Cassazione Civile, Ordinanza n. 34946/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di pignoramento presso terzi emesso in relazione a una cartella di pagamento rimasta insoluta. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto; in appello la CTR del Lazio ha invece accolto l'appello principale dell'agente della riscossione e rigettato l'appello incidentale della contribuente, ritenendo provata sia la previa notifica dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 600/1973, sia la regolare notifica della cartella a mezzo PEC. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato nullità della sentenza e omesso esame per difetto di motivazione sulla regolare notificazione della cartella, sostenendo che la notifica fosse avvenuta ex art. 140 c.p.c. e non via PEC; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sulla regolarità della notifica della cartella e sulla prescrizione del credito, invocando l'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto né riprodotto la relata di notificazione della cartella, in violazione dell'autosufficienza del ricorso, e comunque le censure si ponevano in contrasto con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva ritenuto regolare la notifica a mezzo PEC. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti il rigetto implicito della domanda o eccezione; nel caso concreto la CTR aveva rigettato l'intero appello incidentale della contribuente, con implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come intimazione che deve precedere l'esecuzione esattoriale; nel caso concreto la CTR ha ritenuto provata la sua preventiva notificazione.
art. 140 c.p.c.
È evocato dalla ricorrente quale asserita modalità di notificazione della cartella, ma la Corte non accoglie la censura perché non autosufficiente e comunque incompatibile con l'accertamento di merito sulla notifica via PEC.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte chiarisce che il vizio non sussiste se la decisione implica il rigetto della pretesa o dell'eccezione non espressamente esaminata.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È menzionato per la trattazione in camera di consiglio e la memoria depositata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la validità della notificazione di un atto, il principio di autosufficienza impone la trascrizione integrale della relata di notifica, se il suo contenuto è necessario alla comprensione del motivo; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le censure di legittimità non possono limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti all'accertamento compiuto dal giudice di merito, specie quando quest'ultimo abbia già affermato la regolarità della notificazione.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur senza una specifica argomentazione sul singolo punto, comporti il rigetto implicito della domanda o dell'eccezione per incompatibilità logico-giuridica con la statuizione adottata.
- Il rigetto dell'appello incidentale che investe l'intero thema decidendum può valere come rigetto implicito anche delle eccezioni specifiche non esaminate espressamente, purché la soluzione adottata le renda incompatibili.
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