Cassazione Civile, Ordinanza n. 12910/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento riferiti all’anno d’imposta 2010. Nel primo, notificato alla società, l’Ufficio contestava indebita detrazione IVA, deduzione di costi non inerenti anche ai fini IRPEF/IRAP e sanzioni, assumendo che la società avesse partecipato a una frode mediante l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società considerate "cartiere". Nel secondo, notificato al socio, veniva rideterminata la sua IRPEF come conseguenza dell’accertamento societario. I contribuenti avevano sostenuto che mancasse la prova della loro consapevolezza del meccanismo fraudolento e che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere probatorio; il socio aggiungeva che, venuto meno l’atto presupposto nei confronti della società, doveva cadere anche l’accertamento personale. La Corte di appello tributaria aveva accolto i gravami ritenendo non provata la conoscenza della frode da parte del cessionario e annullando gli atti. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato indizi decisivi sulla natura fittizia dei fornitori e sulla conoscibilità della frode con l’ordinaria diligenza; con il secondo motivo censurava la nullità/omessa motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ignorato la ripresa a tassazione per costi indeducibili relativi a manutenzioni straordinarie su un immobile non di proprietà della società.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, ha ritenuto fondati entrambi i motivi dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato entrambe le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione. La cassazione ha riguardato sia la decisione relativa alla società sia quella relativa al socio, con rinvio per un nuovo esame dei fatti alla luce dei principi sull’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e sulla necessità di esaminare specificamente anche la ripresa per costi indeducibili. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA non spetta quando l’Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni e indizi specifici, che le operazioni fatturate sono soggettivamente inesistenti e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova della partecipazione o conoscibilità della frode, purché sorrette da elementi oggettivi e specifici.
art. 2697 c.c.
L’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e diligenza massima.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio dedotto riguardava la violazione/falsa applicazione di norme di diritto in tema di IVA e onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È censurabile la sentenza che ometta di motivare su una specifica ripresa fiscale autonoma e distinta, rendendo la decisione incomprensibile sul punto.
artt. 36, 53 e 61 d. Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e deve pronunciarsi sui rilievi dedotti; l’omissione integra vizio denunciabile in cassazione.
artt. 112 e 132 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e motivare in modo non meramente apparente; la totale assenza di esame di un rilievo autonomo comporta nullità della sentenza.
art. 530, comma 2, c.p.p.
L’assoluzione penale perché il fatto non costituisce reato non produce, nel caso concreto, effetto di giudicato nel giudizio tributario.
art. 21-bis d. lgs. n. 74 del 2000
La Corte esclude l’applicabilità dell’efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio tributario, poiché la formula assolutoria non rientra tra quelle previste dalla norma.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata e il relativo decreto di estinzione non incidono sul presente giudizio, perché hanno natura endoprocedimentale e non comportano accertamenti di fatto o di diritto sulla fattispecie diversa oggetto del ricorso riunito.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1973
In materia IVA, l’Ufficio può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni e indizi.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA.
- La prova della conoscenza o conoscibilità della frode può essere fornita anche per presunzioni semplici, ma tali indizi devono essere valutati complessivamente e non isolatamente; il giudice di merito non può trascurare elementi sintomatici quali assetti formali anomali, rapida successione di fornitori e carenze verificabili con ordinaria diligenza.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità commisurati al caso concreto.
- La regolarità contabile, l’uso di mezzi di pagamento tracciabili e la mancanza di un beneficio economico immediato non escludono di per sé la partecipazione o la conoscibilità della frode.
- La sentenza tributaria è nulla quando omette del tutto di esaminare un rilievo fiscale autonomo e distinto rispetto agli altri trattati, poiché manca in tal caso una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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