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Ordinanza

Ordinanza n. 240/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Emilia con cui è stata disposta la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto, con precedente ordinanza, il deposito da parte della Questura di una relazione dettagliata e documentata sui fatti di causa, assegnando un termine di quarantacinque giorni. L'Amministrazione non ha depositato la relazione richiesta; la nota interlocutoria trasmessa all'Avvocatura dello Stato e depositata contestualmente alla costituzione in giudizio è stata ritenuta non idonea ad adempiere all'incombente istruttorio.

La decisione

Il TAR ha disposto nuovamente l'incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di depositare la relazione dettagliata e documentata già richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha confermato medio tempore la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca, già disposta in precedenza, in ragione della conseguente irregolare presenza del ricorrente sul territorio italiano. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. L'ordinanza non definisce il merito della legittimità della revoca.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio nei confronti di un'autorità pubblica, l'Amministrazione è tenuta a collaborare con l'autorità giudiziaria e a eseguire l'ordine istruttorio entro il termine assegnato; una comunicazione meramente interlocutoria non equivale all'adempimento.
  • La mancata produzione della relazione o della documentazione richiesta dal giudice può giustificare la rinnovazione dell'ordine istruttorio e il differimento della decisione della causa.
  • In una controversia relativa alla revoca di un titolo di soggiorno, la sospensione medio tempore degli effetti dell'atto può essere confermata quando la sua esecuzione determinerebbe la presenza irregolare dello straniero sul territorio nazionale, in attesa del completamento dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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