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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34946/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di pignoramento presso terzi emesso in relazione a una cartella di pagamento rimasta insoluta. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto; in appello la CTR del Lazio ha invece accolto l'appello principale dell'agente della riscossione e rigettato l'appello incidentale della contribuente, ritenendo provata sia la previa notifica dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 600/1973, sia la regolare notifica della cartella a mezzo PEC. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato nullità della sentenza e omesso esame per difetto di motivazione sulla regolare notificazione della cartella, sostenendo che la notifica fosse avvenuta ex art. 140 c.p.c. e non via PEC; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sulla regolarità della notifica della cartella e sulla prescrizione del credito, invocando l'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto né riprodotto la relata di notificazione della cartella, in violazione dell'autosufficienza del ricorso, e comunque le censure si ponevano in contrasto con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva ritenuto regolare la notifica a mezzo PEC. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti il rigetto implicito della domanda o eccezione; nel caso concreto la CTR aveva rigettato l'intero appello incidentale della contribuente, con implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come intimazione che deve precedere l'esecuzione esattoriale; nel caso concreto la CTR ha ritenuto provata la sua preventiva notificazione.

  • art. 140 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente quale asserita modalità di notificazione della cartella, ma la Corte non accoglie la censura perché non autosufficiente e comunque incompatibile con l'accertamento di merito sulla notifica via PEC.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte chiarisce che il vizio non sussiste se la decisione implica il rigetto della pretesa o dell'eccezione non espressamente esaminata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio e la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si censura la validità della notificazione di un atto, il principio di autosufficienza impone la trascrizione integrale della relata di notifica, se il suo contenuto è necessario alla comprensione del motivo; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le censure di legittimità non possono limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti all'accertamento compiuto dal giudice di merito, specie quando quest'ultimo abbia già affermato la regolarità della notificazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur senza una specifica argomentazione sul singolo punto, comporti il rigetto implicito della domanda o dell'eccezione per incompatibilità logico-giuridica con la statuizione adottata.
  • Il rigetto dell'appello incidentale che investe l'intero thema decidendum può valere come rigetto implicito anche delle eccezioni specifiche non esaminate espressamente, purché la soluzione adottata le renda incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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