Sentenza del 22/11/2021 n. 35910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello del contribuente avverso l'estratto di ruolo dell'11/07/2012 e le conseguenti cartelle di pagamento. Questioni principali: (i) se l'estratto di ruolo sia impugnabile ai sensi del D.Lgs. 546/1992 art.19; (ii) se la sentenza della Corte costituzionale n.366/2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme che escludevano l'applicazione dell'art.142 c.p.c. per le notifiche a cittadini italiani residenti all'estero/iscritti AIRE, possa essere applicata a notifiche effettuate prima della pronuncia; (iii) se il giudice di merito abbia omesso di esaminare il fatto decisivo relativo alla regolarità delle notifiche eseguite secondo la normativa poi dichiarata incostituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Riscossione Sicilia S.p.A. Confermato che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile quando ruolo e cartella non sono mai stati notificati e che, in presenza di una dichiarazione di incostituzionalità di norme processuali, la nullità o validità degli atti disciplinati da quella norma deve essere valutata anche se la notifica è avvenuta prima della pronuncia, purché il rapporto non sia definitivamente esaurito (res iudicata o consolidato). Ne è conseguito che le cartelle notificate con le regole poi dichiarate incostituzionali sono nulle e il ricorso della riscossione è stato respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19
La Corte ha ritenuto che l'elenco degli atti impugnabili non osti ad una lettura costituzionalmente orientata che ammette l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo quando ruolo e cartella non siano stati notificati, in quanto il contribuente viene a conoscenza dell'atto solo tramite l'estratto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.21
termine generale per l'impugnazione
Richiamato come parametro di decorrenza del termine per proporre l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo.
Codice di procedura civile, art.100
Il diritto ad instaurare la lite nasce di regola con la notifica della cartella; tuttavia, se ruolo e cartella non sono mai stati notificati, l'interesse a ricorrere può sorgere con la conoscenza tramite l'estratto di ruolo.
Codice di procedura civile, art.142
Norma sulle notifiche a domiciliati all'estero; la sua mancata applicazione alle notifiche a cittadini italiani residenti all'estero è stata oggetto della pronuncia di incostituzionalità e la sua osservanza è rilevante per la validità delle notifiche delle cartelle.
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.58 e art.60
art. 58, comma 1; art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f)
Le disposizioni che esentavano dall'applicazione dell'art.142 c.p.c. le notifiche a cittadini italiani residenti all'estero sono state ritenute incostituzionali dalla Corte costituzionale n.366/2007; notifiche eseguite in base a tali norme possono essere nulle se ancora sindacabili.
D.P.R. 29 settembre 1973 (o 1972), n.602, art.26
Parte del combinato normativo richiamato nella pronuncia di incostituzionalità; la disposizione che affermava l'inoperatività dell'art.142 c.p.c. per certe notifiche è stata disapplicata per gli atti sindacabili.
Sentenza Corte Costituzionale n.366 del 2007
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di norme che escludevano l'applicazione dell'art.142 c.p.c. per le notifiche a cittadini italiani residenti all'estero/iscritti AIRE; la sua efficacia si estende agli atti non definitivamente consolidati.
Cass. Sezioni Unite, Ordinanza n.19704 del 2015
Consolidato orientamento che ammette l'impugnazione dell'estratto di ruolo per impugnare ruolo e cartella mai notificati; fondamento per l'ammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto.
Cass. Sez. 3, Sentenza n.9329 del 20/04/2010
Principio secondo cui l'efficacia delle sentenze di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti definitivamente esauriti; viceversa si estende agli atti la cui validità è ancora sindacabile.
Cass. Ord. n.10528 del 2017 e altre pronunce (Cass. n.20381/2012, Ord. n.618/2018)
Ord. n.10528/2017; Sent. n.20381/2012; Ord. n.618/2018
Giurisprudenza che applica il principio di efficacia limitata della declaratoria di incostituzionalità: la regola è che la dichiarazione di incostituzionalità si applica agli atti ancora sindacabili, non ai rapporti definitivamente consolidati.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato autonomamente quando ruolo e cartella non sono mai stati notificati e il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza dei debiti solo tramite l'estratto; in tal caso decorrono i termini generali di impugnazione previsti dal D.Lgs. n.546/1992 art.21.
- Una sentenza di illegittimità costituzionale di norme procedurali (es. norme che regolano le notifiche all'estero) è applicabile anche a notifiche effettuate prima della pronuncia se i rapporti non si sono definitivamente consolidati (non è intervenuto giudicato o altro evento che consolidi il rapporto). In tali casi le notifiche eseguite secondo le norme dichiarate incostituzionali possono essere dichiarate nulle.
- La retroattività della pronuncia costituzionale incontra il limite dei rapporti già esauriti in modo definitivo (res iudicata, prescrizione consolidata, decadenze o altre cause che abbiano definitivamente consolidato il rapporto); occorre pertanto verificare se il rapporto sia ancora sindacabile.
- Per il contribuente: se si scopre la pretesa tributaria tramite estratto di ruolo è opportuno impugnare tempestivamente l'estratto e verificare la regolarità formale della notifica della cartella (in particolare rispetto all'art.142 c.p.c. e agli obblighi relativi ai domiciliati all'estero).
- Per l'agente della riscossione: quando vi siano profili di notifica a soggetti residenti all'estero occorre osservare le norme di diritto internazionale privato e di procedura per evitare l'invalidità della notifica e il rischio di perdere l'azione esecutiva.
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