Sentenza n. 5105/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 344/2025 pronunciata in data 18.03.2025 dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 2758/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato il Ministero all'accredito di euro 3.000,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 344/2025 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro. Tale sentenza, passata in giudicato, aveva riconosciuto al docente il diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, per complessivi euro 3.000,00 oltre interessi legali, e aveva disposto anche la condanna alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuto adempimento da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, con esclusione della parte relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto. Tale esclusione è stata motivata dal fatto che il difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito per le spese attribuitegli, non aveva proposto il giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Il compenso del commissario, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione inadempiente e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato presupposto anche in relazione al servizio a tempo determinato.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato dal titolo esecutivo quale base per la decorrenza degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo insieme all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 per la disciplina degli interessi legali dovuti sino alla concreta attribuzione del beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato quando risultino il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine legale per l'adempimento e l'assenza di prova dell'esecuzione.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente l'eventuale compenso.
- Il giudizio di ottemperanza promosso dal titolare della posizione sostanziale riconosciuta dal giudicato non si estende automaticamente alla parte del titolo relativa alle spese di lite attribuite al difensore antistatario, poiché tale attribuzione determina in capo al difensore un autonomo titolo di credito.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato e può comprendere le spese funzionali all'introduzione del giudizio, salvo quelle relative alla registrazione del titolo, da computare separatamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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