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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08792/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del 4/8/2025 relativo a reati ex artt. 110, 452-bis e 674 c.p. Il ricorrente deduceva: (1) carenza o radicale insufficienza della motivazione del decreto genetico e illegittima "integrazione" della motivazione da parte del Tribunale del riesame, in violazione degli artt. 125, 253, 275 e 309 c.p.p. e della giurisprudenza post legge 47/2015; (2) violazione del principio di proporzionalità e delle garanzie sulla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost., con richiamo alla sentenza Corte cost. n.170/2023) per il sequestro di dispositivi elettronici e documentazione: mancata indicazione dei criteri di selezione, del perimetro temporale dei dati, dei tempi di estrazione e consegna, con rischio di apprensione "onnivora" e di affidamento esclusivo alla polizia giudiziaria della selezione dei dati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) sul piano motivazionale, ha confermato che il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se concisamente, l'indicazione del fumus del reato, del rapporto di pertinenzialità tra res e reato e della finalità probatoria; tuttavia, ove il pubblico ministero abbia indicato almeno in termini generici le ragioni probatorie, il Tribunale del riesame può integrare la motivazione entro il perimetro fissato dal P.M.; nel caso concreto il P.M. in udienza ha precisato esigenze probatorie (accertamento conduzione del depuratore e contatti tra soggetti), e il Tribunale ha legittimamente integrato la motivazione richiamando atti e risultati forensi preliminari; (2) sul piano della proporzionalità relativa ai dispositivi informatici, la Corte ha ribadito che è illegittimo il sequestro indiscriminato di interi archivi o memorie senza la specificazione delle informazioni cercate o dei criteri di selezione; tuttavia non sussiste un obbligo assoluto di fissare un termine preciso per l'estrazione forense nel decreto originario: è sufficiente indicare termini "ragionevoli" e limitare la protrazione del vincolo al tempo necessario per le operazioni tecniche, tenendo conto delle difficoltà tecniche e della cooperazione dell'indagato; il P.M. può precisare le ragioni e i criteri in udienza e, nel caso esaminato, criteri, oggetto e parziale avanzamento delle operazioni erano già stati forniti, per cui non è stata ravvisata violazione.

Norme richiamate

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    rafforzamento dell'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio e modifiche ai poteri del Tribunale del riesame

    La legge ha ampliato il sindacato del tribunale del riesame sugli atti cautelari; tuttavia il potere integrativo del tribunale è limitato: può integrare la motivazione solo se il P.M. ha indicato almeno genericamente le ragioni probatorie

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 9, citato)

    "annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi" e "confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione"

    Fondamento normativo del potere del tribunale di riesame di integrare o confermare il provvedimento; permette integrazione entro limiti stabiliti dal P.M.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    rinvio al potere del tribunale di cui all'art. 309 cod. proc. pen.

    Rinvio che rende applicabile al procedimento di riesame le norme che regolano il riesame delle misure cautelari, giustificando il potere integrativo ma nei limiti indicati

  • art. 253 cod. proc. pen.

    principio di proporzionalità nella misura cautelare (richiamato in motivazione)

    Deve essere interpretato tenendo conto della proporzionalità della misura rispetto all'esigenza probatoria; impone adeguata motivazione sulle ragioni dell'apprensione e, per i dispositivi elettronici, sui criteri e limiti della selezione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    richiamo al principio di proporzionalità (comma 3 menzionato)

    Sancisce che la misura deve rispettare il giusto equilibrio fra interferenza sulla proprietà e finalità probatoria; usato per argomentare limiti al sequestro indiscriminato

  • art. 15 Cost.

    richiamato con riferimento alla sentenza Corte cost. n.170/2023 che esige "rapida selezione dei dati" e celere restituzione

    Tutela della segretezza della corrispondenza e della riservatezza, richiede che le operazioni sui dati informatici siano veloci e proporzionate, ma non impone un termine fisso per legge per le operazioni forensi

  • Corte EDU e principi costituzionali (richiami a giurisprudenza europea)

    citazioni esemplificative: Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.; e altri casi recenti su acquisizioni massicce e indiscriminate

    La giurisprudenza europea condanna acquisizioni massive e non selettive di dati; il principio europeo dell'equilibrio/inadeguatezza rafforza l'esigenza di motivazione e proporzionalità

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare almeno in termini generici il "fumus" del reato, la relazione di pertinenzialità della cosa al reato e la finalità probatoria; una motivazione radicalmente mancante determina nullità
  • Il pubblico ministero può precisare o integrare le ragioni probatorie e i criteri di proporzionalità anche durante l'udienza di riesame; il tribunale del riesame può integrare la motivazione solo entro il perimetro delle ragioni indicate dal P.M.
  • Il sequestro indiscriminato di interi archivi o memorie è illegittimo: il decreto deve, a seconda del caso, indicare le specifiche informazioni cercate, i criteri di selezione, e la giustificazione di eventuali perimetrazioni temporali divergenti dall'imputazione
  • Non esiste un obbligo assoluto di fissare un termine preciso nel decreto per le operazioni di estrazione forense; è però necessario che la durata sia "ragionevole", limitata al tempo tecnico necessario e giustificata se sensibilmente più ampia rispetto al perimetro temporale dell'imputazione
  • Se il titolare dei dati eccepisce danno alla riservatezza (es. dati sensibili), deve allegare l'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati perché il giudice possa valutare il bilanciamento tra esigenze probatorie e diritto alla riservatezza
  • In presenza di dispositivi con rapporto di immediatezza evidente col reato (es. corpo del reato ontologicamente connesso), la motivazione richiesta può essere più sintetica; in casi di nesso indiretto è necessaria una motivazione rafforzata
  • Le difese devono contestare specificamente in sede di riesame eventuali carenze (per evitare inammissibilità); l'inerzia del P.M. a integrare motivazioni può, in caso di lacuna totale, portare all'annullamento senza rinvio

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