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Sentenza

Sentenza del 11/03/2021 n. 1414 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Notificazioni - Perfezionamento notifica - Obbligo di spedizione della raccomandata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si discuteva se la notifica diretta a mezzo posta, eseguita dall'Amministrazione senza intervento dell'ufficiale giudiziario, si perfeziona anche in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario e quale sia il termine di perfezionamento (in particolare se sussista l'obbligo di spedire una raccomandata contenente l'avviso di giacenza).

La decisione

La Corte ha ritenuto che, applicandosi il regolamento del servizio postale ordinario nei procedimenti semplificati a tutela del fisco, la notifica si considera perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dalla data di spedizione dell'avviso se l'agente postale lo ha spedito), e che il regolamento non prevede l'obbligo di spedire una raccomandata contenente l'avviso di giacenza. Pertanto la notifica effettuata dall'Amministrazione è valida e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • regolamento del servizio postale ordinario

    Applicato alle notifiche dirette degli atti impositivi in procedimento semplificato; non impone la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza e stabilisce il perfezionamento della notifica dopo dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (ovvero dalla data di sua spedizione se l'agente postale l'ha spedito).

  • Cass. 10131/20 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente giurisprudenziale che conferma l'orientamento secondo cui, nelle notifiche postali senza ufficiale giudiziario, si applicano le regole del servizio postale e vale il termine di dieci giorni dalla giacenza per il perfezionamento.

Massime di principio

  • Nelle notifiche di atti fiscali inviate direttamente per posta senza ufficiale giudiziario, la notifica è perfezionata dopo 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
  • Non sussiste, secondo il regolamento del servizio postale, un obbligo per l'Amministrazione di inviare una raccomandata contenente l'avviso di giacenza: l'eventuale invio da parte dell'agente postale è facoltativo e, se effettuato, rileva la data di spedizione dell'avviso.
  • Il regime delle notifiche semplificate a tutela del fisco privilegia l'applicazione delle norme del servizio postale; quindi le contestazioni relative a mancati invii di avvisi devono dimostrare irregolarità nella procedura postale o l'assenza della prova del rilascio dell'avviso di giacenza.
  • Per il contribuente è cruciale verificare le date di giacenza e conservare ogni prova relativa alla ricezione/assenza di avvisi; i termini per impugnare decorrono in base alla data di perfezionamento prevista dal regolamento postale.
  • In caso di dubbi procedurali, i rimedi efficaci sono chiedere la documentazione postale (prova della giacenza/avviso), contestare la notifica solo se manca la prova dell'avviso di giacenza o se risultano violazioni del procedimento postale, e valutare l'uso di canali di recapito certificati (es. PEC quando previsto) per future comunicazioni.

Testo integrale

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