Regolamento (UE) 2021/1205
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1205 della Commissione del 20 luglio 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Le modifiche riflettono nuovi focolai in Polonia e Germania e il conseguente innalzamento o rimodulazione del livello di rischio in numerose aree. L’allegato I è sostituito integralmente, ridefinendo le zone I, II e III negli Stati membri interessati.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica alle zone territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con effetti sugli Stati membri interessati indicati nell’allegato medesimo, in particolare Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Italia e altri Stati membri/regioni richiamati nelle parti I-III. La disciplina riguarda la delimitazione e l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in funzione dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana; non introduce un regime generale autonomo ma sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. È rilevante per i movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree delimitate, nonché per le autorità competenti chiamate ad applicare le misure di controllo.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1205 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. La finalità è adeguare rapidamente le zone soggette a restrizioni I, II e III alla luce dell’evoluzione epidemiologica, in particolare dei nuovi focolai registrati in Polonia e Germania nel luglio 2021.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
La base giuridica richiamata è l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale. La Commissione osserva che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e produce effetti significativi sui movimenti degli animali e dei prodotti, nonché sulle esportazioni verso paesi terzi. Le zone di restrizione sono definite in funzione della situazione epidemiologica e devono essere aggiornate quando il rischio di diffusione aumenta.
Criteri di delimitazione delle zone
I considerando specificano che ogni modifica delle zone soggette a restrizioni deve tenere conto di:
- situazione epidemiologica nelle aree colpite;
- situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato;
- livello di rischio di ulteriore diffusione;
- principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
- orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
- norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE;
- giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri.
Ragioni specifiche della revisione
Il regolamento segnala una serie di eventi epidemiologici che giustificano la revisione dell’allegato I:
- nuovi focolai in suini detenuti in diversi distretti della Polonia;
- un nuovo focolaio in un’area polacca prima non inclusa nell’allegato;
- nuovi focolai in suini selvatici e detenuti in Brandeburgo e Sassonia (Germania), con conseguente necessità di riallocare alcune aree da zone I a II o III;
- aggiornamento complessivo delle misure di gestione del rischio in Germania e Polonia.
Effetti normativi dell’articolo 1
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. Ciò significa che la nuova articolazione delle zone soggette a restrizioni diventa quella applicabile per gli Stati membri elencati, con la conseguenza che le misure di controllo, movimentazione e sorveglianza devono essere lette alla luce della nuova delimitazione territoriale.
Struttura dell’allegato sostitutivo
L’allegato è organizzato in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e spesso riferite a comuni, distretti, province o porzioni di territorio definite da strade, ferrovie, fiumi o confini amministrativi.
Aggiornamenti territoriali rilevanti per i professionisti
Tra le modifiche più significative emergono:
- Germania: revisione ampia delle aree del Brandeburgo e della Sassonia, con spostamenti di numerose zone tra i diversi livelli di restrizione;
- Polonia: riassegnazione di aree già in restrizione II a restrizione III e inclusione di nuove aree, in particolare in seguito ai focolai nei distretti interessati;
- Italia: conferma dell’intero territorio della Sardegna in zona soggetta a restrizioni III;
- Romania: elenco molto esteso di județe interamente ricompresi in zona III;
- Bulgaria, Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria, Slovacchia: definizione o aggiornamento di zone I e II, con taluni casi di copertura quasi totale del territorio nazionale o regionale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per operatori, veterinari aziendali e consulenti, la rilevanza principale consiste nel verificare la collocazione geografica degli allevamenti, delle attività venatorie e dei movimenti di suini o prodotti suinicoli rispetto alle nuove zone I, II e III. L’aggiornamento incide infatti sulle misure di controllo e sulle condizioni di circolazione previste dal regolamento (UE) 2021/605, con possibili impatti immediati su biosicurezza, commercio intra-UE ed export.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento. La sostituzione aggiorna le zone soggette a restrizioni I, II e III in base alla situazione epidemiologica della peste suina africana.
Ragioni della modifica: nuovi focolai e rivalutazione del rischio
I considerando indicano che, dalla precedente modifica dell’allegato I, si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Polonia e in suini selvatici e detenuti in Germania. Tali eventi hanno determinato il riesame delle delimitazioni e delle misure di gestione del rischio, con spostamento di alcune aree da una fascia di restrizione all’altra (ad esempio da I a II o III, o da II a III).
Criteri per la delimitazione delle zone
La delimitazione o modifica delle zone soggette a restrizioni deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul livello di rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi, sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché sulle norme internazionali dell’OIE e sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Effetto immediato ed urgenza
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando sottolineano l’urgenza di far decorrere le modifiche il prima possibile, in ragione della rapidità con cui evolve la situazione epidemiologica.
Contenuto dell’allegato: zone I, II e III
L’allegato sostitutivo elenca in modo dettagliato, per Stato membro e per porzioni territoriali specifiche, le zone soggette a restrizioni I, II e III. Tra gli aggiornamenti più rilevanti figurano la ricollocazione di aree della Polonia e della Germania in classi di rischio più elevate e la conferma/estensione di ampie zone regionali in altri Stati membri, inclusi interi territori in alcuni casi (ad esempio Sardegna in Italia e varie regioni/giudett in Romania, Bulgaria e Slovacchia).
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