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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20683 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società la detrazione di IVA per l'anno 1996, pari a 24.892.000 lire, oltre sanzioni e interessi, ritenendo che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. Secondo l'Amministrazione, la società M. S.r.l. era una società cartiera, priva di struttura e gestita di fatto da soggetti diversi da quelli formalmente indicati, e la C.C. S.r.l. avrebbe dovuto conoscere o almeno riconoscere l'irregolarità delle operazioni. La CTR aveva invece ritenuto insufficienti gli elementi presuntivi e aveva richiesto la prova del dolo specifico della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia, relativo al difetto assoluto di motivazione, ritenendo comunque chiaro il percorso logico della sentenza regionale. Ha però accolto gli altri motivi, affermando che l'Amministrazione può provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti. La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare il diritto alla detrazione. Non è necessario provare il dolo specifico del contribuente: una volta forniti indizi qualificati circa l'inaffidabilità o l'inidoneità del fornitore, spetta al contribuente dimostrare la propria estraneità e buona fede. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per una nuova valutazione degli indizi, delle prove difensive e delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    motivazione della sentenza

    La motivazione non è nulla quando riproduce argomentazioni di parte, purché le ragioni della decisione siano comunque chiaramente riferibili al giudice e risultino comprensibili.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    contenuto della sentenza tributaria

    La sentenza tributaria deve esporre in modo comprensibile le ragioni della decisione.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati

    La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 54

    detrazione IVA e poteri di rettifica

    Il diritto alla detrazione presuppone la riferibilità effettiva dell'operazione e può essere negato quando l'Amministrazione dimostri, anche presuntivamente, l'inesistenza dell'operazione o la sua riferibilità a soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2727-2729

    onere della prova e presunzioni

    L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la contestazione; quando gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, l'onere si sposta sul contribuente, che deve provare il proprio diritto alla detrazione e la propria estraneità alla frode.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d)

    accertamento mediante presunzioni per le imposte dirette

    Anche per le imposte dirette l'accertamento può fondarsi su presunzioni, purché dotate dei requisiti richiesti dalla legge.

  • Codice civile, art. 1189

    pagamento al creditore apparente

    Nel contesto della controversia, la buona fede non deriva automaticamente dal pagamento al soggetto indicato in fattura, dovendo essere verificata anche la diligenza del contribuente nel riconoscere la legittimazione del destinatario del pagamento.

  • Direttiva e principi dell'Unione europea in materia di detrazione IVA

    il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta

    Il diritto alla detrazione può essere negato quando, sulla base di elementi oggettivi, risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a un'evasione IVA; non gli si possono però imporre verifiche estranee alla normale diligenza commerciale.

Massime di principio

  • Nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti, la prova non richiede necessariamente documenti diretti o la dimostrazione del dolo specifico: l'Amministrazione può utilizzare un insieme coerente di presunzioni e indizi.
  • La ricezione effettiva della merce, il pagamento del prezzo e la regolare contabilizzazione non dimostrano da soli che il soggetto indicato in fattura fosse il reale cedente né garantiscono il diritto alla detrazione.
  • Quando il fornitore è privo di struttura, personale o capacità economica compatibile con le operazioni fatturate, tale circostanza può costituire un forte indice della sua natura fittizia e della non incolpevole ignoranza del cliente.
  • Se l'Amministrazione presenta indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti di avere agito in buona fede e di non sapere, né poter ragionevolmente sapere, che l'operazione partecipava a una frode.
  • Il giudice tributario deve esaminare gli indizi singolarmente e nel loro complesso, spiegando in motivazione perché li ritiene sufficienti o insufficienti; non può limitarsi ad affermare genericamente che mancano prove certe o che non è stato dimostrato il dolo.
  • La decisione della Cassazione non ha definitivamente stabilito l'imposta dovuta: ha annullato la sentenza regionale e disposto un nuovo esame dei fatti da parte del giudice di rinvio.

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