Ordinanza n. 240/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Emilia con cui è stata disposta la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto, con precedente ordinanza, il deposito da parte della Questura di una relazione dettagliata e documentata sui fatti di causa, assegnando un termine di quarantacinque giorni. L'Amministrazione non ha depositato la relazione richiesta; la nota interlocutoria trasmessa all'Avvocatura dello Stato e depositata contestualmente alla costituzione in giudizio è stata ritenuta non idonea ad adempiere all'incombente istruttorio.
La decisione
Il TAR ha disposto nuovamente l'incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di depositare la relazione dettagliata e documentata già richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha confermato medio tempore la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca, già disposta in precedenza, in ragione della conseguente irregolare presenza del ricorrente sul territorio italiano. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. L'ordinanza non definisce il merito della legittimità della revoca.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio nei confronti di un'autorità pubblica, l'Amministrazione è tenuta a collaborare con l'autorità giudiziaria e a eseguire l'ordine istruttorio entro il termine assegnato; una comunicazione meramente interlocutoria non equivale all'adempimento.
- La mancata produzione della relazione o della documentazione richiesta dal giudice può giustificare la rinnovazione dell'ordine istruttorio e il differimento della decisione della causa.
- In una controversia relativa alla revoca di un titolo di soggiorno, la sospensione medio tempore degli effetti dell'atto può essere confermata quando la sua esecuzione determinerebbe la presenza irregolare dello straniero sul territorio nazionale, in attesa del completamento dell'istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 1812/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 1815/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 6963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 6965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 15014/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 18 set 2026Ordinanza n. 15030/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →