Sentenza del 23/10/2017 n. 24966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la validità della decisione disciplinare per: presunta inesistenza o irregolare composizione del CNF, dovuta alla partecipazione di consiglieri provenienti da Consigli dell'Ordine le cui elezioni erano state successivamente annullate; partecipazione di componenti ricusati; decisione del COA di Perugia adottata da soggetti ricusati; intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare; omessa considerazione della compensazione tra il credito vantato dall'Ing. Ca. e un controcredito della ricorrente, nonché del successivo pignoramento del credito.
La decisione
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno rigettato integralmente il ricorso. È stato affermato che l'annullamento successivo delle elezioni dei Consigli dell'Ordine non travolge retroattivamente la designazione dei componenti del CNF né la validità della decisione già deliberata, in applicazione del principio di conservazione degli atti e delle regole sull'efficacia ex nunc della decadenza. L'istanza di ricusazione rivolta contro l'intero collegio del COA è stata ritenuta inammissibile. La prescrizione è stata validamente interrotta dalla delibera di citazione a giudizio del COA di Roma del 28 dicembre 2009, avente efficacia istantanea. Le censure sulla compensazione e sul pignoramento sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato. La ricorrente deve versare anche un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Artt. 51, 52, 53, 132 e 158 c.p.c.
Le contestazioni sulla ricusazione, sulla composizione del collegio e sulla validità della decisione devono riguardare specifici componenti e devono essere valutate con riferimento al momento della deliberazione. L'irregolarità successiva della posizione elettiva dei componenti non incide automaticamente sugli atti già compiuti.
Art. 158 c.p.c.
Ai fini della regolare costituzione del giudice, rileva il momento in cui il collegio delibera la decisione; in tale momento il componente deve essere legittimamente preposto all'organo giudicante.
Art. 51 c.p.c. e Cass. Sez. Unite n. 11142/2012
È inammissibile la ricusazione rivolta contro tutti i membri del Consiglio dell'Ordine nel suo complesso; la ricusazione può contestare l'imparzialità di singoli componenti, non l'idoneità dell'intero organo a giudicare.
Art. 51 del R.D. n. 1578/1933
La delibera di citazione a giudizio o di apertura del procedimento disciplinare è un atto propulsivo idoneo a interrompere la prescrizione, con effetto istantaneo e senza necessità che il procedimento prosegua senza interruzioni.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012
In cassazione non è più sufficiente denunciare genericamente motivazione insufficiente o contraddittoria; occorre indicare l'omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti.
Art. 1243 c.c. e artt. 115, 116, 100, 543 e 546 c.p.c.
Le questioni sulla compensazione, sull'interesse ad agire e sugli effetti del pignoramento attengono normalmente alla valutazione del fatto e delle prove; non possono essere trasformate in cassazione in una richiesta di riesame del merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L'annullamento successivo delle elezioni o della nomina di componenti di un organo non comporta automaticamente la nullità retroattiva degli atti già compiuti: occorre verificare la natura dell'annullamento e applicare, ove possibile, il principio di conservazione degli atti.
- Per valutare la validità della composizione di un collegio giudicante conta normalmente la situazione esistente al momento della deliberazione della decisione, salvo specifiche disposizioni che prevedano effetti retroattivi.
- La ricusazione deve essere indirizzata a singoli componenti sulla base di cause specifiche; la contestazione indistinta dell'intero collegio è generalmente inammissibile.
- Nel procedimento disciplinare, un atto formale di apertura o di citazione a giudizio può interrompere la prescrizione con effetto istantaneo; non è necessariamente decisiva la data della successiva notificazione.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova ricostruzione dei fatti, delle prove o dei rapporti di dare-avere: è necessario dedurre una violazione di legge oppure l'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi limiti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Un controcredito o un successivo pignoramento non elimina automaticamente l'obbligo di pagamento originario, soprattutto se riguarda un titolo diverso o vizi della successiva procedura esecutiva; occorre dimostrare la concreta incidenza giuridica sulla pretesa azionata.
- Il rigetto del ricorso può comportare, oltre all'eventuale regolazione delle spese, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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