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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21322/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla violazione della distanza di 5 metri prescritta dal regolamento edilizio comunale per un fabbricato realizzato dalla società convenuta sul fondo dei ricorrenti. In primo grado gli attori chiesero l'arretramento dell'edificio; il Tribunale e la Corte d'appello inizialmente respinsero la domanda ritenendo sussistente un consenso o una cessione della cubatura da parte dei confinanti. La Cassazione del 2016 ritenne invece applicabile l'art. 873 c.c. (distanze dai confini) indipendentemente dall'edificabilità del fondo limitrofo e rinviò. In sede di riassunzione successiva i resistenti (Fraboni/D'Amata) ampliarono la domanda chiedendo anche il risarcimento del danno; la Corte d'appello, come giudice del rinvio, accolse la domanda di arretramento e liquidò danni in euro 1.000,00, ritenendo inoltre inefficace la clausola preliminare di deroga alle distanze. La società Maida propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che la domanda di risarcimento era nuova e inammissibile nel giudizio di rinvio (violazione art. 112 c.p.c.), contestando l'inefficacia della clausola contrattuale (preliminare vs. definitivo) e sostenendo la necessità di interpretare il contratto come comprensivo della cessione di cubatura e della deroga pattuita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c.) ritenendo che la domanda di risarcimento del danno era stata proposta per la prima volta solo con l'atto di riassunzione successivo alla sentenza di cassazione e che, pertanto, la Corte d'appello, in qualità di giudice del rinvio, non avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa ma dichiararla inammissibile. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili in quanto la sentenza impugnata è sorretta anche da una motivazione autonoma (la nullità della clausola derogatoria delle distanze) non censurata efficacemente. La sentenza di appello è cassata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori con l'atto di riassunzione. Resta quindi ferma la statuizione (non cassata) relativa all'obbligo di arretrare il fabbricato in osservanza della distanza di 5 metri (per cui la deroga contrattuale è stata ritenuta inefficace in motivazione autonoma). Sul piano delle spese, la Cassazione ha compensato le spese del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità; ha condannato la società Maida al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e d'appello e ha liquidato gli onorari e gli esborsi come da provvisioni indicate in sentenza (euro 800 diritti, 1.400 onorari, 209 esborsi per primo grado; 2.500 compensi e 877 spese per appello; 3.000 compensi per primo giudizio di legittimità, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte interpreta la norma nel senso che, nel giudizio di rinvio (giudice del rinvio), non sono ammesse domande nuove introdotte con l'atto di riassunzione successivo alla cassazione; tali domande devono essere dichiarate inammissibili

  • art. 873 c.c.

    la disposizione sulle distanze dai confini si applica indipendentemente dall'avvenuta edificazione o dalla futura edificabilità del fondo limitrofo: le norme che impongono il rispetto delle distanze hanno natura imperativa e non ammettono deroghe convenzionali che incidano sul modello urbanistico

  • art. 1362 c.c.

    norma relativa all'interpretazione del contratto richiamata nella censura sulla necessità di accertare la reale volontà delle parti nella vendita con diritto di ricostruire; la Corte però non ha accolto la censura poiché la questione sostanzia una critica di merito sull'interpretazione contrattuale non decisiva ai fini dell'esito finale

  • art. 1363 c.c.

    richiamata tra le norme di interpretazione del contratto; la Corte non ha ritenuto necessario modificare la decisione impugnata con riferimento a questi profili interpretativi

  • art. 1365 c.c.

    riguarda i criteri per l'interpretazione delle clausole contrattuali (come la deroga alle distanze); la Corte ha ritenuto che anche valutando i profili interpretativi la sentenza impugnata restava sorretta dalla declaratoria di nullità della clausola derogatoria

  • art. 1419 c.c.

    norma sulla nullità del contratto: la Corte osserva che l'eccezione di nullità del contratto non è stata sollevata in giudizio dalle parti e che, comunque, la questione era estranea rispetto alla domanda originaria di tutela delle distanze

  • art. 1227 c.c.

    norma relativa alla liquidazione del danno e alla prova della loro esistenza: richiamata tra le censure ma la Corte ha deciso che la domanda di risarcimento era inammissibile per ragioni processuali (art. 112 c.p.c.) prima di entrare nel merito delle questioni probatorie

  • art. 1338 c.c.

    richiamata nella censura sull'interpretazione e sulla formazione del consenso; la Corte non ha affrontato in modo decisivo questi profili perché la sentenza impugnata risultava sorretta da una motivazione autonoma (nullità della clausola derogatoria) non efficacemente censurata

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio successivo a cassazione (giudice del rinvio) le parti non possono introdurre domande nuove rispetto a quelle proposte nel giudizio di merito: domande formulate per la prima volta con l'atto di riassunzione sono inammissibili (art. 112 c.p.c.).
  • Le clausole contrattuali che derogano a prescrizioni urbanistiche o regolamenti edilizi (come le distanze legali dai confini) sono generalmente inefficaci/nulli quando contrastano con interessi di ordine pubblico urbanistico; pertanto la deroga convenzionale non estingue il potere dei confinanti di far valere le distanze previste dalla normativa comunale e dall'art. 873 c.c.
  • Una clausola contenuta in un contratto preliminare ma non riprodotta nel contratto definitivo può essere ritenuta priva di efficacia rispetto al contratto definitivo; occorre valutare la continuità e la volontà delle parti nei testi definitivi per stabilire l'operatività delle pattuizioni.
  • Quando la sentenza è sorretta da più ragioni autonome e distinte, la mancata impugnazione di una delle ragioni rende inammissibile la censura relativa alle altre (principio della parziarità delle motivazioni): una motivazione non impugnata resta efficace e impedisce l'annullamento della decisione sulla base di altre ragioni non accettate.
  • Se si ritiene che una clausola sia essenziale e la sua nullità potrebbe incidere sull'intero contratto, tale eccezione deve essere tempestivamente sollevata e adeguatamente dedotta in giudizio; non è ammissibile far valere questioni sul contratto estranee alla domanda principale quando non sono state poste nel corso del giudizio.

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