Regolamento (UE) 2021/1199
Regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione del 20 luglio 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza la restrizione REACH sugli IPA presenti nei granuli e nel pacciame utilizzati nei campi sportivi in erba sintetica e in altri usi sportivi o nei parchi giochi. Introduce un limite uniforme di 20 mg/kg per la somma degli otto IPA elencati, obblighi di marcatura del lotto e una disciplina transitoria per i materiali già in uso. La misura è motivata dalla necessità di ridurre un rischio ritenuto inaccettabile per la salute umana, in particolare per lavoratori, sportivi e pubblico, mantenendo un approccio armonizzato a livello UE.
Modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) imponendo un limite agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei granuli e nel pacciame usati come intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi e in applicazioni sportive.
Ambito di applicazione
Si applica ai granuli e al pacciame, di gomma o di altri materiali vulcanizzati o polimerici, riciclati o nuovi, oppure di origine naturale, immessi sul mercato o utilizzati nell’Unione come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica, nonché ai granuli e al pacciame usati in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive. La restrizione riguarda i contenuti della somma di otto IPA elencati nella voce 50 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; non si applica ai rifiuti in quanto tali ai sensi della direttiva 2008/98/CE, fermo restando il tema della cessazione della qualifica di rifiuto valutata caso per caso dagli Stati membri. I paragrafi introdotti si applicano dal 10 agosto 2022; i materiali già in uso nell’Unione alla data del 9 agosto 2022 possono continuare a essere utilizzati per lo stesso scopo e non devono essere rimossi.
Modifica della restrizione REACH sugli IPA nei granuli e nel pacciame per usi sportivi
Il regolamento (UE) 2021/1199 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per rafforzare la disciplina sui granuli e sul pacciame contenenti idrocarburi policiclici aromatici (IPA) impiegati nei campi sportivi in erba sintetica, nei parchi giochi e in altre applicazioni sportive. La misura nasce dal rischio, ritenuto non accettabile, per la salute umana derivante dall’esposizione a sostanze cancerogene e genotossiche presenti nei materiali, in particolare quelli ottenuti da pneumatici fuori uso, e recepisce le valutazioni dell’ECHA, del RAC e del SEAC.
Contesto e motivazione della misura
La Commissione osserva che gli otto IPA considerati sono già oggetto di restrizioni nella voce 50 dell’allegato XVII REACH e sono classificati come cancerogeni di categoria 1B nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, i granuli e il pacciame usati come intaso o in forma sfusa costituiscono miscele e non rientravano pienamente nel perimetro delle restrizioni esistenti; inoltre, i limiti già previsti per la fornitura al pubblico risultavano insufficienti a garantire un adeguato livello di tutela. Sulla base del fascicolo presentato dai Paesi Bassi e dei pareri dell’ECHA, la Commissione conclude che è necessaria una restrizione armonizzata a livello dell’Unione.
Ambito materiale e soggettivo
La disciplina riguarda i granuli e il pacciame, indipendentemente dal fatto che siano ottenuti da gomma riciclata, altri materiali vulcanizzati o polimerici, materiali nuovi o riciclati, oppure da fonti naturali. Sono interessati sia i materiali destinati all’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica, sia quelli usati in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive. Il regolamento non interviene sui rifiuti in quanto tali ai sensi della direttiva 2008/98/CE; per i materiali ottenuti da rifiuti o da prodotti fuori uso resta rilevante la valutazione, caso per caso, della cessazione della qualifica di rifiuto da parte degli Stati membri.
Limite quantitativo e divieti
La nuova disciplina vieta l’immissione sul mercato e l’uso dei granuli o del pacciame che contengano più di 20 mg/kg, pari allo 0,002 % in peso, della somma di tutti gli IPA elencati nella voce 50. Il limite si applica sia ai materiali destinati a fungere da intaso nei campi sportivi in erba sintetica sia ai materiali in forma sfusa destinati a parchi giochi e applicazioni sportive. La scelta del valore limite tiene conto delle valutazioni scientifiche e socioeconomiche e mira a ridurre l’esposizione mantenendo una soluzione tecnicamente praticabile per il mercato.
Tracciabilità: marcatura del lotto
Per i prodotti immessi sul mercato per gli usi disciplinati, il regolamento introduce un obbligo di contrassegno con un numero unico di identificazione del lotto. La marcatura è pensata per consentire la tracciabilità del materiale, così da risalire al lotto di prova o al lotto di produzione e agevolare i controlli di conformità.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’applicazione della restrizione, il regolamento definisce:
- "granuli": miscele in particelle solide di dimensioni comprese tra 1 e 4 mm, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico, di origine riciclata o nuova, oppure da fonte naturale;
- "pacciame": miscele in particelle solide in fiocchi di dimensioni comprese tra 4 e 130 mm di lunghezza e tra 10 e 15 mm di larghezza, con la medesima base materiale;
- "materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica": granuli usati per migliorare le prestazioni tecnico-sportive dell’erba sintetica;
- "utilizzo in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive": qualsiasi uso di granuli o pacciame in forma sfusa nei parchi giochi o per scopi sportivi diversi dall’intaso dei campi in erba sintetica.
Decorrenza e disciplina transitoria
I paragrafi aggiunti alla voce 50 si applicano dal 10 agosto 2022. Per evitare impatti immediati sui materiali già installati o impiegati, il regolamento stabilisce che i granuli o il pacciame già in uso nell’Unione alla data del 9 agosto 2022 non devono essere rimossi e possono continuare a essere usati per lo stesso scopo.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della voce 50 dell’allegato XVII REACH
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è integrato con nuovi paragrafi 9-14 nella voce 50, relativi ai granuli e al pacciame contenenti IPA destinati a specifici impieghi sportivi e ricreativi.
Limite di concentrazione degli IPA
È vietata l’immissione sul mercato e l’ימושo di granuli o pacciame contenenti più di 20 mg/kg (0,002 % in peso) della somma di tutti gli IPA elencati, quando destinati all’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive.
Obbligo di marcatura del lotto
I granuli o il pacciame immessi sul mercato per gli usi disciplinati devono essere contrassegnati con un numero unico di identificazione del lotto, al fine di garantire la tracciabilità del materiale.
Decorrenza e regime transitorio
I paragrafi 9-11 si applicano dal 10 agosto 2022. I granuli o il pacciame già in uso nell’Unione alla data del 9 agosto 2022 non devono essere rimossi e possono continuare a essere usati per lo stesso scopo.
Definizioni
Sono definite le nozioni di "granuli" (particelle solide di 1-4 mm), "pacciame" (particelle solide in fiocchi di 4-130 mm di lunghezza e 10-15 mm di larghezza), "materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica" e "utilizzo in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive".
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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