Cassazione Civile, Sentenza n. 41592/2021 del 27/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della decisione di merito relativa alla qualificazione e agli effetti di un lodo arbitrale: la ricorrente principale contestava la natura del lodo (si discute se fosse contrattuale o irrituale) e denunciava insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. di norme processuali e sostanziali (art. 342 c.p.c., artt. 1427 e ss. c.c.) in relazione all'inammissibilità dei motivi incidentali sui vizi di volontà degli arbitri; omissione di esame di fatti decisivi (diffide ad adempiere). Con ricorso incidentale Edilizia e Gestioni deduceva inoltre l'irregolare composizione del collegio arbitrale (un arbitro con rapporto continuativo di prestazione con CO.GE.PA.), la inammissibilità di alcuni motivi e l'eccesso di mandato degli arbitri per decisione su questioni non loro deferite.
La decisione
entrambi i ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha confermato la qualificazione del lodo come irrituale (non rituale) e ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi prospettati dalla ricorrente principale (tra cui la censura sulla natura contrattuale del lodo e sulla motivazione) nonché inammissibili o infondati i motivi dell'istanza incidentale di Edilizia e Gestioni (compresa l'eccezione di irregolare composizione del collegio, ritenuta introdotta tardivamente e dunque inammissibile). Le spese sono compensate; è disposto l'ulteriore versamento di contributo unificato previsto dalla normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. n. 5
richiama il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria: la Corte ha ritenuto il motivo infondato o che non siano stati indicati motivi di appello specifici tali da dimostrare l'insufficienza motivazionale
art. 360 c.p.c. n. 3
consente la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme: la corte ha valutato le censure come inammissibili o non fondate rispetto alle norme processuali e sostanziali richiamate
art. 342 c.p.c.
richiede specificità del motivo di appello: la Corte ha dichiarato inammissibili diversi motivi per carenza di specificità o per semplice riproposizione delle difese di primo grado
artt. 1427 e ss. c.c.
norme sul negozio di accertamento/composizione: richiamate nella valutazione della natura contrattuale/irrituale del lodo e della possibilità che il lodo rappresenti un negozio riconducibile alla volontà delle parti
art. 808 c.p.c. (rubrica "Arbitrato irrituale")
utilizzato per respingere la tesi che solo il "lodo contrattuale" sia direttamente impugnabile in appello: la Corte ha ritenuto non pertinente una distinzione tipologica che escluda l'impugnabilità diretta di altri lodi irrituali
art. 345 c.p.c.
disciplina dei mezzi di impugnazione e della rilevabilità delle eccezioni in appello: la Corte ha ritenuto inammissibile la nuova eccezione sull'irregolare composizione del collegio perché tardiva e non proposta in arbitrato o in primo grado
art. 1726 c.c.
azione di revoca del mandato all'arbitro: indicata come il rimedio appropriato per contestare l'assenza di terzietà/imparzialità nell'arbitrato irrituale, anziché la ricusazione d'ufficio in sede di appello
art. 815 c.p.c.
richiama il divieto di ricusare l'arbitro nominato dalla parte se non per motivi sopravvenuti; la Corte lo utilizza a supporto della tesi che certe eccezioni devono essere tempestivamente proposte
art. 803 ter c.p.c., art. 829 c.p.c., art. 1362 c.c.
richiamate in relazione ai vizi del lodo (eccesso di mandato, limiti dei quesiti): la Corte ha ritenuto che i motivi non siano stati sufficientemente specificati o provati in appello
art. 324 c.p.c. (previgente al d.l. n. 82/2012)
menzionata nella doglianza sull'inammissibilità di alcuni motivi: la Corte ha ritenuto le censure infondate o formulate in modo astratto
art. 366 c.p.c. n. 4
richiesta di precisione formale del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto alcuni motivi astratti e quindi inammissibili
art. 112 c.p.c.
richiamato come via corretta per dolersi di omessa pronuncia su un motivo di appello, se specificamente dedotto
dPR n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quater (come modificato dalla legge n. 228/2012)
previsione sul versamento di un ulteriore contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- Se un lodo è qualificato come irrituale, è generalmente annullabile davanti al giudice ordinario e non segue automaticamente la disciplina dell'impugnazione diretta prevista per il lodo rituale; la distinzione deve essere specificamente dedotta e motivata
- I motivi di appello e i motivi per cassazione devono essere specifici: la mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado senza confrontarle criticamente con il decisum del giudice è inammissibile
- L'eccezione di irregolare composizione del collegio arbitrale nell'arbitrato irrituale va prospettata tempestivamente (in arbitrato o nel primo grado) o tramite gli strumenti negoziali/azioni previsti (es. revoca del mandato); non sempre è rilevabile d'ufficio in appello
- Le censure sull'eccesso di mandato degli arbitri richiedono una precisa indicazione dei quesiti conferiti e dei limiti superati; occorre confrontare le decisioni arbitrali con i quesiti e motivare specificamente in appello la censura
- In caso di soccombenza reciproca o questioni complesse con posizioni parzialmente fondate, il giudice può compensare le spese; inoltre, prestare attenzione agli oneri supplementari previsti dalla normativa sul contributo unificato
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