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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41592/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione della decisione di merito relativa alla qualificazione e agli effetti di un lodo arbitrale: la ricorrente principale contestava la natura del lodo (si discute se fosse contrattuale o irrituale) e denunciava insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. di norme processuali e sostanziali (art. 342 c.p.c., artt. 1427 e ss. c.c.) in relazione all'inammissibilità dei motivi incidentali sui vizi di volontà degli arbitri; omissione di esame di fatti decisivi (diffide ad adempiere). Con ricorso incidentale Edilizia e Gestioni deduceva inoltre l'irregolare composizione del collegio arbitrale (un arbitro con rapporto continuativo di prestazione con CO.GE.PA.), la inammissibilità di alcuni motivi e l'eccesso di mandato degli arbitri per decisione su questioni non loro deferite.

La decisione

entrambi i ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha confermato la qualificazione del lodo come irrituale (non rituale) e ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi prospettati dalla ricorrente principale (tra cui la censura sulla natura contrattuale del lodo e sulla motivazione) nonché inammissibili o infondati i motivi dell'istanza incidentale di Edilizia e Gestioni (compresa l'eccezione di irregolare composizione del collegio, ritenuta introdotta tardivamente e dunque inammissibile). Le spese sono compensate; è disposto l'ulteriore versamento di contributo unificato previsto dalla normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    richiama il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria: la Corte ha ritenuto il motivo infondato o che non siano stati indicati motivi di appello specifici tali da dimostrare l'insufficienza motivazionale

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    consente la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme: la corte ha valutato le censure come inammissibili o non fondate rispetto alle norme processuali e sostanziali richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiede specificità del motivo di appello: la Corte ha dichiarato inammissibili diversi motivi per carenza di specificità o per semplice riproposizione delle difese di primo grado

  • artt. 1427 e ss. c.c.

    norme sul negozio di accertamento/composizione: richiamate nella valutazione della natura contrattuale/irrituale del lodo e della possibilità che il lodo rappresenti un negozio riconducibile alla volontà delle parti

  • art. 808 c.p.c. (rubrica "Arbitrato irrituale")

    utilizzato per respingere la tesi che solo il "lodo contrattuale" sia direttamente impugnabile in appello: la Corte ha ritenuto non pertinente una distinzione tipologica che escluda l'impugnabilità diretta di altri lodi irrituali

  • art. 345 c.p.c.

    disciplina dei mezzi di impugnazione e della rilevabilità delle eccezioni in appello: la Corte ha ritenuto inammissibile la nuova eccezione sull'irregolare composizione del collegio perché tardiva e non proposta in arbitrato o in primo grado

  • art. 1726 c.c.

    azione di revoca del mandato all'arbitro: indicata come il rimedio appropriato per contestare l'assenza di terzietà/imparzialità nell'arbitrato irrituale, anziché la ricusazione d'ufficio in sede di appello

  • art. 815 c.p.c.

    richiama il divieto di ricusare l'arbitro nominato dalla parte se non per motivi sopravvenuti; la Corte lo utilizza a supporto della tesi che certe eccezioni devono essere tempestivamente proposte

  • art. 803 ter c.p.c., art. 829 c.p.c., art. 1362 c.c.

    richiamate in relazione ai vizi del lodo (eccesso di mandato, limiti dei quesiti): la Corte ha ritenuto che i motivi non siano stati sufficientemente specificati o provati in appello

  • art. 324 c.p.c. (previgente al d.l. n. 82/2012)

    menzionata nella doglianza sull'inammissibilità di alcuni motivi: la Corte ha ritenuto le censure infondate o formulate in modo astratto

  • art. 366 c.p.c. n. 4

    richiesta di precisione formale del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto alcuni motivi astratti e quindi inammissibili

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come via corretta per dolersi di omessa pronuncia su un motivo di appello, se specificamente dedotto

  • dPR n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quater (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    previsione sul versamento di un ulteriore contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • Se un lodo è qualificato come irrituale, è generalmente annullabile davanti al giudice ordinario e non segue automaticamente la disciplina dell'impugnazione diretta prevista per il lodo rituale; la distinzione deve essere specificamente dedotta e motivata
  • I motivi di appello e i motivi per cassazione devono essere specifici: la mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado senza confrontarle criticamente con il decisum del giudice è inammissibile
  • L'eccezione di irregolare composizione del collegio arbitrale nell'arbitrato irrituale va prospettata tempestivamente (in arbitrato o nel primo grado) o tramite gli strumenti negoziali/azioni previsti (es. revoca del mandato); non sempre è rilevabile d'ufficio in appello
  • Le censure sull'eccesso di mandato degli arbitri richiedono una precisa indicazione dei quesiti conferiti e dei limiti superati; occorre confrontare le decisioni arbitrali con i quesiti e motivare specificamente in appello la censura
  • In caso di soccombenza reciproca o questioni complesse con posizioni parzialmente fondate, il giudice può compensare le spese; inoltre, prestare attenzione agli oneri supplementari previsti dalla normativa sul contributo unificato

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