Sentenza del 18/07/2017 n. 758 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Processo - Ricorsi - Atti impugnabili - Stampati interni Equitalia, denominati QLQO - Non sono tali - Impugnazione - Inammissibilità consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un documento non autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992. I tabulati QLQO, in quanto meri stampati interni e generici, non costituiscono un atto impositivo né esplicitano una concreta pretesa tributaria con le relative motivazioni. La decisione si fonda sull'orientamento della Corte di cassazione, richiamato nelle sentenze n. 17010/2012 e n. 16952/2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato i tabulati denominati QLQO, ritenendoli idonei a essere impugnati davanti alla giurisdizione tributaria. La contestazione riguardava, in sostanza, la pretesa tributaria risultante da tali documenti. Il giudice ha invece rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992, è impugnabile solo un atto che individui una pretesa tributaria concreta e specifica, indicando le relative ragioni giuridiche e fattuali. I tabulati QLQO sono stati qualificati come meri elenchi interni e generici, privi di una pretesa tributaria determinata e di un'autonoma efficacia lesiva.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. 546/1992
Sono impugnabili gli atti individuati dalla norma, purché idonei a incidere concretamente sulla posizione del contribuente.
L'atto è impugnabile davanti al giudice tributario solo se contiene o rende identificabile una pretesa tributaria specifica, attuale e concreta, corredata dall'indicazione delle ragioni giuridiche e fattuali. Un documento meramente interno, ricognitivo o generico non è autonomamente impugnabile.
Cassazione civile, sentenza n. 17010/2012
È necessario che l'atto impugnato individui una precisa pretesa tributaria e ne espliciti i presupposti giuridici e fattuali.
Cassazione civile, sentenza n. 16952/2015
Conferma il principio secondo cui non ogni comunicazione o documento dell'amministrazione finanziaria è impugnabile: occorre una concreta manifestazione della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Non ogni documento proveniente dall'amministrazione finanziaria o dall'agente della riscossione può essere impugnato davanti al giudice tributario.
- Un atto è autonomamente impugnabile quando produce un effetto lesivo concreto e individua una pretesa tributaria determinata, con indicazione dei fatti e delle norme che la giustificano.
- Meri elenchi, tabulati interni, prospetti ricognitivi o comunicazioni prive di una richiesta tributaria specifica non sono normalmente sufficienti per proporre ricorso.
- Prima di impugnare un documento occorre verificare se esso costituisca un vero atto impositivo o della riscossione, oppure un atto meramente preparatorio o interno.
- L'impugnazione di un documento privo dei requisiti di concretezza e lesività può essere dichiarata inammissibile, senza esame nel merito della pretesa.
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