Sentenza del 03/12/2020 n. 8591 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 per il recupero a tassazione di maggiori IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi (importo principale €56.536), fondato sull'applicazione della teoria dell'"incasso giuridico" per la presunta rinuncia/impiego di crediti e distribuzione di utili in capo al socio.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i fatti non configurassero una vera e propria rinuncia o remissione del credito da parte del socio ma una cessione del credito a terzi, senza aumento patrimoniale della partecipazione né esercizio di una rinuncia espressa. Pertanto la teoria dell'"incasso giuridico" non era applicabile al caso concreto; inoltre l'Ufficio non aveva contestato l'operazione come elusiva ai sensi dell'art.10-bis L.212/2000 né prodotto elementi di collegamento fra il ricorrente e la cessionaria C. & M. Srl. Accolto il ricorso e compensate le spese.
Norme richiamate
Circolare Ministeriale 27 maggio 1994, n.73/E
Introduzione, in via interpretativa, della teoria dell'"incasso giuridico": crediti relativi a proventi tassati per cassa si considerano incassati anche se rinunziati.
T.U.I.R. art. 88 (ex art. 55 ante riforma)
Disciplina fiscale della rinuncia ai crediti da parte dei soci; modifica operata da D.L. 557/93 ed ulteriori novellazioni che nel tempo hanno cambiato la qualificazione delle rinunce come sopravvenienze attive entro i limiti del valore fiscale.
D.L. 557/1993
Modificò l'art.88 escludendo in generale alcune rinunce dal novero delle sopravvenienze attive, con intento di preservare l'integrità patrimoniale della società.
D.Lgs. 147/2015 (art. 13)
Ha introdotto i commi che qualificano come sopravvenienza attiva la rinuncia solo per la parte eccedente il valore fiscale del credito, prevedendo regole sul suo aggiungersi al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Codice Civile, art. 1236 c.c. (remissione del debito)
Regola la remissione del debito come negozio recettizio del creditore; utile per distinguere civilisticamente tra remissione e rinuncia non tipizzata.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art.10-bis
Clausola anti-elusiva: lo strumento che l'Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare per contestare operazioni prive di sostanza economica e finalizzate all'elusione fiscale.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. sez. V, 18/12/2014 n.26842; Cass. ord. 2057/2020; Cass. sez. V, 24/03/2017 n.7636)
La Corte di Cassazione ha più volte confermato la tesi dell'"incasso giuridico" quando vi è stata una rinuncia/espressione di volontà del socio che patrimonializza la società; tali precedenti però attengono a ipotesi con rinuncia espressa e aumento patrimoniale.
Massime di principio
- La teoria dell'"incasso giuridico" trova applicazione soprattutto quando esiste una rinuncia o remissione espressa del credito da parte del socio che effettivamente patrimonializza la partecipata: in tali casi il valore del credito può essere considerato come "incassato" e tassato in capo al socio.
- Se i crediti sono ceduti a terzi (operazione di cessione) e non vi è alcuna rinuncia o remissione espressa del socio, non occorre applicare l'"incasso giuridico": la mera sostituzione del creditore non configura un utilizzo del credito da imputare fiscalmente al socio.
- Per contestare operazioni come elusive l'Amministrazione deve fare ricorso all'art.10-bis L.212/2000 ovvero fornire elementi, anche indiziari, che dimostrino mancanza di sostanza economica o collegamenti tra le parti; senza questa contestazione specifica la semplice ricostruzione fiscale non è sufficiente.
- Per i redditi di capitale tassati "per cassa" la tassazione normalmente si aggancia alla percezione materiale: bisogna verificare con attenzione la natura civile dell'atto (remissione vs rinuncia vs cessione) e le concrete conseguenze patrimoniali.
- Dopo le novellazioni del 2015 (d.lgs.147/2015) il regime è cambiato: per i fatti successivi alla riforma va verificato il trattamento della rinuncia solo nella parte eccedente il valore fiscale, quindi valutare sempre la data e la normativa applicabile.
- In casi simili analizzare: 1) se c'è stata rinuncia o remissione espressa; 2) se la società ha avuto un incremento patrimoniale; 3) se la cessione è a soggetto terzo indipendente o a parti correlate; 4) se l'Ufficio ha contestato elusività con art.10-bis; 5) quale normativa temporale si applica.
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