti attuativi e tempistiche
La Giunta regionale doveva definire entro il 30 giugno 2011 un provvedimento attuativo con le modalità di presentazione delle proposte, la documentazione, le caratteristiche tecniche della segnaletica, i termini per installazione e adeguamento, i criteri per progettazione e realizzazione degli itinerari, le modalità di tenuta e aggiornamento del catasto, la procedura per l’inserimento di nuova viabilità e le modalità di informazione periodica alla Regione. Per l’adeguamento alla disciplina MTB, la Giunta regionale è tenuta ad aggiornare il provvedimento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di modifica del 2020.
Disposizioni finanziarie
Per gli interventi previsti dalla legge, la spesa è autorizzata, a decorrere dall’anno 2010, con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Osservazioni di obsolescenza
La legge contiene ancora una disciplina in vigore e utile per la gestione della rete escursionistica marchigiana, inclusi i percorsi MTB. Non risulta quindi obsoleta nel suo complesso, anche se alcune scadenze attuative iniziali sono ormai storicamente superate.
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